Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15932 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P.A., residente in (OMISSIS), rappresentato

e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Gandolfo G.

Ernesto, elettivamente domiciliato presso l’Avvocato Sarago’ Tiberio

in Roma, p.le Belle Arti n. 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/14/07 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata il 3 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FEDELI

Massimo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto da M.P.A. per la cassazione della sentenza n. 79/14/07 del 3.12.2007 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per tardivita’ il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di accertamento che a fini iva ed irpef gli contestava maggiori compensi di lavoro autonomo per l’anno 1998;

vista la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, appare inammissibile in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone a ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnala l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilita’”;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 si conclude con il seguente quesito di diritto: E’ obbligo dell’Amministrazione finanziaria indicare nell’avviso di accertamento o, comunque, comunicare successivamente, al contribuente accertato, il termine ultimo di presentazione del ricorso e la normativa che fissa tale termine, nel caso in cui il termine sia stato sospeso o prorogato legislativamente”;

– “il motivo e’ inammissibile perche’ il quesito e’ manifestamente generico, atteso che in esso manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio ed alle specifiche affermazioni della sentenza impugnata”;

– “in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non gia’ in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che e’ alla base de provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007:, Cass. S. U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007)”;

– “il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e si conclude con il seguente quesito di diritto: Si configura errore scusabile idoneo a rimettere in termini la parte decaduta, nel caso in cui la presentazione del ricorso fuori termine sia conseguita ad una disorganica e complessa normativa le cui disposizioni, succedutesi in breve tempo, abbiano piu’ volte modificato i termini per la presentazione di un ricorso giurisdizionale avverso un atto dell’Amministrazione Finanziaria?”;

– “il motivo appare inammissibile, in quanto non investe ne’ censura la rado della decisione impugnata, che ha escluso la presenza di un errore scusabile de ricorrente sulla base della considerazione che la normativa in discorso non dava alcuno spazio a difficolta’ obiettive ed a incertezze nell’interpretazione delle citate norme, nonche’ infondato, atteso che la normativa in parola, per il solo fatto non gia’ di avere modificato, bensi’ semplicemente prorogato il termine di proposizione dei ricorsi in via giurisdizionale, non puo’ essere considerata fonte di incertezze per il contribuente ne’ presa a causa della decadenza in cui egli sia eventualmente incorso”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione dell’art. 366 bis c.p.c. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009: Cass. n. 7197 del 2009); che, in conclusione, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese di lite, essendosi l’Agenzia delle Entrate soltanto costituita in giudizio, senza svolgere attivita’ difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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