Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15927 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/07/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 24/07/2020), n.15927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26309/2016 proposto da:

POSTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCA BONFRATE;

– ricorrente –

contro

Z.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, (C/O STUDIO

TOSATO) VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

RAFFAELE IPPOLITO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO MOLTENI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/05/2016 r.g.n. 786/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 272 in data 24 febbraio – 12 maggio 2026 riformava in parte la pronuncia n. 4825/12 del locale Tribunale, che aveva accertato l’invalidità dei contratti intercorsi tra l’attore Z.T.R. e la E-Work S.p.a. per la somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore della utilizzatrice POSTEL S.p.a., dichiarando quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’istante Z. sin dal primo luglio 2010 e la convenuta POSTEL, condannata altresì al risarcimento del danno subito dall’attore commisurato alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del 17 febbraio 2012 sino all’effettivo ripristino del rapporto. La Corte territoriale, esclusa la decadenza eccepita dalla società resistente (che aveva pacificamente incorporato nelle more del giudizio POSTELPRINT S.p.a.), riteneva che le circostanze addotte dalla convenuta sull’esistenza di ragioni giustificatrici della somministrazione fossero inidonee all’assolvimento dell’onere probatorio, rendendo impossibile verificare la congruità delle assunzioni attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro rispetto alla reale esigenza asseritamente posta suo sostegno. Non potendosi in definitiva ritenere dimostrata l’esigenza individuata nel contratto di somministrazione, bene aveva fatto il primo giudicante a concludere per l’irregolarità della stessa, con le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1 e quindi per la costituzione ab initio di in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice. Viceversa, la Corte distrettuale riformava la statuizione sulle conseguenze economiche dell’accertata illegittimità e, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, condanna la società appellante al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge dalla data della sentenza di primo grado fino al saldo. Confermata nel resto la gravata pronuncia, le spese relative al secondo grado del giudizio venivano compensate in ragione di un terzo e per la restante quota liquidate a carico di parte appellante;

per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso in data 9/14 settembre 2016 POSTEL S.p.a. con tre motivi, cui ha resistito il sig. Z. mediante controricorso del 20.12.2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è infondato il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, in ordine alle argomentazioni con le quali la Corte distrettuale aveva disatteso l’eccezione di decadenza di parte resistente con riferimento ai primi nove contratti dedotti ex adverso. Invero, la Corte di merito, richiamati gli undici contratti di lavoro somministrato, con scadenze intervenute tra il 28 agosto 2010 ed il 17 dicembre 2011, avuto riguardo alla lettera d’impugnazione inviata dallo Z. in data 17 dicembre 2011, disattendeva la reiterata eccezione di decadenza riferita ai primi nove contratti, l’ultimo dei quali con termine finale fissato al 27 agosto 2011, tenuto conto del c.d. decreto milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, che disponeva – con l’art. 2, comma 54-l’introduzione del comma 1-bis alla L. n. 183 del 2010, art. 32: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”), all’uopo richiamando la giurisprudenza di legittimità, nel senso che non poteva aversi riguardo esclusivamente al mero dato letterale, riferito alla parola licenziamento, per cui a tal proposito già la previgente normativa prevedeva la decadenza, mentre andava per contro evidenziata soprattutto la locuzione in sede di prima applicazione. Di conseguenza, evidentemente l’impugnazione del 17 dicembre 2011 era da ritenersi tempestiva per tutti i contratti de quibus rispetto al suddetto differimento delle anzidette previsioni al 31.12.2011, interpretazione invero del tutto corretta secondo i principi ormai consolidati affermati in materia da questa Corte (cfr. in part. Cass. lav. n. 9203 del 23/04/2014, secondo cui la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. 15 luglio 1966, n. 604, novellato art. 6 e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista del medesimo art. 6, comma 2, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. V. parimenti Cass. sez. un. civ. n. 4913 del 14/03/2016: la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del c.d. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 7788 del 27/03/2017, secondo cui la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis. V. ancora, analogamente, Cass. lav. n. 23865 del 23/11/2016 e n. 2420 – 08/02/2016, nonchè sez. 6 – L n. 25103 del 14/12/2015);

di conseguenza, a parte il difetto di specifiche allegazioni fattuali relative alla vicenda in esame (con conseguenti profili d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6), la censura di cui al primo motivo si caratterizza per la sua non pertinenza nel richiamare il principio affermato dalla succitata pronuncia di Cass. n. 2420/16, visto che nel caso qui in discussione ciò che rileva in via assorbente è dato dalla riconosciuta operatività dell’anzidetto differimento del termine di decadenza, per effetto del decreto milleproroghe, al 31-12-2011, anche per i contratti a termine già stipulati o con scadenza anteriore al 24-11-2010, però utilmente e tempestivamente osservato in forza della surriferita impugnazione del 17 dicembre 2011, della quale però tace del tutto la doglianza di parte ricorrente, fondata invece su di una incidentale e comunque non rilevante ulteriore considerazione (ultime righe a pag. 8 della sentenza n. 272/16: “…e ciò anche a prescindere dal rilievo… secondo cui, diversamente dai contratti a termine, nel caso della somministrazione, la nuova disciplina delle decadenze non si applica ai rapporti già conclusi, per scadenza del termine, dalla data di entrata in vigore della L. n. 183 cit.”), laddove inoltre con il gravame di POSTEL sul punto era stata censurata la tesi, per contro come sopra visto rivelatasi del tutto corretta, secondo la quale il differimento di cui alla suddetta legge di conversione n. 10/2011 riguardava anche fattispecie diverse dal licenziamento, questione quindi anche diversa da quella poi prospettata con il ricorso per cassazione, con il quale in effetti non è stato nemmeno colta la vera ratio decidendi posta a fondamento del rigetto del relativo motivo d’appello;

con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio, assumendosi che la Corte d’Appello non aveva fornito alcun tipo di motivazione in ordine alla mancata contestazione avversaria ed alla violazione dell’art. 115 c.p.c., eccepite con l’atto d’appello in ordine ad errata valutazione delle prove documentali e circa la insufficiente ed erronea motivazione riguardo al rigetto delle istanze istruttorie, nonchè con riferimento all’art. 115 c.p.c.. Pertanto, la ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, proprio sotto l’aspetto materiale e grafico, in cui era incorsa la Corte territoriale, non avendo questa nulla dedotto in ordine alle questioni sottoposte dalla società, in modo così radicale da comportare ex art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza “per mancanza di motivazione”;

anche tale censura va disattesa, in quanto inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità (mancando in particolare adeguata ed esauriente riproduzione dei motivi d’appello con relative istanze di carattere probatorio, delle allegazioni difensive di parte attrice e di parte convenuta in prime cure, per le quali si assumono invece mancate contestazioni, nonchè delle stesse ragioni a sostegno della decisione di primo grado, in effetti condivise dai giudici di appello laddove in definitiva non ritenevano dimostrata l’esigenza individuata nel contratto di somministrazione, sicchè bene aveva fatto il primo giudice a concludere per l’irregolarità della stessa), oltre che per l’impossibilità di sindacare in questa sede di legittimità l’apprezzamento delle acquisite emergenze istruttorie ed il conseguente ragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito. La censura, peraltro, appare infondata alla luce della lineare ed esauriente argomentazione svolta con la pronuncia d’appello, che esaminava distintamente i motivi addotti a sostegno dell’interposto gravame, perciò nei limiti di quanto devoluto con l’impugnazione (quale rimedio processuale comportante perciò revisio prioris instantiae e non già novum judicium), tenuto altresì conto (v. Cass. lav. n. 6183 del 14/03/2018), che la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (v. altresì Cass. lav. n. 17966 del 13/09/2016 il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 2, riguarda solo i fatti c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese). Invero, la Corte di merito nella specie esaminava e valutava motivatamente la documentazione prodotta dalla società convenuta, osservando quindi che le circostanze dedotte da quest’ultima sull’esistenza delle ragioni giustificatrici della somministrazione di lavoratori dovevano ritenersi inidonee all’assolvimento dell’onere probatorio inerente al nesso causale menzionato nelle previsioni contrattuali, rendendo in altri termini impossibile verificare la congruità delle assunzioni attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro rispetto alla reale esigenza asseritamente posta a suo fondamento. D’altro canto, parte ricorrente non ha specificamente individuato alcun preciso fatto storico, determinante ai fini della decisione, di cui la Corte di merito abbia omesso l’esame, con conseguente eventuale vizio rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, peraltro nella specie nemmeno denunciabile per effetto della preclusione ostativa da doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 5 e 4, nella specie ratione temporis applicabile visto che l’appello fu proposto con ricorso del 15 maggio 2013, quindi respinto sull’an debeatur mediante il rigetto deciso con la sentenza qui impugnata (avendo la parziale riforma riguardato esclusivamente il quantum mediante la liquidazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32), senza inoltre che la ricorrente abbia allegato nè dimostrato diversità di valutazioni in punto di fatto -riguardo al contestato nesso causale ed al relativo tema probatorio- tra i giudici di primo e secondo grado;

in relazione poi al preteso vizio di motivazione di cui alla nullità, pure ipotizzata con la seconda doglianza, la censura va ugualmente disattesa, in quanto dalle carenti, frammentarie e generiche allegazioni allo scopo fornite non è assolutamente possibile verificare in concreto la denunciata incongruenza dell’argomentazione in proposito svolta dalla Corte di merito. Ne deriva anche l’inammissibilità della doglianza sotto il profilo del vizio di motivazione (da valutarsi comunque in base ad esaurienti enunciazioni ex art. 366 c.p.c., ed in relazione al solo minimo costituzionale occorrente ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., escluso comunque in questa sede ogni sindacato sul ragionamento decisorio seguito dal giudice di merito), visto che in effetti la ratio decidendi della sentenza d’appello è da individuarsi nell’anzidetta preliminare ed assorbente ragione (v. del resto Cass. lav. n. 20598 del 9/9/2013, secondo cui in tema di somministrazione di manodopera, la legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente per rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso. In senso analogo Cass. lav. n. 17540 – 01/08/2014: ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, artt. 20 e segg., la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. Parimenti, v. ancora Cass. lav. n. 197 – 08/01/2019); deve essere, altresì, disattesa la terza censura, con la quale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116,421,434 e 437 c.p.c., anche in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 e all’art. 2697 c.c.. Vero è, infatti, che nel rito del lavoro, il giudice, ove si verta in situazione di “semiplena probatio”, ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi laddove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria. Peraltro, parte ricorrente deve riprodurre esaurientemente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., gli atti processuali dai quali emergeva l’esistenza di una “pista probatoria”, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito), e deve altresì allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l’intervento officioso e nella specie non risulta averlo specificatamente richiesto, tale non potendosi considerare la richiesta, formulata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., con la quale si è insistito nelle richieste istruttorie ed eccezioni articolate in primo grado. La parte ricorrente, nell’illustrazione della censura, non ha dunque specificato, con riferimento agli elementi ricostruttivi desumibili dagli atti, quali di questi erano idonei ad integrare, con carattere di decisività, la esistenza di una “pista probatoria” qualificata rispetto alla quale appariva doverosa un’integrazione istruttoria mediante l’esercizio dei poteri officiosi. Per non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi tra loro e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario invece che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata (cfr. Cass. 29/09/2015 n. 19358, 10/12/2008 n. 29006, 18/06/2008n. 16507 e già Cass. 07/05/2002 n. 7119). D’altro canto, in effetti anche le asserite violazioni, non meglio enunciate ex art. 366 c.p.c., artt. 421,434 e 437 c.p.c., integrano errores in procedendo, però irritualmente dedotte ex art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè n. 4, comunque non univocamente in termini di nullità. Ed in proposito nemmeno è stata specificamente denunciata una eventuale violazione del minimo costituzionale circa la motivazione al riguardo svolta, in relazione a quanto previsto dall’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Nè, parimenti, è stato ritualmente dedotto un eventuale omesso esame, da parte degli aditi giudici di merito, di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

l’esito negativo dell’impugnazione de qua comporta, infine, la condanna al rimborso delle relative spese processuali a carico della parte rimasta soccombente, sussistendo, quindi, anche i presupposti processuali di legge in ordine al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, in 4000,00 Euro per compensi professionali ed in 200,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA