Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15927 del 26/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4667-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SPATARO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3348/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta dall’Ufficio avverso altra pronunzia dello stesso organo giurisdizionale con la quale era stata confermata la decisione di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di B.R. pronunziata dal giudice di primo grado;

Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso;

Rilevato che va disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta presso la 5^ sezione civile del presente procedimento con quello recante il n.R.G. 9666/15, avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate.

PQM

 

Dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per la trattazione congiunta, presso la sezione 5^ Civile, con il proc. il n.R.G. 9666/15.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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