Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15931 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Olidata s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla Via A. Farnese n. 7, presso lo studio dell’avv.

BERLIRI Claudio, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv.

Piera Filippi, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 14/2009/1 depositata il 15/1/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’Avv. Berliri per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica n. 270/04 l’Agenzia delle Dogane invitava la Olidata s.p.a. a corrispondere la somma di Euro 97.626,88 per avere effettuato un’operazione di importazione senza il pagamento dell’IVA, utilizzando una quota di plafond costituito da cessioni intercomunitarie inesistenti. Avverso tale atto la società proponeva ricorso alla CTP di Forlì contestando il merito dell’azione di recupero; con successiva memoria illustrativa, la società adduceva altresì la incompetenza dell’Agenzia delle Dogane. La CTP, con sentenza 46/1/2004, accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione proponevano appello l’Ufficio e la società, quest’ultima deducendo l’omessa statuizione sulla legittimazione attiva dell’Agenzia delle Dogane. La CTR dell’Emilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi. La declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale veniva motivata sul rilievo che “poichè l’avviso di accertamento impugnato si assume viziato da nullità relativa, tale difetto poteva essere rilevato nei limiti e secondo le regole del regime dei ricorsi.

Ebbene il preteso vizio di incompetenza è stato prospettato, per la prima volta, con una memoria illustrativa…, ad integrazione dei motivi di gravame, e quindi, trattandosi di questione eminentemente di diritto – in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 24”.

Il ricorso per la cassazione della sentenza proposto dalla Olidata s.p.a. si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane. Chiamata in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c. (sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso), la causa è stata rinviata in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie. All’odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., del deposito della nota dell’Agenzia delle Entrate prot.

2006/118136, nonchè della nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 4463 del 19/6/2006, prodotte dalla ricorrente a sostegno dell’assunta incompetenza; trattasi infatti di documentazione non prodotta nei precedenti gradi del processo, che non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Nel merito, con primo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per non aver ritenuto rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il vizio di carenza di potere impositivo degli Uffici finanziari) la ricorrente assume la illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile – in quanto non proposta con il ricorso introduttivo, ma con una successiva memoria – l’eccezione di incompetenza dell’Agenzia delle Dogane: la nullità radicale dell’atto sarebbe rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Formula il quesito: “giudichi la Suprema Corte se non sia errata la sentenza che ha ritenuto non rilevabile d’ufficio – e quindi non proponibile con memoria aggiunta – l’eccezione di carenza di potere “in astratto” dell’Ufficio finanziario che ha emesso l’atto impugnato”.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Il quesito di diritto che la parte aveva l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, doveva consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – ad esso data, discendesse in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. U., Sentenza n. 20360 del 28/09/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame in cui il quesito risulta formulato con una domanda generica, priva di riferimento alla vicenda concreta. Nè, come assunto dalla ricorrente con la propria memoria, il quesito di diritto poteva essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consisteva proprio nell’imposizione, al patrocinante, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

Con secondo motivo con cui deduce (violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 40 e 70 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, comma 3, della L. n. 28 del 1997, art. 2, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per assoluta carenza di potere dell’Agenzia delle Dogane nell’emettere l’impugnato avviso di rettifica dell’accertamento del 14/1/2004), la ricorrente assume l’assoluta incompetenza organico- funzionale dell’Agenzia delle Dogane nell’emissione dell’accertamento di cui è causa, in quanto la competenza al recupero dell’IVA all’importazione, dovuta in ragione di un indebito utilizzo di plafond, spetterebbe all’Agenzia delle Entrate.

La censura è infondata. Ed invero sussiste la carenza di potere impositivo allorquando la pretesa dell’amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perchè la legge non prevede il tributo in via generale, sia perchè le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perchè contrarie al diritto comunitario (Cass. 9/10/2003, n. 15108). Tale situazione non ricorre nel caso in esame laddove l’azione dell’Agenzia delle Dogane trova il proprio fondamento del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, che, riconosce agli Uffici doganali il compito di procedere all’accertamento e alla riscossione dell’IVA all’importazione, nonchè nel Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, vigente ratione temporis, che riconosceva all’Autorità doganale il potere di adottare tutte le misure di controllo necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale art. 13; nell’obbligo di ogni persona – direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell’ambito degli scambi di merci – di fornire all’autorità doganale tutta la documentazione e le informazioni – art. 14 – nonchè nel potere riconosciuto all’autorità doganale medesima, nel rispetto delle norme in vigore, di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione quando da controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti – art. 78. Va altresì rilevato come del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 63, riconosca la competenza dell’Agenzia delle dogane nello svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali; e l’IVA all’importazione è appunto un diritto di confine che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (importazione). Va in definitiva escluso che l’avviso di rettifica impugnato sia stato emesso in assoluta carenza di potere.

Con terzo motivo (con cui deduce “omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”) la ricorrente assume che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza – segnalata con memoria del 17/8/2008 – del sopravvenuto annullamento parziale degli avvisi di rettifica nn. 800914/2002 e 8001283/2002, annullamento cui sarebbe conseguita la riduzione, e non il totale azzeramento, del plafond IVA utilizzabile per il 1998. Formula il quesito di diritto: “Dica pertanto la Corte Ecc.ma se sussista il vizio di omessa pronuncia e violazione del giudicato per non avere i giudici di appello tenuto conto dell’intervenuta sentenza della stessa CTR relativa alla riduzione ma non all’annullamento del plafond Iva utilizzabile per il 1998.

Anche tale censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti a giudice di merito.

Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nel difetto di autosufficienza del motivo di ricorso stante la mancata trascrizione delle deduzioni di cui alla memoria citata. La produzione di “tutta la documentazione necessaria per valutare la fondatezza o meno della censura di omessa pronuncia” – contrariamente a quanto assunto con memoria dalla Olidata s.p.a. – non sottrae la ricorrente medesima dall’onere di indicare specificamente le deduzioni o istanze formulate in sede di merito, attraverso una loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità la valutazione sul contenuto della censura formulata, sulla base delle deduzioni presenti nel ricorso.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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