Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15928 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5515-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4109/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Direzione Provinciale 2^ di Milano avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva annullato la cartella di pagamento notificata a P.G. rilevando, d’ufficio, il difetto assoluto di attribuzione dei poteri dirigenziali al sottoscrittore dell’atto -capo team legale su delega del Direttore Provinciale delle entrate di Milano, per come entrambi qualificatisi – non risultante nell’elenco dei soggetti dotati di qualifica dirigenziale all’interno dell’Agenzia delle entrate;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

Rilevato che la parte contribuente si è costituita con controricorso, mentre nessuna difesa ha depositato Riscossione Nord spa;

Rilevato che la parte controricorrente ha altresì depositato memoria chiedendo di potere fruire dell’adesione alla definizione agevolata, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e che il procedimento va pertanto rinviato a nuovo ruolo.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo per quanto esposto nella parte motiva in attesa della definizione agevolata.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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