Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15933 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.26/06/2017), n. 15933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1881-2016 proposto da:
S.P., in qualità di liquidatore della società GI.PA.S
s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato DAVIDE VALENZIANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. TRIBUTARIA REGIONALE 28/04/2015;3909/46/2015
della COMMISSIONE della CAMPANIA, depositata
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO
che:
– S.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3909/46/2015, depositata in data 28/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES ed IRAP, in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di recupero a tassazione di maggiori ricavi non contabilizzati, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, per sua tardività, il ricorso del contribuente, stante la ritualità deiia notifica ai contribuente dell’atto impositivo, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
-In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che il ricorso introduttivo era inammissibile, per violazione del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 essendo la notifica dell’avviso accertamento, come già ritenuto dai giudici di primo grado, rituale, a nulla rilevando la querela di falso proposta in ordire alla relata di notifica (della c.d. raccomandata informativa avendo il portiere dichiarato al messo notificatore che il destinatario era “trasferito”, malgrado il contribuente risultasse sempre residente nel medesimo indirizzo), dovendo la stessa azionarsi “nel giudizio di primo grado”, e comunque sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c..
-Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 140 c.p.c., avendo la C.T.R. ritenuto rituale la notifica dell’avviso di accertamento, malgrado la mancata ricezione da parte del contribuente della raccomandata informativa.
– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;
Ritenuto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
PQM
Rinvia a N.R. con nuova proposta, previa acquisì ione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017