Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15936 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 12/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17569 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

V.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. C. Fabrizio Ferrara, presso il cui

studio in Roma, via Sesto Fiorentino, n. 41, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n.

120/21/2015, depositata in data 12 gennaio 2015;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 12

marzo 2021 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a V.A., titolare di una ditta individuale, un avviso di accertamento con il quale aveva contestato la contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti relative alla costruzione di uno stabile inerente la sua attività commerciale, recuperando i costi sostenuti e l’Iva detratta; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, che aveva ritenuto deducibili i costi relativi ma non detraibile l’Iva; il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, confermando la legittimità della pretesa dell’amministrazione finanziaria relativamente alla non detraibilità dell’Iva;

V.A. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4), per non avere il ricorrente indicato le norme di diritto sui cui si fondano i motivi e per essere gli stessi privi di specificità, completezza e riferibilità alla decisione;

invero, nell’articolazione dei motivi di ricorso sono chiaramente indicate le previsioni normative di riferimento che si ritiene siano state violate e sono state specificamente ricostruite e illustrate la vicenda e le ragioni di censura prospettate, consentendo a questa Corte di apprezzare e valutare la valenza di ciascuno dei motivi di ricorso;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per avere negato il diritto alla detrazione dell’Iva senza che l’amministrazione finanziaria avesse dato prova che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si iscriveva in un meccanismo frodatorio;

il motivo è fondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851), in tema di Iva, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, qualora l’amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;

la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà dell’operazione, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che lo stesso disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore sulla sostanziale inesistenza del contraente;

incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;

il giudice del gravame, sebbene abbia affermato che il contribuente avesse operato in buona fede (“nel merito della vicenda, i Giudici di I Grado hanno ben motivato in ordine all’utilizzo delle fatture soggettivamente inesistenti, riconoscendo peraltro la buona fede del contribuente..), ha, tuttavia, escluso che potesse essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva, ragionando in termini di presunzione oggettiva dell’assenza di buona fede;

il comportamento di buona fede del contribuente, peraltro, risulta debitamente accertato dal giudice di primo grado (vd. pagg. 2 e 3, del ricorso), alla cui pronuncia il giudice del gravame ha fatto esplicito rinvio, avendo accertato che: 1) il contribuente aveva provato la veridicità delle operazioni poste in essere tra lo stesso e la ditta I.C. per la realizzazione di un capannone industriale, secondo quanto risultante dal contratto di appalto e dalla fotografie prodotte; 2) l’opera era stata collaudata; 3) i lavori e le forniture erano pertinenti con gli obiettivi del programma approvato; 4) i pagamenti risultavano corrispondenti alle fatture emesse; 5) era stata la ditta I. ad avere eseguito i lavori, provvedendo anche a utilizzare le maestranze; 6) soprattutto, le fatture emesse da MA. Prefrabbricati s.r.l., Edil Service di C.M. s.a.s. ed E.F., in ordine alle quali sussistevano le ragioni di contestazione della effettiva realizzazione delle operazioni, non potevano riguardare la contribuente, “che ha intrattenuto rapporti unicamente con la ditta I.C.”;

in sostanza, già il giudice di primo grado, nonchè il giudice del gravame, hanno riconosciuto l’assoluta estraneità del contribuente all’operazione ritenuta fittizia intercorsa tra il proprio prestatore e terzi e, di conseguenza, affermato la buona fede del medesimo;

in tal modo, a parte la contraddittorietà del ragionamento prospettato, posto che, da un lato, si ritiene sussistente la buona fede del contribuente e, dall’altro, se ne esclude la valenza ipotizzando una mala fede in re ipsa, è lo stesso accertamento del comportamento di buona fede del contribuente che avrebbe dovuto indurre il giudice del gravame ad escludere che l’amministrazione finanziaria aveva assolto al proprio onere di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare ad un meccanismo frodatorio, con conseguente riconoscimento del suo diritto alla detrazione dell’Iva;

l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale sì censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, in materia di irrogazione di sanzioni, nonchè del terzo, con il quale si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per non avere fatto corretta applicazione della regola della soccombenza in materia di spese di lite;

in conclusione, il primo motivo è fondato, assorbiti il secondo ed il terzo, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza e con l’accoglimento del ricorso originario;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite relative ai giudizi di merito, mentre la controricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza censurata accogliendo l’originario ricorso;

compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessive Euro 6.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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