Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15933 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Stefano Pietro Galli e Luca

Di Giannantonio, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Flaminia, n. 141;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRENTO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. Paolo Stella Richter ed Elena Stella Richter, con

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Mazzini, n.

11;

– controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata –

e nei confronti di:

B.M., B.N. e P.I.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 575 in data 28 giugno

2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Elena Stella Richter;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, inammissibilità ed in subordine assorbimento

del ricorso incidentale in via condizionata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Giudice di pace di Trento, con sentenza in data 30 settembre 2008, ha accolto l’opposizione proposta da L.G., B.M., B.N. e P.I. avverso alcuni verbali di accertamento elevati nei loro confronti per violazioni del codice della strada per avere effettuato la sosta in zona a pagamento senza esporre il tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta.

La sentenza di primo grado ha ritenuto fondata la censura mossa dagli opponenti, disapplicando il provvedimento del Comune di Trento con cui erano state istituite le zone a pagamento, in difetto di un’adeguata previsione di stalli per la sosta privi di limitazioni.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 giugno 2011, il Tribunale di Trento, accogliendo l’appello del Comune, ha confermato i verbali di accertamento oggetto di opposizione, compensando le spese di entrambi i gradi.

2.1. – Il Tribunale ha rilevato che nel piano urbano dei parcheggi del Comune di Trento la zona dove sono state elevate le contravvenzioni viene definita quale “area di seconda corona centrale”. Secondo il Tribunale, l’ente comunale ha effettuato una valutazione, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa, circa le condizioni del traffico che giustificano la deroga al principio generale di cui all’art. 7 C.d.S., comma 8, con conseguente legittimità del provvedimento amministrativo presupposto della contestazione.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale L.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28, il 29 ed il 30 marzo 2012, sulla base di un motivo.

Il Comune di Trento ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in via condizionata.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza il Comune di Trento ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente in via principale lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S.. Secondo il ricorrente, il Comune di Trento, nelle delibere ed ordinanze con le quali ha istituito le zone di parcheggio a pagamento o comunque a sosta limitata, non ha individuato in corrispondenza o nelle immediate vicinanze della zona le aree destinate a parcheggio libero o gratuito. Il luogo ove si è realizzata la supposta violazione – prosegue il ricorrente – non costituisce zona a traffico limitato, nè area pedonale o di particolare rilevanza urbanistica. Infatti – si osserva (OMISSIS), ossia il tratto stradale oggetto della contestata violazione, risulta essere, come emerge dal piano urbano dei parcheggi del Comune di Trento, al di fuori del centro storico e delle zone urbanistiche definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. L’area di seconda corona in cui ricade (OMISSIS), ben lungi dall’avere le caratteristiche dell’area centrale storica, sarebbe addirittura separata da questa dall’area di prima corona centrale. Non sussisterebbe alcuna particolare rilevanza del sito nè, tanto meno, alcuna valutazione circa le caratteristiche di traffico della zona tali da consentire qualsivoglia deroga al principio generale di cui all’art. 7 del codice della strada.

2. – Il motivo è infondato.

2.1. – L’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f), abilita i Comuni a stabilire, previa deliberazione della Giunta, “aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità” alle direttive ministeriali.

Il successivo comma 8 della stessa disposizione prevede che, qualora disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), il Comune deve riservare, “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze”, “una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.

In base a questa stessa disposizione, tuttavia, tale obbligo di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento, non sussiste in tre casi:

– “per le zone definite a norma dell’art. 3, “area pedonale” e “zona a traffico limitato”;

– “per quelle definite “A” dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2″;

“in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.

2.2. – Il giudice del merito ha accertato:

– che nel piano urbano dei parcheggi del Comune di Trento, la zona urbana dove sono state elevate le contravvenzioni oggetto delle opposizioni viene definita quale “area di seconda corona centrale”, la quale mantiene ancora caratteristiche di area centrale, in funzione delle distanze dal centro storico (500/600 metri) e tali da risultare interessate da una consistente domanda di sosta;

che il Comune ha configurato tale area come una zona in cui le particolari condizioni di traffico giustificano la deroga al principio generale di cui all’art. 7 C.d.S., comma 8;

– che il provvedimento del Comune è motivato e supportato da rilievi fattuali.

2.3. – In questo contesto, la conclusione alla quale è pervenuto il giudice del gravame si sottrae alle censure del ricorrente.

La circostanza che la zona contestata non rientri nella zona “A” ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, art. 2, ossia tra le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della sanzione.

Infatti, la deroga all’obbligo di riservare parcheggi gratuiti e liberi è stata applicata dal Comune in base all’ulteriore criterio di cui all’art. 7 C.d.S., comma 8, ossia in ragione della particolare rilevanza urbanistica della zona specificamente individuata, derivante dalla sussistenza di esigenze e condizioni peculiari di traffico.

Di qui la correttezza della conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Trento, stante la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto della contestazione, come già statuito da questa Corte in fattispecie analoghe (Sez. 6-2, 24 novembre 2014, n. 24938; Sez. 2, 3 marzo 2016, n. 4200).

Si è pertanto al di fuori dei casi nei quali è consentita la disapplicazione dell’ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento.

3. – Il ricorso in via principale è rigettato.

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale del Comune, espressamente condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente in via principale al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in Euro 800, di cui Euro 600 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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