Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15934 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dagli Avv. Carmelo Picciotto e Massimo

Paparatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Douglas

Duale in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 10;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 27 aprile 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Giudice di pace di Messina, con sentenza in data 21 aprile 2011, rigettava il ricorso in opposizione di C.R. avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), elevato dalla Polizia municipale di Messina per la violazione degli artt. 7 e 15 C.d.S., per avere l’autovettura di sua proprietà sostato il giorno (OMISSIS) alle ore 10.15 in (OMISSIS) in zona a pagamento senza esporre “il gratta e sosta, contrassegno invalidi o pass residenti”.

2. – Il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 27 aprile 2012, ha rigettato l’appello della C..

2.1. Il Tribunale ha osservato che il verbale di accertamento prodotto dalla stessa opponente fornisce piena prova della sussistenza della violazione, non potendosi attribuire decisivo rilievo in senso contrario alla mancata produzione degli atti da parte dell’autorità emanante, che può legittimamente decidere di rimanere estranea al processo.

Il giudice del gravame ha quindi affermato che dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente risulta che le è stato inviato un verbale meccanizzato unitamente alla copia fotostatica dell’originale e che ciò è sufficiente per il rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge, giacchè il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’Ufficio o Comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata.

Infine, il Tribunale ha sottolineato che dalla stessa documentazione prodotta dall’opponente risulta che sui luoghi era presente la segnaletica verticale che indicava chiaramente la sosta a pagamento e che ciò è sufficiente per ritenere che l’automobilista fosse obbligato al suo rispetto, anche in mancanza di segnaletica orizzontale, che ha in tal caso una funzione meramente integrativa.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 dicembre 2012, sulla base di tre motivi.

L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza è pervenuta in cancelleria memoria illustrativa della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, e art. 12, art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1) la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, tanto la mancata attestazione di conformità quanto l’assenza di idonea segnaletica sul luogo dell’accertamento costituiscono allegazioni rispetto alle quali il verbale in sè e per sè considerato sarebbe del tutto insufficiente. La P.A. avrebbe dovuto, se non costituirsi in primo grado, quantomeno ottemperare all’ordine di esibizione da parte del Giudice di pace di atti e documenti in suo possesso e, ove tali documenti avessero apportato ulteriori elementi rispetto ai dati insufficienti del verbale notificato e tali da inficiare le allegazioni del ricorrente, solo allora il Tribunale avrebbe potuto fondatamente affermare che il verbale forniva piena prova della sussistenza della violazione.

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 201 C.d.S., comma 1, art. 385 reg. att. C.d.S., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, art. 277 c.p.c., comma 1 e L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c.. Con esso si deduce che la ricorrente non ha mai allegato che le è stato inviato un verbale meccanizzato unitamente alla copia fotostatica dell’originale. Il giudice del gravame avrebbe errato nel considerare esistente un documento viceversa non esistente in atti, e cioè una presunta copia originale del verbale di accertamento notificata insieme alla copia formata dal sistema meccanizzato.

Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S., comma 8, 9, 10 e 11, art. 37 C.d.S., comma 1, art. 38 C.d.S., comma 5, art. 40 C.d.S., comma 1, lett. f), fig. 2^ 444 degli allegati al titolo 1^ dell’art. 113 reg. att. C.d.S., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, art. 277 c.p.c., comma 1, e L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c.. Si afferma che la ricorrente ha ampiamente dimostrato la circostanza dell’assenza di idonea segnaletica nei luoghi interessati dall’accertamento, così come imposta dal codice della strada. Vi sarebbe nella sentenza impugnata la mancata considerazione delle prove dedotte dall’opponente e prodotte in atti in apposito CD-Rom con fotografie e filmati.

Erroneamente il Tribunale avrebbe considerato vietato il parcheggio in area a pagamento non delimitata da strisce orizzontali blu.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Innanzitutto, è da escludere che la mancata produzione in giudizio, da parte dell’Autorità emanante, degli atti relativi all’accertamento e alla contestazione determini l’automatico annullamento del verbale di contestazione elevato per violazione del codice della strada. Come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, il deposito di documenti da parte dell’Autorità emanante si presenta come un onere, nel senso che, se la P.A. non vi adempie, corre il rischio di soccombere in relazione all’operare della regola di giudizio contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 23, in base alla quale il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

Ma nella specie il giudice del merito ha rilevato che dallo stesso verbale di accertamento prodotto dall’opponente, il quale è assistito da fede privilegiata, si ricava la piena prova della sussistenza della violazione contestata e della sua attribuibilità alla C..

Del pari esatta è la statuizione con la quale il Tribunale ha escluso che la mancata notificazione di un verbale contenente la dichiarazione di conformità all’originale abbia rilevanza ai fini della validità della notificazione. Nella specie, infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente risulta che le è stato inviato un verbale meccanizzato unitamente alla copia fotostatica dell’originale. Nel ritenere ciò sufficiente per gli adempimenti formali prescritti dalla legge, il Tribunale si è attenuto al principio secondo cui il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’Ufficio o Comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata (Cass., Sez. 1, 18 settembre 2006, n. 20117; Cass., Sez. 1, 12 ottobre 2006, n. 21918).

Costituisce, poi, un vizio revocatorio, e non un vizio inquadrabile tra quelli prospettabili con il ricorso per cassazione, l’errore in cui, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe incorso il Tribunale “nel considerare esistente un documento viceversa non esistente in atti, e cioè una presunta copia originale del verbale di accertamento notificata assieme alla copia formata dal sistema meccanizzato”.

Quanto al merito, la sentenza impugnata nel ritenere sufficiente la presenza della segnaletica verticale ai fini della possibilità di elevare sanzioni in area di sosta a pagamento, pur in mancanza della delimitazione degli stalli di sosta con la segnaletica orizzontale – si è attenuta al principio già affermato da questa Corte con l’ordinanza 12 gennaio 2012, n. 339. Infatti, dal sistema del codice della strada (art. 38, comma 2) e del suo regolamento di esecuzione (art. 137, comma 2 e art. 149, comma 2) si ricava che gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale e che le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali, mentre la funzione dei segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta in aree di sosta a pagamento non è autonoma, ma svolge una funzione integrativa dei segnali stradali verticali, essendo prevista l’obbligatorietà della delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce blu solo quando gli stalli siano disposti a spina o a pettine. Di qui la non idoneità della mancanza delle strisce blu a giustificare la violazione del divieto risultante dal segnale verticale comunque presente sul posto.

Il resto è merito, ossia tentativo della ricorrente di rimettere in discussione la quaestio facti e le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto in base al motivato esame delle risultanze di causa.

3. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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