Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15935 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15935 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
MALAVENDA DEMETRIO e MALAVENDA ANGELA RITA MARIA, quali
eredi di Malavenda Giuseppe, residenti a Reggio
Calabria

INTIMATI

AVVERSO
la sentenza n.70/07/2011 della C.T.R. di Catanzaro Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 07 in data
18.05.2011, depositata il 19 ottobre 2011;
1

Data pubblicazione: 11/07/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.70/07/2011, pronunziata dalla CTR di Catanzaro
Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 07 il 18.05.2011
e DEPOSITATA il 19 ottobre 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la sentenza di primo
grado, ritenendo e dichiarando illegittima la pretesa
fiscale azionata.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF ed ILOR dell’anno
1984, è affidato a tre mezzi, con i quali la decisione
di appello viene censurata, per nullita’ della sentenza
e per violazione dell’art.39 c.1 lett.d del dpr n.600
del 1973.
3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa
sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano
essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.28678/2012 è stata

desumibili da pregresse pronunce.
4 bis – Costituisce ius receptum che ” la motivazione
di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è
legittima quando il giudice, riportando il contenuto
della decisione evocata, non si limiti a richiamarla

critica valutazione” (Cass. n.1539/2003; n.6233/2003;
n.2196/2003; n.11677/2002) ed, altresì, che è
configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
n.1756/2006, n.2067/1998).
Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e
condivisi principi, in quanto le espressioni utilizzate
risultano assolutamente generiche e, d’altronde, non
vengono indicati i concreti elementi utilizzati
nell’iter decisionale e vengono pretermessi fatti
relativi all’avviamento indicato nell’atto di cessione,
in ipotesi, idonei a giustificare una diversa
decisione.
5 – Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
3

genericamente ma la faccia propria con autonoma e

possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che alla relativa stregua il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra
sezione della CTR della Calabria, perché proceda al
riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, decida
nel merito e sulle spese, anche del presente giudizio
di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia alla CTR della Calabria.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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