Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15934 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15934 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
ARBAVAL SRL in Liquidazione con sede a Nus (Aosta), in
persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.15/02/2011 della C.T.R. di Aosta Sezione n. 02 in data 14.10.2011, depositata il 18
ottobre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1

Data pubblicazione: 11/07/2014

Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28267/2012 è stata

1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.15/02/2011, pronunziata dalla CTR di Aosta Sezione n.
02 il 14.10.2011 e DEPOSITATA il 18 ottobre 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, ritenendo illegittimo l’avviso di
accertamento impugnato, relativo ad IRPEF dell’anno
2006.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione per
omessa motivazione su fatto controverso e decisivo,
nonché per violazione e falsa applicazione degli artt.
30 della Legge n.724/1994 nonché 39 del dpr n.
600/1973.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3)

Costituisce ius receptum che è configurabile

l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito
omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali
elementi senza una approfondita disamina logico2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo

sull’esattezza

ragionamento
n.2067/1998)
Nel caso,

e

sulla

(Cass.n.890/2006,

logicità

del

n.1756/2006,

la sentenza sembra disattendere tale

risultano assolutamente generiche,

non risultando

indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale, sia pure in quanto manca una adeguata
disamina logico giuridica degli elementi esaminati.
In buona sostanza, l’obbligo motivazionale non sembra
sia stato assolto e gli elementi pretermessi e
segnalati in ricorso, sembrano, in ipotesi, idonei a
giustificare una diversa decisione.
4) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
3

consolidato principio, sia in quanto le espressioni

che alla relativa stregua il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra
sezione della CTR della Valle di Aosta, perché proceda
al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi,

giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia alla CTR della Valle di Aosta.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

decida nel merito e sulle spese, anche del presente

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