Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15930 del 11/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15930 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABBRICA ANNA MARIA residente a Pomezia, rappresentata
e difesa, giusta procura in calce al ricorso,
dall’Avvocato Antonio Aquino, elettivamente domiciliata
in Roma, Piazza Farnese, 101, presso l’Avvocato Marco
Beccia,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
INTIMATA
AVVERSO
1
“U(
Data pubblicazione: 11/07/2014
la sentenza n.82/04/2012 della C.T.R. di Roma – Sezione
n. 04 in data 15.12.2011, depositata il 20 febbraio
2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Sentito l’Avvocato Aquino, per la ricorrente;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22431/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.82/04/2012, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n.
04 il 15.12.2011 e DEPOSITATA il 20 febbraio 2012.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la legittimità
dell’avviso di accertamento impugnato, che aveva
determinato la plusvalenza, ai fini IRPEF, sulla base
del valore definito ai fini dell’imposta di Registro.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2003,
censura l’impugnata decisione sulla base di quattro
mezzi, per violazione e falsa applicazione di legge e
vizi di motivazione.
3 – L’intimata Agenzia non ha svolto difesa scritta,
2
Antonino Di Blasi;
limitandosi a depositare atto di costituzione, ai fini
della eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.
4 – Le questioni poste dal ricorso, vanno esaminate,
tenendo conto di principi, espressione di consolidato
E’ stato, in effetti, affermato, e tale principio
risulta richiamata nell’impugnata decisione, che nella
fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale
realizzata a seguito di cessione, l’Amministrazione
finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva
sulla base dell’accertamento di valore effettuato in
sede di applicazione dell’imposta di registro, restando
a carico del contribuente l’onere di superare la
presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col
valore di mercato accertato in via definitiva in sede
di applicazione dell’imposta di registro
(Cass.14448/2000, n.16700/2005, n.19548/2005,
n.21055/2005, n.1333/2010, n. 12462/2010, n.12171/2010,
n.22869/2011).
Costituisce,
d’altronde,
consolidato
orientamento
giurisprudenziale, il principio secondo cui “Ricorre
il
vizio di omessa motivazione della sentenza,
denunziabile in
sede
di
legittimita’
dell’art.360, comma l, n. 5 cod. proc.
3
ai sensi
civ.,
nella
orientamento giurisprudenziale.
duplice
motivazione
manifestazione di difetto assoluto o di
apparente,
quando
il
giudice
di
merito ometta di indicare, nella sentenza, gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indichi tali elementi senza una approfondita
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicita’ del suo ragionamento”( Cass. n.1756/2006, n.
890/2006).
5 – L’impugnata sentenza non sembra in linea con i
principi desumibili dalle richiamate pronunce, avendo
posto a base del decisum la circostanza relativa alla
definitività del valore fissato ai fini dell’imposta di
Registro, senza considerare, e quindi senza motivare,
in ordine alle circostanze, che tale definitività era
intervenuta in corso di causa e non sussisteva, quindi,
al momento dell’accertamento della plusvalenza ai fini
Irpef e che ciò, anche avuto riguardo al tenore
dell’applicato principio, assumeva rilevanza ai fini
del riparto dell’onere probatorio. Altresì, la CTR
pretermette l’esame di elementi, desumibili dalla
documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente
(Sentenza e Perizia), rilevanti ed, in ipotesi, idonei
a giustificare una diversa decisione.
6 – Si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
4
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
la trattazione in camera di consiglio e la definizione
del ricorso, con l’accoglimento del quarto mezzo, con
il quale si denuncia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo, per manifesta fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, l’atto di costituzione
dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che alla relativa stregua il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra
sezione della CTR del Lazio, perché proceda al riesame
e, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel
merito e sulle spese, anche del presente giudizio di
legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.