Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15931 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27882-2011 proposto da:

Società FERROVIE DELLO STATO S.p.A. c.f. (OMISSIS), società con

socio unico, in persona del suo institore Avv. S.V.,

Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. c.f. (OMISSIS), società

con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato S.p.A., in persona del suo institore Avv. S.V.,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio

dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato DANIELA MARINA ROSELLA ZAVATTARELLI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCUDELLARI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

VEZZOLI;

– controricorrente –

e contro

V.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 2993/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato FABRIZIO POLLARI MAGLIETTA, con delega dell’Avvocato

DANIELA MARINA ROSELLA ZAVATTARELLI difensore delle ricorrenti, che

ha chiesto raccoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA T. CAMPANELLA, con delega dell’Avvocato MASSIMO

VEZZOLI difensore del Condominio, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del primo, del

secondo e del terzo motivo e per l’assorbimento del quarto motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15.3.1999 il Condominio di via (OMISSIS), M.I. e S.V.R. esponevano che Ferrovie dello Stato spa era proprietaria di un complesso in (OMISSIS), costituito da tre edifici di sette piani oltre a pertinenza destinata a guardiola, ad abitazione del custode ed a locale riunioni; che negli anni 1997 e 1998 Ferrovie dello Stato aveva alienato tutti gli appartamenti ai dipendenti consegnando anche il locale guardiola e trattenendo i locali destinati ad abitazione del custode ed a sala riunioni, da intendersi beni comuni.

Convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Monza le Ferrovie dello Stato per sentir dichiarare la natura condominiale dei locali con condanna alla consegna ed ai danni.

La convenuta resisteva alle domande deducendo che l’appartamento del custode non era bene comune e l’altra area era sempre rimasta nella sua disponibilità e mai adibita a sala riunioni, in nessun atto di vendita era indicato il fabbricato D. Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, rimasti contumaci, acquisiti i documenti prodotti, il Tribunale accoglieva la domanda relativa ai beni ritenuti comuni e respingeva quella di danni mentre la Corte di appello di Milano, con sentenza 8.11.2010, riuniti i gravami, accoglieva quello del condominio riconoscendo i danni da liquidarsi in separato giudizio e confermava nel resto la sentenza, rilevando l’inammissibilità delle nuove produzioni in appello di Ferrovie Real Estate, salvo quelle relative alla propria successione nel diritto controverso, trattandosi di regolamento condominiale, tabella millesimale, consuntivo 2004 ed estratto conto del rapporto di locazione non formatisi in data successiva alla scadenza dei termini per le produzioni in primo grado, comunque irrilevanti perchè nè costitutivi nè accertativi della proprietà.

La presunzione semplice di cui all’art. 1117 c.c., n. 2 opera per analogia quando si tratti di parti destinate strutturalmente o funzionalmente al servizio di più edifici separati o limitrofi costituenti un unico condominio o un supercondominio, e nella specie i locali costituivano un corpo unico assieme alla guardiola pacificamente comune, una costruzione ottagonale di un solo piano.

Per vincere tale presunzione occorreva un idoneo titolo posto in essere dal proprietario unico all’atto della costituzione del condominio, fonte e limite dei diritti di proprietà dei condomini.

Ricorrono Ferrovie dello Stato spa e Rete ferroviaria italiana con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste il condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dato atto che i ricorrenti fanno riferimento ad atto di scissione di Ferrovie Real Estate a dimostrazione della loro legittimazione alla proposizione del ricorso, col primo motivo si deduce violazione dell’art. 1117 c.c. in relazione all’edificio D e ad un nuovo e distinto appartamento di proprietà esclusiva delle Ferrovie, all’alloggio del portiere mai destinato ad uso comune ed a locale mai destinato a riunioni.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c. in ordine alla non ammessa produzione perchè formatasi successivamente senza considerare il testo vigente ratione temporis.

Col terzo motivo si denunziano violazione dell’art. 1117 c.c. e vizi di motivazione in tema di presunzione di proprietà comune.

Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 278 c.p.c. in ordine alla potenziale lesività della condotta.

Le censure non meritano accoglimento.

Come dedotto la sentenza, rilevata l’inammissibilità delle nuove produzioni in appello di Ferrovie Real Estate, salvo quelle relative alla propria successione nel diritto controverso, trattandosi di regolamento condominiale, tabella millesimale, consuntivo 2004 ed estratto conto del rapporto di locazione non formatisi in data successiva alla scadenza dei termini per le produzioni in primo grado, comunque irrilevanti perchè nè costitutivi nè accertativi della proprietà, ha statuito che la presunzione semplice di cui all’art. 1117 c.c., n. 2 opera per analogia quando si tratti di parti destinate strutturalmente o funzionalmente al servizio di più edifici separati o limitrofi costituenti un unico condominio o un supercondominio, e nella specie i locali costituivano un corpo unico assieme alla guardiola pacificamente comune, una costruzione ottagonale di un solo piano.

Per vincere tale presunzione occorreva un idoneo titolo posto in essere dal proprietario unico all’atto della costituzione del condominio, fonte e limite dei diritti di proprietà dei condomini.

Rispetto a questa statuizione, che costituisce anche un accertamento in fatto, la prima e la terza censura genericamente invocano la violazione dell’art. 1117 c.c. con argomenti non decisivi soprattutto in relazione all’alloggio del portiere non destinato ad uso comune e ad altro locale non adibito a riunioni rispetto alla deduzione della sentenza di un unicum strutturale e funzionale mentre il riferimento ad atti pubblici presupponeva una rituale impugnazione ex art. 1362 c.c..

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

La seconda censura non attacca la ratio decidendi della sostanziale irrilevanza della documentazione non ammessa.

La quarta censura, premesso che la domanda di condanna generica al risarcimento del danno è stata accolta a seguito di appello incidentale, è carente di interesse stante la necessità di una prova rigorosa del danno nel separato giudizio.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 7200 di cui Euro 7000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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