Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15930 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30871-2011 proposto da:
F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
A DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA
MAZZA RICCI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14881/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato ROCCORANIERI, con delega dell’Avvocato FERDINANDO
EMILIO ABBATE difensore del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difensore del Condominio, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO RICCARDO, che ha concluso per 9 l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato il condominio di via dei Colli della Serpentara in Roma propose appello alla sentenza del Giudice di pace di Roma del 2.10.2007, che aveva accolto l’opposizione proposta da F.G. al d.i. per l’importo di Euro 227,96 oltre interessi e spese, dichiarandolo nullo ed inefficace con compensazione delle spese.
Il Tribunale, in riforma, rigettò l’opposizione con condanna alle spese del doppio grado, ritenendo non meritevole di pregio l’eccezione di inammissibilità del gravame riferito solo alla violazione dei principi informatori e non regolatori della materia e statuendo che l’importo del d.i. era riferito al saldo conguaglio condominio anno 2003, approvato con Delib. condominiale 27 giugno 2004 di cui non risultava l’impugnazione.
Ricorre F. con tre motivi, illustrati da memoria, resiste il condominio.
Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, art. 339 c.p.c., comma 2 e art. 342 c.p.c., comma 1 per avere il condominio dedotto solo la violazione dei principi informatori e non regolatori della materia; 2) violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 2 per avere ritenuto la Corte che l’indicazione della sola erronea applicazione degli artt. 1137 e 2697 c.c. rappresentasse di per sè lesione del principio informatore; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5 per aver liquidato gli onorari in misura superiore ai massimi.
Le prime due censure, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondate. Non si ignora che, nel sistema previgente, le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, tutte quelle di valore inferiore ai 1.033 Euro, anche se il giudice non aveva fatto espresso riferimento alla decisione equitativa e ne aveva fatto, invece, a specifiche disposizioni normative, erano, per costante indirizzo giurisprudenziale, impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell’art. 360 c.p.c. anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell’ordinamento e della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge; mentre erano soggette a ricorso per cassazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per nullità attinente alla motivazione solo ove questa fosse stata assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o comunque inidonea ad evidenziare la “ratio decidendi”.
L’art. 339 c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, fa riferimento ai principi regolatori della materia.
Sul punto la sentenza ha statuito che il condominio ha dedotto la violazione dei principi informatori e, cioè, al di là della terminologia usata, dei principi regolatori della materia sotto il profilo della violazione degli artt. 1137 e 2697 c.c..
L’interpretazione della domanda spetta al Giudice nè si svolgono argomenti per contestare l’errore nella terminologia e nella decisione adottata.
Il motivo sulle spese è fondato attesa l’assenza di motivazione su criteri adottati.
In definitiva vanno rigettati i primi due motivi ed accolto il terzo.
PQM
La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016