Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15929 del 18/06/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 15929 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: PAZZI ALBERTO

sul ricorso n. 24854/2013 proposto da:
Quercia Funding S.r.l., cessionaria dei crediti di Mediovenezie Banca
s.p.a., e per essa Unicredit Management Bank S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Dindo giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
Sipa S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei
Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Pasubio n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Pietro Sarrocco,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– con troricorrente –

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Data pubblicazione: 18/06/2018

avverso la sentenza n. 1791/2012 della Corte d’Appello di Venezia
depositata il 09/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2018 dal consigliere Alberto Pazzi.
Rilevato che:

2007, provvedeva sul ricorso per insinuazione tardiva allo stato passivo
di SIPA s.p.a. in A.S. presentato da U.G.C. Banca s.p.a. quale
procuratrice speciale di Quercia Funding s.r.I., società mandataria per
la riscossione dei crediti di Mediovenezie s.p.a. (già Cariverona Banca
s.p.a.), disponendo l’ammissione in chirografo del credito; ciò in
quanto il contratto agrario garantito da ipoteca su immobili della
mutuataria doveva considerarsi nullo perché risultava che la volontà
delle parti fosse diretta non già alla conclusione di un mutuo agrario
ma di una diversa operazione munita di garanzia reale, verosimilmente
un’operazione di finanziamento volta ad appianare la grave esposizione
debitoria di Gloria Mangimi, vizio da cui derivava l’invalidità
dell’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del finanziamento
concesso.
2. La Corte d’Appello di Venezia, nel respingere il gravame proposto
da U.G.C. Banca s.p.a., precisava che la qualificazione del
finanziamento come mutuo di scopo non era impedita dalla mancanza
di un tasso agevolato, constatava che la documentazione dimessa dalla
banca non consentiva di verificare l’avvenuta ristrutturazione di
fabbricati e l’installazione di nuovi impianti e macchinari nei fondi
indicati in contratto per l’importo erogato e comunque osservava che
la medesima documentazione, ove valorizzata, dimostrava l’esistenza
di opere già completate al momento della stipula del contratto del
mutuo, rimanendo così confermata la nullità del mutuo di scopo
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1. il Tribunale di Verona, con sentenza depositata in data 16 aprile

contratto per finalità diverse, quali la volontà di estinguere debiti in
precedenza contratti dal sovvenuto verso l’istituto mutuante.
3. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia Unicredit Credit
Management Bank s.p.a., già U.G.C. Banca s.p.a., al fine di far valere
cinque motivi di impugnazione.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis.1
c.p.c..
Considerato che:
4.1 il primo motivo denuncia, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc.
civ.: la Corte territoriale, pur avendo riscontrato l’erroneità della
affermazione del primo giudice secondo cui era onere del creditore
piuttosto che della procedura fornire la dimostrazione dell’accordo
simulatorio allegato da quest’ultima, non avrebbe tratto le dovute
conseguenze da un simile accertamento e avrebbe ritenuto, in
violazione dell’art. 346 cod. proc. civ., che il contratto di mutuo
rappresentasse un contratto in frode alla legge e come tale fosse nullo,
dato che una simile domanda non era stata riproposta in appello e
doveva intendersi come rinunciata.
4.2 n motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi
posta a fondamento della pronuncia impugnata.
La corte territoriale infatti, nell’illustrare le due concorrenti ragioni
poste a base della propria statuizione, ha confermato il rilievo della
nullità del contratto di mutuo compiuto dal giudice di primo grado da
un lato ritenendo che la banca non avesse dimostrato l’avvenuto
conseguimento dello scopo dedotto in causa, dall’altro constatando
l’utilizzazione della provvista per una finalità diversa da quella indicata
in contratto, dato che questo individuava lo scopo del mutuo
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Ha resistito con controricorso SIPA s.p.a. in A.S..

nell’intento di finanziare interventi in corso mentre le opere nei fondi
di Albano e Vigorea erano già state completate alla data della stipula
del contratto.
La nullità ravvisata, a prescindere dall’improprio richiamo operato a
pag. 10 all’istituto del contratto in frode alla legge, conseguirebbe

causa concreta perseguita dalle parti piuttosto che dalla volontà di
eludere una norma imperativa.
Ne consegue l’inammissibilità della doglianza, che presuppone che la
corte abbia accolto un motivo d’appello non riproposto piuttosto che
condividere le valutazioni già compiute dal giudice di primo grado
5.1 n secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1418 cod. civ. e della legge
n. 1760/1928 in materia di mutui agrari: la corte territoriale avrebbe
erroneamente ritenuto che il contratto di mutuo in questione fosse un
mutuo di scopo, piuttosto che un normale mutuo, senza considerare
che questo istituto richiedeva un ulteriore elemento indefettibile
costituito dall’applicazione di un tasso di interesse agevolato.
5.2 La doglianza è infondata.
Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità
necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel
procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione
vincolata (Cass. 19/10/2017 n. 24699; Cass. 12123/1990).
La destinazione delle somme mutuate esclusivamente per raggiungere
una determinata finalità entra nella struttura del negozio connotandone
il profilo causale e così ampliando lo stesso rispetto alla sua normale
consistenza, tanto sotto un profilo strutturale, visto che il sovvenuto si
obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli
interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in
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quindi, a giudizio della corte territoriale, da un difetto della specifica

concreto dell’attività programmata, quanto sotto un profilo funzionale,
poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest’ultima
prestazione, in termini corrispettivi dell’ottenimento della somma
erogata (Cass. 5805/1994; Cass. 7116/1998).
E’ dunque l’ampliamento della causa – nel cui ambito la destinazione

voluto dalle parti e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza
corrispettiva nell’attribuzione della somma – e non lo specifico tasso
praticato a caratterizzare il contratto di mutuo concluso fra le parti.
In altri termini in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo
di scopo è sempre necessario che la clausola di destinazione della
somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per
coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore,
mentre non è indispensabile che questo interesse sia bilanciato in
termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma
mutuata, anche con la previsione di un tasso di interesse agevolato.
6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per
violazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c. e per omessa
motivazione circa il motivo per il quale nella fattispecie in esame ci si
troverebbe dinanzi a un contratto in frode alla legge: secondo parte
ricorrente la corte territoriale, a fronte dell’eccezione di nullità del
mutuo sollevata da SIPA, avrebbe erroneamente ritenuto che fosse
onere della banca dimostrare che le somme oggetto del finanziamento
fossero state impiegate per l’esecuzione dei lavori dedotti in contratto.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’errata applicazione
dell’art. 1418 cod. civ.: la constatazione della mancata esecuzione delle
opere, il cui onere probatorio era stato ingiustamente attribuito alla
banca, avrebbe al più giustificato una eventuale risoluzione del

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delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi

contratto consensuale, ma non poteva configurare un vizio genetico del
contratto.
Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
5, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, l’errata e
contraddittoria motivazione del contratto di mutuo e delle risultanze

interventi finanziati dovessero essere eseguiti nel breve volgere del
tempo fra la stipula del contratto, risalente al 4 maggio 1990, e la fine
del successivo mese di giugno malgrado il testo contrattuale non
prevedesse alcun termine iniziale né precisasse che le opere erano in
corso; peraltro la decisione impugnata risultava contraddittoria
laddove aveva ritenuto che anche il finanziamento di opere oggetto del
contratto già eseguite costituisse una forma di ripianamento di debiti
pregressi, in quanto in questo modo aveva finito per ritenere che la
destinazione delle somme mutuate alla realizzazione dello scopo
dedotto in causa costituisse una distrazione.
6.2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente inerendo tutti
all’onere probatorio incombente sul mutuante insinuatosi al passivo e
agli argomenti illustrati per ritenere che lo stesso non fosse stato
adeguatamente assolto, sono fondati, nei termini che si vanno a
illustrare.
La corte territoriale ha constatato (a pag. 12), ritenendo che il relativo
onere probatorio incombesse sulla banca che chiedeva di insinuarsi al
passivo, che la documentazione dimessa non dimostrasse la
realizzazione dell’opera programmata ed ha poi riscontrato (a pag. 13)
che comunque non era stata fornita la prova da parte della banca che
il finanziamento non fosse nullo perchè destinato a coprire debiti
pregressi per opere già eseguite.
Entrambi gli assunti non vanno esenti da critica.
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processuali: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente inteso che gli

In vero il soggetto che ha erogato un mutuo di scopo, ove intenda
insinuarsi al passivo del mutuatario nell’ambito della relativa procedura
concorsuale di insolvenza, è tenuto a dare dimostrazione dei fatti
costitutivi del proprio diritto, che sono costituiti dall’avvenuta stipula
del contratto di mutuo e dall’adempimento della specifica obbligazione

l’obiettivo in vista del quale l’erogazione del denaro ha avuto luogo.
Al contrario la realizzazione dell’opera finanziata da parte del
mutuatario non costituisce il presupposto del diritto del mutuante di
insinuarsi al passivo del primo e avrebbe potuto al più giustificare, ove
mancante, una domanda di risoluzione per inadempimento del
contratto nei confronti del mutuatario

in bonis.

Rientra invece negli oneri probatori a carico della procedura, nel caso
in cui la stessa intenda contestare l’invalidità del mutuo per essere
stato stipulato sin dall’origine con l’accordo, tra l’istituto di credito e il
mutuatario, dell’utilizzazione della provvista per una diversa finalità,
dare la prova del fatto impeditivo posto a base dell’eccezione sollevata,
in applicazione del disposto dell’art. 2697, comma 2, cod. civ..
Infine la decisione impugnata risulta contraddittoria laddove ritiene, in
termini insanabilmente contrastanti, che il finanziamento di opere già
eseguite per la realizzazione dell’intervento dedotto in contratto
costituisca una forma di ripianamento di debiti pregressi con
distrazione delle somme mutuate dallo scopo comune piuttosto che
l’adempimento dell’obbligazione di destinazione a cui il mutuatario era
tenuto (tenuto conto peraltro che la nullità di un mutuo di scopo per
mancanza di causa sussiste solo se la destinazione dedotta in contratto
non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo
l’erogazione del finanziamento; Cass. 22/12/2015 n. 25793).

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di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a realizzare

7. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della
causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo
esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di
provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso,
rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di
Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 27 aprile 2018.
Il Presidente

P.Q.M.

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