Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1593 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1593 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 24164-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PEMA SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 1497/12/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia (sez. di MILANO),
depositata il 15/03/2016;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della

confermando la sentenza di primo grado, aveva annullato la cartella di
pagamento per mancanza di prova sulla notificazione dell’atto
prodomico.
Il contribuente non resiste.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge (artt.
2697 e 2727 c.c., art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92), per avere la CTR
annullato la cartella di pagamento impugnata sulla base dell’omessa
notifica dell’atto prodromico, in ragione della ritenuta assenza di un
qualsivoglia collegamento tra quest’ultimo e l’avviso di ricevimento
prodotto in giudizio.
2. Con il secondo motivo si deduce, in alternativa al primo mezzo,
l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che dall’avviso di
ricevimento in atti si evinceva il collegamento con l’atto notificato il
14.12.2011, come riportato nella stessa cartella impugnata e notificata il
successivo 238 2012.
3.

Tale ultimo motivo è fondato, dovendosi ravvisare

nell’argomentazione della C.T.R. un accertamento in fatto censurabile
ai sensi del n.5, I comma, dell’art. 360 c.p.c, con conseguente
inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Ric. 2016 n. 24164 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia,

La CTR ha, invero, ha omesso di esaminare il fatto, decisivo, per cui la
data di notificazione riportata nell’avviso di ritorno prodotto
coincideva con la data di notifica dell’atto prodromico riportata nella
cartella impugnata.
3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione

avviso di ricevimento in fotocopia.
La censura è fondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la
quale attribuisce rilevanza probatoria alle fotocopie, per tutti i
documenti e quindi anche per l’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale, qualora la loro conformità
all’originale non venga disconosciuta dalla controparte, con divieto per
il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte
interessata, pure se contumace. (cfr. nella specifica materia Cass.
n.13439/2012; n. 21003 del 08/09/2017).
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio
alla CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di questo
giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
Roma, 29/11/2017

di legge, laddove ha contestato la valenza della produzione di detto

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