Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15935 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Trattoria Nuova Norina di Eusebi & C. s.n.c., in persona del

legale

rappresentante E.E., con sede in (OMISSIS),

rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dagli

Avvocati Mancini Astorre e Michele Aureli, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Asiago n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/01/07 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 6 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

e’ presente l’avv. Aureli;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FEDELI

Massimo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 127/01/07 del 6.12.2007 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato in senso piu’ favorevole le sanzioni irrogate alla Trattoria Nuova Norina di Eusebi e C. s.n.c. per l’assunzione di due lavoratori in nero, accertando che il periodo di scopertura aveva avuto una minor durata (un giorno per l’uno e quattro per l’altro);

letto il controricorso della societa’ intimata;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegalo dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “nel caso di specie, essendovi stata pronuncia sul merito e quindi essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, secondo l’orientamento accolto dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24883 del 2008, resta preclusa la rilevabilita’ del difetto di giurisdizione del giudice tributario”:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, nel testo all’epoca vigente, e dell’art. 2697 c.c., censura la decisione impugnata per avere ritenuto sufficiente come prova della data di inizio del rapporto di lavoro l’indicazione risultante dal verbale ispettivo dell’INPS e dall’estratto contributivo del Centro per l’impiego (da cui risultava che uno dei due lavoratori aveva avuto altro impiego fino al 30 giugno), trattandosi di dati di per se’ inadeguati a superare la presunzione stabilita dalla legge in ordine alla data di inizio del rapporto al 1 gennaio dell’anno corrente”;

– “il motivo appare inammissibile, in quanto introduce un sindacato sulla valutazione della prova in contrasto con il principio di diritto vivente secondo cui il giudice di merito e’ libero di fondare il proprio convincimento su quelle prove o risultanze che ritenga piu’ attendibili ed idonee a provare i fatti controversi e che il relativo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento di merito demandato dalla legge all’esclusiva competenza del giudice, non e’ ammirabile in sede di legittimita’”;

“il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, nel testo all’epoca vigente, lamenta che il giudice abbia fondato il proprio convincimento sulla base dell’errata considerazione che non si possa presumere una diversa data del rapporto di lavoro rispetto a quella accertata dagli ispettori dell’INPS, atteso che, diversamente ragionando, le sanzioni per omesso versamento dei contributi avrebbero dovuto riferirsi anche al periodo sanzionato dall’ufficio”;

– “il motivo appare assorbito dalle considerazioni precedenti, investendo soltanto una argomentazione ulteriore portata a sostegno della gia’ compiuta vai illazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che solo la societa’ controricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di insindacabilita’, nel giudizio di legittimita’, de risultato della valutazione delle prove sulla base de quale il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento (ex multis: Cass. n. 42 del 2009 e nn. 4770 e 3881 del 2006);

che, con riferimento al secondo motivo, occorre convenire che esso non sembra investire l’effettiva ratio su cui il giudice territoriale ha fondato la propria decisione, atteso che l’affermazione con esso criticata – relativa al valore da attribuire al verbale degli ispettori del lavoro – assume, nell’impianto motivazionale della decisione, un ruolo obiettivamente secondario e sovrabbondante rispetto all’accertamento dei fatti su cui il giudice di merito ha argomentato la propria statuizione di accoglimento; che, in conclusione, il ricorso va respinto, con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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