Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15931 del 26/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.26/06/2017),  n. 15931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sui ricorso 9823-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato SARA MADAMA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO DI SALVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione. affidato ad un motivo, nei confronti di D.L.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 295/03/2016, depositata in data 22/02/2016, con la quale – controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione in sintetica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 del reddito imponibile” è stata riformata a decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente (annullando l’atto impositivo in relazione alle spese sostenute per acquisti di beni-indice);

– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto l’atto impositivo andava integralmente annullato, per difetto del “biennio accertabile” (lo scostamento di almeno un quarto per due periodi di imposta), in quanto, in relazione all’anno 2007, l’Amministrazione finanziaria era decaduta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, dal potere di accertamento.

– la ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e 43, in quanto il riferimento, contenuto nell’art. 38, comma 4 all'”accertabilità del periodo” deve intendersi come attinente al solo periodo effettivamente oggetto di accertamento, cosicchè solo relativamente ad esso si può fare valere la decadenza ex art. 43;

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

 

Rinvia a N.R. davanti alla 5^ Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA