Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15931 del 25/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 15931 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 22158-2011 proposto da:
AVALLONE

PAOLO

VLLPLA72C23D662C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio degli avvocati PANICI PIER LUIGI e AGOSTINI
TIZIANA, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1293

MOF

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI FONDI S.P.A.

01704320595, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE

Data pubblicazione: 25/06/2013

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA
ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4058/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;
udito l’Avvocato CARLO PISANI per delega VALLEBONA
ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigett.,

di ROMA, depositata il 16/09/2010 r.g.n. 1984/07;

FATTO
Avallone Paolo — premesso che con sentenza del Tribunale di Latina n.
1308/2001 era stato dichiarato il suo diritto nei confronti della MOF
(Mercato Ortofrutticolo Fondi) s.p.a. di cui era dipendente ad essere
inquadrato nel 4° livello CCNL Consorzi agrari ( e non nel CCNL
commercio come ritenuto dalla MOF) — chiedeva ed otteneva decreto
ingiuntivo nei confronti di detta società per un ammontare complessivo di
euro 24.143,63 a titolo di differenze retributive per il periodo aprile 1998 —

novembre 2002 risultanti dall’applicazione del CCNL Consorzi Agrari.
Avverso detto decreto la società proponeva opposizione, rigettata dal
Tribunale di Latina, con sentenza del 13.7.2006.
Tale decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Roma, con
sentenza del 16 settembre 2011, che accoglieva l’opposizione proposta
dalla MOF s.p.a. e revocava l’opposto decreto ingiuntivo condannando
l’Avallone alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della
sentenza riformata.
La Corte di merito ritenuto, preliminarmente, ammissibile il gravame
rilevava: che era incontestato che la cessionaria MOF s.p.a. avesse
acquistato l’azienda a partire dal 1° giugno 1005 e che avesse, da subito,
applicato a tutti i suoi dipendenti il contratto collettivo del terziario; che,
quindi, non si era mai verificato un vuoto di disciplina collettiva e non era
mai sorto l’obbligo di applicare il diverso contratto collettivo in precedenza
applicato dal cedente proprio perché tale contratto era immediatamente
sostituito dal contratto del terziario, anche se meno favorevole; che,
comunque, l’eventuale applicazione iniziale del CCNL Consorzi Agrari era
cessata essendo detto contratto scaduto il 31.12.1996, ben prima del
periodo cui si riferivano le differenze retributive richieste con il decreto
ingiuntivo opposto; che il CCNL terziario applicato era congruo ai sensi
dell’art. 36 Cost. avuto riguardo all’attività svolta dalla MOF ( peraltro,
risultava sottoscritto da tutti i sindacati confederati maggiormente
rappresentativi).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Avallone affidato ad
un unico motivo.
La MOF s.p.a. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
DIRITTO
1

Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c. (ari 360 co.1° n. 3 c.p.c.)
nonché omessa motivazione rispetto ad un fatto controverso decisivo per il
giudizio (ari 360, col ° n. 5 c.p.c.).
Si evidenzia che la questione relativa alla individuazione del contratto
collettivo applicabile al rapporto de quo era stata risolta dalla sentenza del
Tribunale di Latina n. 1308/2001, posta a fondamento del decreto ingiuntivo
opposto, e, sul punto, confermata dalla Corte di appello di Roma, in diversa

composizione, con decisione n. 2720/2006 ( richiamata anche nella
impugnata sentenza). In siffatta situazione la Corte di merito avrebbe
dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. stante l’evidente
pregiudizialità della definizione della controversia di cui alla sentenza n.
1308/2001 onde evitare un contrasto tra giudicati. Diversamente, non solo
non aveva sospeso il giudizio senza alcuna motivazione, ma aveva anche
deciso in senso contrario a quanto statuito nella sentenza della stessa
Corte n. 2720/2006.
Ricorreva, inoltre, la violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto il giudicato
esterno era rilevabile d’ufficio.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che il passaggio in giudicato della detta sentenza n.
2720/2006 non risulta essere stata dedotto nel giudizio di appello
dall’Avallone, come è dato evincere dalla memoria di costituzione e
risposta in appello, interamente trascritta ìn ricorso. Né viene indicata la
sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente
acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, sarebbe stata
rinvenibile la detta decisione n. 2720/2006, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso ( tra le varie, Cass. n. 12239 del 25/05/2007;
Cass. n. 6972 del 04/04/2005). Va, inoltre, precisato che la produzione di
tale sentenza in questa fase del giudizio è inammissibile ai sensi del
disposto dell’art. 372 c.p.c. non trattandosi di documento che riguarda
l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità
inficianti direttamente la sentenza impugnata.
Peraltro, non può non rilevarsi che l’affermazione della Corte di merito
secondo cui all’epoca del trasferimento di azienda il contratto collettivo
Consorzi Agrari era già scaduto il 31.12.1996 e, quindi, non poteva trovare
applicazione a periodi successivi alla predetta data, non è stata oggetto di
alcuna specifica censura nel ricorso. Né detta statuizione risulta essere
2

inficiata dallo stralcio della sentenza n. 1308/01 del Tribunale di Latina
riportato nel motivo in cui viene solo affermato che doveva trovare
applicazione il CCNL Consorzi Agrari , ma non viene precisato in relazione
a quale periodo.
Va, inoltre, evidenziato che non risulta neppure documentato se e
quando la menzionata decisione n. 2720/2006 sia o meno passata in
giudicato.

valutare se effettivamente dalla definizione del giudizio di cui alla sentenza
n. 2720/2006 dipendesse la decisione della presente controversia e, quindi,
se dovesse trovare applicazione il disposto dell’art. 295 c.p.c. la cui
violazione pure è stata denunciata nel motivo in esame.
Ne consegue che anche la motivazione della Corte di merito relativa
all’applicazione del disposto del 3° comma dell’art. 2112 c.c. – e, quindi, al
rilievo dell’assenza ostacoli a che la MOF sostituisse nei confronti dei
dipendenti ceduti il contratto collettivo che essa applicava al momento della
cessione, anche se più sfavorevole, ritenuto comunque congruo ai sensi
dell’art. 36 Cost. in relazione all’attività svolta – non risulta essere stata
incisa dalle argomentazioni del ricorrente.
Il ricorso, va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono
a carico dell’Avallone e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente
giudizio liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per
compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.

In siffatta situazione questa Corte non è stata posta in condizione di

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