Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15932 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/07/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/07/2020), n.15932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29048/2014 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3223/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2014 R.G.N. 3536/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.R. ha agito davanti al Tribunale di Roma esponendo di essere stato dipendente dell’Autorità Portuale di Trapani, come Dirigente dell’Ufficio Tecnico, la quale, con D.P.R. 5 ottobre 2007, era stata posta in liquidazione; egli deduceva quindi:

– di avere formulato, con lettera 8 gennaio 2008, indirizzata al Commissario della predetta Autorità Portuale ed all’Autorità Portuale di Palermo, richiesta di mobilità presso la seconda;

– non avendo ottenuto risposta, di avere, in data 29.1.2009, chiesto il trasferimento presso il Provveditore OO.PP. di Palermo e ciò perchè, in forza del D.M. n. 153 del 2007, di disciplina a suo dire delle operazioni di cessazione dell’attività dell’Ente e di trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni competenti, il predetto Provveditorato era stato individuato quale Amministrazione presso cui confluivano tutte le funzioni relative all’ufficio tecnico, sicchè esso era da considerare successore a titolo universale dell’Ente soppresso in ogni rapporto, anche controverso;

– che nonostante la risposta positiva, da parte del Commissario e della Direzione Generale dei Porti del Ministero ed avendo egli proseguito nel prestare la sua opera presso l’Autorità Portuale di Trapani fino alla formale chiusura degli uffici di questa, gli era poi pervenuta comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la quale si segnalava che la situazione degli organici del Provveditorato di Palermo non avrebbe permesso ulteriori ingressi di personale;

su tali premesse il R. aveva quindi chiesto che il Tribunale dichiarasse la persistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con l’Autorità Portuale di (OMISSIS), con condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad inserirlo in una posizione lavorativa confacente al suo ruolo ed alla sua funzione ed al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti a far data dal 1 aprile 2009;

il Tribunale di Roma rigettava la domanda, sul presupposto dell’insussistenza di legittimazione del Ministero stesso, per non essere l’Autorità Portuale da cui dipendeva il ricorrente una Pubblica Amministrazione e per non avere essa alcun rapporto di gerarchia con il Ministero stesso;

l’appello proposto dal R. avverso tale pronuncia è stato respinto con la sentenza qui impugnata;

la Corte d’Appello di Roma sosteneva che non vi erano ragioni per ritenere che la titolarità del rapporto di lavoro, a seguito della soppressione dell’Autorità Portuale, potesse passare in capo al Ministero e ciò in quanto non era applicabile la L. n. 112 del 2008, art. 26, relativo alla soppressione di enti pubblici con trasferimento delle funzioni e del personale all’Amministrazione vigilante;

la norma infatti escludeva espressamente dal proprio ambito le Autorità Portuali, nè il ricorrente aveva accettato il posto presso l’Autorità Portuale di Golfo Aranci propostogli sulla base della procedura di mobilità interna di cui alla L. n. 84 del 1994;

avverso la pronuncia della Corte territoriale R.R. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, poi illustrati da memoria;

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha depositato soltanto memoria di costituzione, al fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione, tuttavia non tenutasi per essere stata la causa avviata a trattazione camerale;

il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha insistito per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’avere il Ministero, nell’atto di appello avverso altra sentenza del Tribunale di Trapani, qualificato la propria posizione come di “successore ex lege” della soppressa Autorità Portuale di (OMISSIS);

il secondo motivo denuncia invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 25, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e della L. n. 84 del 1994, artt. 6 e 12, sostenendosi che l’art. 25 cit. troverebbe applicazione, nel suo comma 2, a tutti i casi di soppressione di enti sottoposti a vigilanza di altra Amministrazione e dunque anche rispetto al caso della soppressione di un’Autorità Portuale;

comunque – aggiunge il ricorrente – dovrebbe operare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e la previsione dell’art. 2112 c.c., ivi richiamata, stante il fatto, dedotto fin dal primo grado, che il Provveditore alle Opere Pubbliche di Palermo era succeduto nelle funzioni dell’ufficio tecnico dell’Autorità Portuale di (OMISSIS); i due motivi, stante la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente;

non può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui il D.L. n. 118 del 2008, art. 26, comma 2, attributivo alle Amministrazioni viglianti delle funzioni e dei rapporti già facenti capo agli enti soppressi, si applicherebbe ad ogni caso di soppressione di enti pubblici;

l’inserimento di tale previsione nell’ambito di una norma che, al precedente comma, stabilisce la soppressione di una serie di enti di dimensioni minori (da cui sono espressamente escluse le Autorità Portuali) fa intendere che si tratta di regola dettata solo per i casi previsti in quel contesto normativo, come del resto è reso evidente anche dal riferirsi del comma 2 predetto a “ciascun” ente soppresso, con il che si esprime il coordinamento testuale con il comma che precede;

il R. sostiene tuttavia che nel suo caso, essendosi verificato, quanto all’ufficio tecnico, il trasferimento di funzioni tra l’Autorità Portuale di (OMISSIS) e il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo, il suo rapporto avrebbe dovuto trasmigrare ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e dell’art. 2112 c.c.; la questione sul trasferimento di attività risulta prospettata nel ricorso di primo grado, mentre, il ricorso per cassazione non contiene elementi idonei a far ritenere che essa fosse stata riproposta, nella sua specificità, in secondo grado; il diritto al trasferimento del rapporto da un datore di lavoro ad un altro, quale conseguenza di una vicenda giuridica, riguardando una situazione unica e non reiterabile, può anche essere considerato oggetto di un diritto autoindividuato e come tale suscettibile di pronuncia d’ufficio sulla base di una causa petendi diversa da quella originaria (Cass. 6 aprile 2017, n. 8986; Cass. 8 gennaio 2015, n. 40), purchè idonea al medesimo e necessariamente unico effetto; in concreto, ciò che rileva, è però la dimostrazione dell’emergere dagli atti del giudizio di merito di tale diversa fattispecie acquisitiva, non potendosi altrimenti affermare che il giudice di appello, non accogliendo in tal senso la domanda, abbia errato;

nel caso di specie nulla di quanto esposto con il ricorso per cassazione autorizza a ritenere la ricorrenza di tali presupposti ed anche il primo motivo di ricorso è in proposito inidoneo;

con esso si adduce infatti che, in altra causa, il Ministero, appellando una sentenza del Tribunale di Trapani, si sarebbe affermato “successore ex lege” della soppressa Autorità Portuale”;

una successione ex lege postula evidentemente non tanto un’affermazione ad opera della parte presunta trasferitaria, ma l’individuazione della fattispecie che sorregge una siffatta traslazione di diritti e rapporti;

senza dubbio, ove si fosse verificato trasferimento di attività, potrebbe applicarsi, stante la soggezione delle Autorità Portuali, quali enti pubblici non economici (Cass., S.U., 25 febbraio 2016, n. 3733) al D.Lgs. n. 165 del 2001, l’art. 31 cit., ma a suffragare tale ipotesi, subordinata al passaggio dall’uno all’altro ente di un’organizzazione destinata allo svolgimento dell’attività asseritamente trasferita, non basta certamente quella generica affermazione del Ministero in altra causa, di cui il testo del ricorso per cassazione non dettaglia neppure le circostanze e caratteristiche, come anche nessuna particolarità è indicata, nel ricorso, in ordine al motivo o titolo su cui in quella diversa causa il Ministero assumesse di essere divenuto successore dell’Autorità Portuale di Trapani; analogamente, non risulta riportato nel contesto del ricorso per cassazione il tenore testuale del D.M. n. 153 del 2007, ovverosia dell’atto amministrativo (Cass. 15 ottobre 2019, n. 25995; Cass. 2 luglio 2014, n. 15065; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) sulla cui base in primo grado, secondo lo stralcio del corrispondente ricorso riprodotto nel ricorso per cassazione, si era sostenuto che le funzioni relative all’ufficio tecnico della soppressa Autorità Portuale sarebbero stato trasferite al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Palermo; D.M. di cui, peraltro, a ben vedere neppure si indica, nel ricorso per cassazione, l’avvenuta produzione in un qualche preciso momento del giudizio di merito;

ne deriva l’impossibilità di affermare che la Corte d’Appello, non procedendo in ipotesi al rilievo officioso del ricorrere di una fattispecie di trasferimento di attività e dunque di rapporto di lavoro, risultante dagli atti, abbia errato;

in definitiva, le carenze di formulazione rendono inidonei i due motivi a consentire, anche sotto il profilo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, l’accoglimento del ricorso;

nulla quaestio sulla mobilità tra Autorità Portuali, in quanto nessuna censura vi è stata rispetto all’affermazione della Corte di merito secondo cui la corrispondente proposta formulata con riferimento all’A.P. di (OMISSIS) non sarebbe stata accettata;

al rigetto del ricorso non segue regolazione sulle spese, in quanto il Ministero, pur costituitosi, non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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