Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15935 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.V., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Paola Tanferna e Sandro

Castro, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paola

Tanferna in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARRARA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto nel suo studio in

Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18 (studio legale Lessona);

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di

Carrara, n. 108/2013 in data 25 marzo 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Paola Tanferna e Orlando Sivieri, quest’ultimo per

delega dell’Avv. Domenico Iaria;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ricorso al Giudice di pace di Carrara in data 18 gennaio 2010, V.V. proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento di sanzioni amministrative pecuniarie con le quali gli era stata contestata la violazione dell’art. 157 C.d.S., commi 6 e 8, per avere in più occasioni sostato, nelle ore mattutine, nel (OMISSIS) del Comune di Carrara senza porre in funzione il dispositivo di controllo orario.

Nel contraddittorio con il Comune, il Giudice di pace di Carrara, con sentenza n. 409/2011, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva la sanzione inflitta, compensando tra le parti le spese.

2. – Pronunciando sull’appello principale del V. e sull’appello incidentale del Comune, il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, con sentenza in 2013, ha accolto l’appello incidentale e, in pronuncia impugnata, ha respinto l’opposizionedata 25 marzo riforma della del V., condannando l’opponente alle spese del doppio grado (liquidate in Euro 1.200 per il primo grado ed in Euro 1.000 per l’appello).

2.1. – Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’appello. Il Tribunale ha bensì rilevato che nella specie alla data della notifica (14 maggio 2012) dell’appello principale risultava già spirato il termine di cui all’art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 28 settembre 2011, ma ha ritenuto applicabile il principio di conservazione degli effetti processuali derivanti dal tempestivo deposito del ricorso, desumibile dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 4, u.c.. Le medesime considerazioni il Tribunale ha esteso in ordine alla tempestività della proposizione del gravame incidentale nel rispetto del rito seguito per quello principale.

Nel merito, il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la prova dell’elemento oggettivo dell’illecito sanzionato in via amministrativa, sul rilievo che le violazioni dell’art. 157 C.d.S. risultano accertate in luoghi diversi da quelli individuati nel provvedimento amministrativo richiamato nell’autorizzazione alla sosta di veicoli rilasciata a favore del privato, “provvedimento che identifica una specifica area all’interno della pubblica piazza peraltro non accessibile alla generalità degli utenti, e la cui portata non può evidentemente estendersi ad altre porzioni della medesima piazza”.

Quanto all’entità della sanzione, il Tribunale ha ritenuto non applicabile alle fattispecie contestate, al di là della specifica disciplina di cui all’art. 198 C.d.S., comma 1, il principio generale sancito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, comma 2, in tema di continuazione dell’illecito amministrativo, trattandosi di violazioni di un medesimo precetto amministrativamente sanzionato commesse mediante una pluralità di azioni succedutesi nel tempo.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 settembre 2013, sulla base di un motivo.

L’intimato ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 4, degli artt. 166, 167, 342, 343 e 347 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c., e ss. e del D.M. n. 140 del 2012, nonchè difetto di motivazione ovvero motivazione insufficiente e contraddittoria.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale “ha convertito la forma dell’appello da ricorso in citazione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali (e questo è corretto), ma ha modificato, in modo improprio, abnorme e non previsto dalla legge, il termine di costituzione della difesa comunale, ritenendo che detto termine ammontasse a dieci e non già a venti giorni anteriori alla prima udienza di comparizione/trattazione dell’appello”. Nel giudizio di secondo grado si osserva – il Comune si è costituito con comparsa contenente appello incidentale il 6 novembre 2012, quando la prima udienza si doveva tenere (come si è in effetti tenuta) il 16 novembre 2012. Avendo il Comune proposto appello non venti, ma solo dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, per questo motivo tutte le doglianze tese a modificare in peius la sentenza di primo grado avrebbero dovuto essere considerate inammissibili. Ad avviso del ricorrente, deve essere altresì annullata (o, in subordine, ampiamente attenuata) la condanna alle spese, derivante dall’accoglimento dell’appello incidentale, tanto più che dette spese sarebbero state liquidate in misura eccessiva, considerato il valore della causa (ammontando le sanzioni amministrative irrogate a complessivi 1033 Euro).

2. – Il ricorrente denuncia la tardività della proposizione dell’appello incidentale da parte del Comune, ma sollecita questa Corte a porsi, d’ufficio, una questione processuale più generale, concernente la tempestività dello stesso appello principale del V., avendo il Tribunale applicato, per l’uno e per l’altro gravame, in ragione dell’unitarietà del rito, la stessa regola di “conservazione degli effetti processuali dell’atto introduttivo” del procedimento, “a prescindere dalla forma di questo”.

2.1. – Nella specie, avverso la sentenza del Giudice di pace di Carrara, depositata in data 28 settembre 2011, il V. ha proposto appello con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, il 22 febbraio 2012; il Giudice ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 16 novembre 2012, assegnando termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto fino al 30 maggio 2012; l’appellante ha notificato il ricorso ed il decreto al Comune di Carrara il 14 maggio 2012.

Il Tribunale ha ritenuto tempestivo l’appello del V.: ha bensì rilevato che, alla data della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza, era già spirato il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma ha affermato che, essendo stato l’appello proposto con un rito diverso da quello prescritto dalla legge, dovesse aversi riguardo, ai fini della tempestività della proposizione del gravame, alla data del deposito del ricorso (nella specie avvenuta, nel rispetto dei sei mesi, il 22 febbraio 2012).

2.3. – La statuizione resa dal Tribunale è errata.

Essa, infatti, si discosta dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907), secondo cui: (a) nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del codice della strada, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (e nella specie l’atto introduttivo del giudizio di primo grado risale al 18 gennaio 2010), l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all’art. 339 c.p.c. e segg.; (b) l’appello avverso sentenze in detta materia, pronunciate in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte.

Nella specie, l’appello principale del V. è tardivo, in quanto l’appellante ha notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza al Comune di Carrara il 14 maggio 2012, una volta spirato il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 28 settembre 2011.

2.4. – Essendo l’appello principale inammissibile per tardività, l’appello incidentale del Comune – essendo a sua volta tardivo in quanto proposto il 6 novembre 2012 – ha perso ogni efficacia, ex art. 334 c.p.c., comma 2.

3. – Conclusivamente, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale e la perdita di efficacia dell’appello incidentale; e la sentenza impugnata del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, va cassata senza rinvio.

Essendo l’esito del giudizio conseguente al rilievo d’ufficio di una causa di inammissibilità dell’appello principale, posta al dibattito processuale dal pubblico ministero in sede di discussione del ricorso, le spese processuali, tanto del giudizio di appello quanto di quello di cassazione, vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, così provvede:

– dichiara inammissibile l’appello principale del V. e la perdita di efficacia dell’appello incidentale del Comune di Carrara;

– cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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