Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15935 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 06/06/2017, dep.26/06/2017),  n. 15935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 171/2016 proposto da:

N.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUGENIO

CISTERNA 44, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALESSIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VODAFONE ITALIA S.P.A. (già VODAFONE OMNITEL B.V., già VODAFONE

OMNITEL N.V.) – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO CICCOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato CATERINA RUCCI;

– controricorrente –

e contro

FACE2FACE S.R.L. – A SOCIO UNICO – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO D’ELETTO ed ELISABETTA

GIOVANDO;

– contoricorrente –

e contro

T2 ITALIA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1237/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza epigrafata, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale di Velletri che aveva respinto le domande proposte da N.M.P. intese all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra quest’ultima e TELE 2 Italia (poi Teletu, quindi Vodafone spa) e/o con T2 Italia srl nel periodo dal 28.10. 2004 al 29.1.2005, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla predetta verbalmente durante lo stato di gravidanza ed al pagamento di differenze retributive;

che, quanto alla dedotta sussistenza di un contratto di somministrazione illegittimo, idoneo all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore, il giudice del gravame riteneva che i contratti intercorsi tra Teletu e la chiamata in causa Face 2 Face appartenessero a diversa tipologia (collaborazione commerciale ed agenzia per la promozione della vendita dei prodotti della prima), e che nessun contratto fosse intercorso tra Teletu e T2 Italia; che per la cassazione di tale decisione ricorre la N., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, la Vadofone spa e Face2 Face srl, laddove la società T2 Italia è rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la peculiarità e rilevanza delle questioni di diritto oggetto della presente controversia rendono opportuna la trattazione delle stesse in pubblica udienza, non sussistendo i presupposti per la decisione in sede camerale.

PQM

 

rilevata la particolare rilevanza della questione di diritto oggetto della controversia, la rimetta alla sezione 4^, in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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