Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15933 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
P.G., in proprio e quale legale rappresentante della
Pasini Giorgio & Crociati Libera s.n.c., con sede in
(OMISSIS),
rappresentati e difesi per procura in calce al controricorso dagli
Avvocati Caparrini Carlo e Paolo Bombardini, elettivamente
domiciliati presso l’Avvocato Andrea Lombardi in Roma, via Castana n.
13/a;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 118/01/07 della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 6 dicembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FEDELI
Massimo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 118/01/07 del 6.12.2007 della Commissione regionale dell’Emilia Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato in senso piu’ favorevole le sanzioni irrogate alla Pasini Giorgio s.n.c., esercente l’albergo (OMISSIS), per l’assunzione di un lavoratore in nero.
accertando che il periodo di scopertura era durato un giorno;
letto il controricorso della societa’ intimata;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegalo dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:
– “nel caso di specie, essendovi stata pronuncia sul merito e quindi essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, secondo l’orientamento accolto dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24883 de 2008, resta preclusa la rilevabilila’ del difetto di giurisdizione del giudice tributario”;
– “il primo motivo di ricorso, che denunzia vizio di insufficiente motivazione della decisione impugnata per non avere i giudicante indicato quali documenti esibiti agli agenti verbalizzanti da cui ha tratto il convincimento circa l’effettivo periodo di scopertura da sanzionare appare infondato, tenuto conto che l’accertamento in l’atto de giudice di merito risulta motivato anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso dipendente e che, per principio giurisprudenziale consolidalo, il giudice di merito e’ libero di fondare il proprio convincimento su determinati elementi probatori ed il relativo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento di merito demandato dalla legge all’esclusiva competenza del giudice, non e’ censurabile in sede di legittimita”;
– “il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 nel testo all’epoca vigente, censura la sentenza impugnata per avere affermato che non puo’ presumersi una diversa durata del rapporto di lavoro rispetto a quella accertata dagli ispettori, atteso che diversamente argomentando le sanzioni per omesso versamento dei contributi avrebbero dovuto riferirsi anche al periodo sanzionato dall’ufficio, sostenendo l’Agenzia che, cosi’ ragionando, il giudice di merito ha confuso i criteri di applicazione della sanzione irrogata a fini contributivi e di quella amministrativa regolata dall’art. 3 citato, dando valore probatorio all’indicazione della durata del rapporto lavorativo fatta dagli ispettori ai fini della sanzione contributiva”;
– “il motivo appare assorbito dalle considerazioni precedenti, investendo la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito: rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di insindacabilita’, nel giudizio di legittimita’, del risultato della valutazione delle prove sulla base del quale il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento (ex multis: Cass. n. 42 del 2009 e nn. 4770 e 3881 del 2006);
che, con riferimento al secondo motivo, puo’ aggiungersi che esso non sembra investire l’effettiva ratio su cui il giudice territoriale ha fondato la propria decisione, atteso che l’affermazione con esso criticata – relativa al valore da. attribuire al verbale degli ispettori del lavoro – assume, nell’impianto motivazionale della decisione, un ruolo obiettivamente secondano e sovrabbondante rispetto all’accertamento dei fatti su cui il giudice di merito ha argomentato la propria statuizione di accoglimento;
che, in conclusione, il ricorso va respinto, con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010