Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15930 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7994 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

T.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Tricarico,

elettivamente domiciliato in Roma, via A. Gramsci n. 54, presso lo

studio dell’Avv. Michele Ferreri;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata in data 20 settembre 2013, n.

99/12/13;

sentita la relazione svolta dal consigliere Leuzzi Salvatore nella

Camera di Consiglio del 20 gennaio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che la ricorrente acquistava nel 1969 unitamente al marito O.L. appezzamenti di terreno sui quali edificavano una villa; successivamente la villa veniva frazionata in più unità abitative, altre se ne ricavavano dall’ampliamento del corpo di fabbrica originario. La T. veniva raggiunta da avviso di accertamento, notificatole il 16 ottobre 2009, teso al recupero di Irpeg, Irap e Iva. La contestazione atteneva ai maggiori ricavi ascritti alla contribuente dall’Ufficio, con riferimento all’anno 2005, avuto riguardo alle cessioni aventi ad oggetto le unità immobiliari summenzionate.

La CTP di Torino annullava l’avviso di accertamento.

La CTR del Piemonte, di contro, accoglieva l’appello erariale. La contribuente affida il proprio ricorso a sette motivi.

Resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e dell’art. 112 c.p.c., evidenziando che la mancata indicazione degli esatti estremi della sentenza impugnata in quella d’appello postulerebbe il passaggio in giudicato della prima.

Il motivo è infondato.

Al riguardo soccorre il principio secondo cui in tema di procedimento tributario, l’erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione allorchè sia possibile, attraverso l’esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell’impugnazione (Cass. n. 6084 del 2001; Cass. n. 1691 del 2007).

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, assumendo che la mancata riproposizione analitica delle “questioni ed eccezioni” erariali “non accolte nel giudizio di primo grado” debbano intendersi rinunciate e insuscettibili d’esame.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, invero, non precisa a quali specifiche deduzioni o eccezioni si riferisca, nè in quale sede fossero state formulate e a cosa tendessero, sicchè la doglianza rimane criptica e generica.

2.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti, degli atti processuali e dei documenti allegati nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2, e art. 39, comma 2, lett. a, dell’art. 2195 c.c., degli artt. 113 e 116 c.p.c. e, altresì, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, e, infine, degli artt. 2082,2700 e 2700 c.c.;

col quarto motivo si lamenta l’omessa, insufficiente motivazione circa i fatti decisivi della controversia, agitando in parallelo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, degli artt. 113 e 116 c.p.c. e, infine, degli artt. 112 e 115 c.p.c..

Le doglianze si offrono a trattazione unitaria, mostrando un identico nucleo di contestazioni, sebbene variamente articolato, per un verso adombrando una violazione di legge, per altro verso agitando un difetto di motivazione, avuto riguardo alla ricostruzione storica della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio. Si adduce, in particolare, che i coniugi O.- T. avrebbero semplicemente sistemato ed ampliato l’unità immobiliare di loro proprietà nella quale hanno abitato e risieduto fino al 2004.

Si evidenzia, inoltre, che la titolarità del diritto di proprietà in capo ai coniugi assurgerebbe a circostanza ostativa alla configurabilità di una attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2195 c.c.. In particolare, nella specie, farebbe difetto il requisito-abitualità e non rileverebbe l’assunzione di una partita IVA da parte dell’ O. nel corso del 2005, essendo detta circostanza finalizzata ad obiettivi distinti.

I motivi sono inammissibili.

La CTR, nel ritenere la sussistenza in capo ai coniugi T.- O. di un’attività d’impresa, ha valorizzato plurimi, convergenti aspetti: la connotazione imprenditoriale della “decisione di ristrutturare e ampliare non per proprie necessità familiari”, ma in funzione della successiva vendita delle unità abitative così ricavate; la connotazione parimenti imprenditoriale che è insita nella “richiesta di progettazione di un complesso residenziale”; l’impegno a “coordinare i progetti, la costruzione e la vendita”.

A fronte di tali circostanziati rilievi, le doglianze della ricorrente si risolvono in una critica del tessuto argomentativo della sentenza d’appello, che tende ad ottenere una diversa ricostruzione di fatto. Tuttavia, le argomentazioni rese dalla CTR poggiano su ragioni in fatto astrattamente logiche e dunque incensurabili in sede di legittimità (Cass. n. 25332 del 2014). In altri termini, consta l’aspirazione della ricorrente a valorizzare, secondo una chiave “soggettivistica”, taluni elementi fattuali e documentali in luogo di altri. Il che s’infrange contro il principio consolidato per cui è sottratto al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, nel mentre spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nel caso che occupa, la CTR ha assolto al compito prescrittole, limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova in luogo di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è, come detto, preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017); del resto, con la proposizione del mezzo di impugnazione, il ricorrente non può spingersi a contrapporre un difforme apprezzamento in fatto rispetto a quello reso dai giudici d’appello.

Questa Corte ha, del resto, già condivisibilmente messo in luce che spetta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata, la qualificazione dell’attività svolta dal contribuente come attività d’impresa, tenendo presente che la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacchè il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde dal requisito organizzativo, esigendo soltanto che l’attività svolta sia contrassegnata dalla professionalità abituale (Cass. n. 19237 del 2012; Cass. 27211 del 2006).

La trama motivazionale a supporto della sentenza d’appello è sintonica rispetto ai principi già espressi in materia da questa Corte.

Segnatamente, nella parte in cui la censura fa leva sulla mancanza di organizzazione, giova rilevare che se è vero che nella generalità dei casi l’attività imprenditoriale è articolata sulla base di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali, secondo la linea emergente dagli artt. 2086,2094 e 2555 c.c., siffatto apparato non è indispensabile affinchè una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa. Non è necessario, infatti, che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, poichè quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicchè la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi (Cass. 16 settembre 1983, n. 5589; Cass. 8193/97). Quanto, poi, al fatto che l’esercizio di impresa si sia esaurito in unico affare – quello di creare unità abitative per rivenderle – la circostanza è del tutto irrilevante poichè anche il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione sia pure con un’unica operazione economica, come nella specie.

Per quanto poi attiene alla porzione di censura che attiene alla sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, affinchè l’attività svolta dal contribuente possa essere definita come esercizio di impresa è utile rammentare il già sedimentato principio secondo cui “la nozione tributaristica” dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacchè il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (T.U.I.R.), intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorchè non esclusiva.” (Cass. n. 17013 del 2002; Cass. n. 2711 del 2006 cit.). L’attività che dà luogo a reddito di impresa deve essere esercitata “per professione abituale, ancorchè non esclusiva”. Con questa espressione va, peraltro, interpretata nel suo complesso anzichè con riferimento ai singoli termini che la compongono, sicchè essa indica quel modo di svolgimento dell’attività che si connota per caratteristiche di stabilità e ripetitività, anche solo tendenziale e prospettica nel tempo. L’attività può essere svolta anche in modo non esclusivo, e quindi anche contemporaneamente ad altre attività.

A fronte di tali principi si affievolisce la rilevanza di circostanze, esposte come salienti, ma invero neutre dal punto di vista dell’incidenza sulla fattispecie: in particolare, che l’immobile fosse nella titolarità dei coniugi e che questi ultimi lo abitassero non esclude affatto che essi lo abbiano potuto rendere il core business della propria impresa; il fatto che la partita IVA sia stata aperta dall’ O. dal 15 marzo 2005 non esclude che lo stesso abbia esercitato in precedenza la medesima attività per le vie di fatto e senza “involucri” formali.

Le censure vanno, pertanto, alla luce della motivazione premessa; radicalmente disattese.

3.- Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., della L. n. 2012 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., per essersi limitato l’Ufficio negli atti impositivi a produrre una “mera

elencazione di atti”, dai quali trae “conclusioni del tutto apodittiche sulla pretesa qualifica di imprenditore attribuibile ai coniugi O. e T.”.

Il motivo è inammissibile.

E’ stato infatti chiarito che nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. n. 15234 del 2001), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017; Cass. n. 9536 del 2013).

Il motivo impinge, pertanto, nel principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c..

Con il sesto motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 24 Cost..

Anche detto motivo è inammissibile.

Suo tramite si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio avuto riguardo alle risultanze delle indagini bancarie.

Detta eccezione è stata vagliata dalla CTR e implicitamente respinta, sol che si consideri che viene riportata nella terza pagina della decisione si segnala come la contribuente eccepisca “la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento relativamente alle indagini sui c/c bancari”.

La ricorrente, pur muovendo in ricorso per cassazione dalla premessa della mancata previsione della necessaria instaurazione nella specie del contraddittorio invocato, contraddittoriamente insiste sulla gravità dell’omissione; lo fa senza riportare nemmeno in parte qua – il contenuto dell’avviso di accertamento che stigmatizza e puntando a valorizzare due “circolari”, prive all’evidenza di attitudine precettiva.

La mancata riproduzione dei passaggi dell’atto impositivo utili ad appurare quale incidenza rivestano nell’economia di esso le indagini bancarie travolge il ricorso per cassazione di un deficit incolmabile di autosufficienza.

Col settimo motivo si lamenta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per la realizzazione degli alloggi nn. 1, 2 e 3, oggetto delle compravendite del 2004 e del 2005, nonchè l’erronea, illogica ed apodittica motivazione al riguardo.

Il motivo è inammissibile e va disatteso.

Nel lamentare il mancato riconoscimento dei costi, la contribuente indugia in una eccentrica dissertazione sul tema delle plusvalenze, per altro verso genericamente adducendo d’aver sopportato non meglio identificati costi – “a puro titolo esemplificativo” – “cli urbanizzazione”, “di ristrutturazione e frazionamento”, “per consulenze”, “per mediazioni immobiliari”.

L’indeterminatezza vanifica di per sè stessa il senso e la tenuta della censura.

In tema di ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, il contribuente che reclama il riconoscimento dei costi è tenuto ad indicare specificamente i documenti prodotti da cui desumerne la prova, precisandone il contenuto ed il rilievo probatorio.

E’ d’altronde evidente che, dovendosi richiamare la motivazione svolta con riferimento alle censure trattate innanzi in tema di sussistenza dell’attività d’impresa, viene in apice il principio dell’inerenza dei costi deducibili, che si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di documentare l’effettività dei singoli esborsi e di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa. Peraltro, l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato e dunque l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente, il quale nella specie non vi ha assolto, se non per imperscrutabile approssimazione.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA