Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15935 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2020, (ud. 13/09/2019, dep. 24/07/2020), n.15935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35104-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2347/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 13/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona sezione specializzata per la protezione internazionale, con ordinanza in data 13/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da S.A. nato in Senegal il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale di essere fuggito dal proprio paese a causa della situazione di pericolo esistente nel paese di origine. Avverso il decreto del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione S.A. affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, in ragione del mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria a cui il giudice era tenuto in forza del quale avrebbe dovuto controllare l’attendibilità del racconto applicando i criteri di tipo presuntivo favorevoli al richiedente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, mentre il giudice territoriale è venuto meno al dovere di cooperazione operosa. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Ancona non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria avuto riguardo al contesto sociopolitico ed al livello di violenza nel paese di provenienza anche alla luce del mancato assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria. Il ricorso è inammissibile in ordine a tutti i motivi i quali si sostanziano in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dalla Corte territoriale, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento.

Con il ricorso per cassazione la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Il mezzo in esame contiene, per contro, censure di merito, cumulativamente riferite alle varie forme di protezione, e volte ad ottenere una rivisitazione, in senso favorevole all’istante, delle circostanze di fatto già considerate dal giudice.

In riferimento alla protezione sussidiaria occorre considerare che la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). Invero, le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).

In relazione poi al caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oggetto di esame da parte del Tribunale territoriale, va, anzitutto, rilevato che l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente a causa del livello talmente elevato di violenza indiscriminata.

Nella specie, il giudice del merito ha tuttavia escluso, dopo aver dato atto della consultazione di siti online maggiormente accreditati nel rispetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (vedi Cass. n. 11101 del 2019), che, nella regione da cui proviene il richiedente, sussista siffatta situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Pertanto il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo invece compiuto un approfondito esame della situazione e citato analiticamente le fonti consultate.

Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5. Invece la censura non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma richiama fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dai giudici d’appello; in altri termini, la censura è diretta a sollecitare un’impropria rivisitazione di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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