Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15934 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 06/06/2017, dep.26/06/2017), n. 15934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14835-2016 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO
SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2581/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 29/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
Fatto
RILEVATO
che:
con sentenza pubblicata il 29/12/2015 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta da C.C., contro la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o all’assegno mensile di invalidità;
le ragioni del rigetto sono ancorate alla mancanza del requisito reddituale, avendo la Corte rilevato che – pur sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza (unica prestazione ammissibilmente richiesta in giudizio), a decorrere dal settembre 2009, – nel periodo compreso tra tale data e il raggiungimento dei 65 anni di età (5/4/2013) il reddito della ricorrente-appellante, cumulato con quello del coniuge, superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità, unica prestazione richiesta con la domanda giudiziale;
a sostegno della sua decisione ha invocato un precedente di questa Corte (n. 7320/2013);
contro la sentenza, la C. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi;
l’Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
sulla questione posta con il presente ricorso, concernente la determinazione del reddito necessario per l’ottenimento dell’assegno di invalidità, e in particolare la questione del cumulo del reddito percepito dall’interessato con quello del coniuge, si registra una difformità di orientamenti, come segnalati nella recente ordinanza di questa Sezione (6) del 3/3/2017, n. 5480, che ha sollecitato un “intervento nomofilattico” in relazione alla riforma della L. n. 118 del 1971, art. 13disposta con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 e ha pertanto rimesso la questione alla pubblica udienza della Sezione semplice ex art. 380 bis cod. proc. civ., u.c.;
ritenuta pertanto l’opportunità di attendere tale decisione.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della quarta sezione lavoro di questa Corte sull’ordinanza interlocutoria n. 5480/2017.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017