Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15933 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15933 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUBETA DOMENICA quale erede di Cubata Giuseppe,
residente a Messina, rappresentata e difesa, giusta
procura a margine del ricorso, dall’Avvocato Giuseppe
Morabito, domiciliata in Roma, Via Sistina, 42, presso
lo studio dell’Avvocato Alberto Palmeri, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE e SERIT SICILIA SPA, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
INTIMATE
AVVERSO
la sentenza n.113/27/2011 della C.T.R. di Palermo Sezione Staccata di Messina n. 27 in data 27.10.2010,
1

Data pubblicazione: 11/07/2014

depositata il 26 settembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avvocato Morabito per la ricorrente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28054/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
113/27/2011 in data 27.10.2010,

depositata il 26

settembre 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Messina n.27
ha accolto il ricorso dell’Agenzia Entrate e dichiarato
legittima la cartella impugnata.
La ricorrente affida l’impugnazione a tre mezzi, con i
quali censura l’impugnata decisione, per violazione
degli artt. 331 cpc, 10 e seg.ti del D.Lgs n.546/1992,
2934 e seg.ti c.c., 2964 c.c. ed insufficiente
motivazione, nonché violazione e falsa applicazione
dell’art.7 della Legge n.689/1981 e carenza di
motivazione.
2) Le intimate, non hanno svolto difese in questa sede.
3)

Costituisce oggetto di causa l’impugnazione di

cartella di pagamento, relativa ad IRPEF ed ILOR
2

Nessuno è presente per il P.M.

dell’anno 1982.
4)Come anzi evidenziato,

l’impugnata sentenza ha

accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e ritenuto
fondata la pretesa fiscale portata dalla cartella,
nella sostanziale considerazione che l’impugnazione,

di accertamento, era stata rigettata con decisione
divenuta definitiva per mancata impugnazione.
5) La questione posta dal primo mezzo, relativa alla
mancanza di integrità del contraddittorio, per non
essere stata evocata in giudizio la Concessionaria
Montepaschi Serit spa, non sembra fondata, tenuto conto
che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
non si verte in tema di litisconsorzio necessario e,
d’altra parte, che la ricorrente sembra priva di
concreto interesse a far valere la particolare
doglianza, stante la presenza in giudizio dell’Agenzia
Entrate, nei cui confronti la contribuente può far
valere le proprie ragioni.
Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.16412 del
25.07.2007, che ha escluso, per i rapporti tra Agenzia
e Concessionario, sia che si verta in tema di
litisconsorzio necessario, sia pure, coerentemente, che
vi sia alcun obbligo di disporre l’integrazione del
3

proposta dal contribuente avverso il presupposto avviso

contraddittorio, essendo stato affermato che tanto
nell’ipotesi in cui si impugni il solo avviso di mora
come pure quando l’impugnazione riguardi anche l’atto
presupposto, la domanda – ridondando il vizio sulla
stessa sussistenza della pretesa tributaria – deve

già del concessionario.
6) La censura della ricorrente, affidata al secondo
mezzo, sembra, invece, fondata, giacchè non può
ritenersi assolto l’obbligo motivazionale, essendo
principio consolidato quello secondo cui è
configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
n.1756/2006, n.2067/1998).
6 bis)

Nel

caso,

sentenza disattende tale

la

consolidato e condiviso principio, in quanto le
espressioni utilizzate risultano generiche, non venendo
indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale al fine di poter ritenere l’esistenza e la
definitività dell’atto presupposto.
4

essere spiegata nei confronti dell’ente impositore, non

7) Data la delineata realtà processuale, si propone, ai
sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il secondo
motivo del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio, mentre condivide la
relazione con riferimento al primo mezzo, è, invece,
dell’avviso che il secondo motivo non possa essere
accolto, ostandovi preclusione connessa alla relativa
inidonea formulazione;
Considerato, infatti, che il secondo motivo risulta
formulato in violazione del principio di
autosufficienza e di specificità;
Considerato

che,

per

consolidato

orientamento

giurisprudenziale, la parte, in sede di ricorso per
cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo
le circostanze di fatto che potevano condurre, se
adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in
quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente
e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano
al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere
5

MOTIVI DELLA DECISIONE

al diretto controllo della decisività dei punti
controversi e della correttezza e sufficienza della
motivazione della decisione impugnata, non essendo
sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle
risultanze processuali” (Cass.n.849/2002, n.2613/2001,

Considerato, d’altronde, che deve tenersi conto che
costituisce pacifico principio quello secondo cui “per
potersi configurare il vizio di motivazione su un
asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza
che si assume trascurata e la soluzione giuridica data
alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della
vertenza”(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.22979/2004);
Considerato, pure, che la decisione impugnata non
contiene alcuna affermazione di principio in contrasto
con le denunciate norme, essendo pervenuta
all’impugnata decisione dopo avere verificato che
l’iscrizione a ruolo era stata effettuata sulla base di
sentenza divenuta definitiva, per mancata impugnazione;
Considerato, conseguentemente, che sussistono i
presupposti per la definizione del ricorso, per
manifesta infondatezza di tutti i motivi, e che non
6

n.9558/1997);

osta a tale decisione la relazione in atti di segno
opposto;
Considerato che nulla va disposto per le spese del
giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

P.Q.M.

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