Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15926 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.V., rappresentata e difesa, giusta delega a
margine del ricorso, dall’Avv. MOSER Francesco, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo
studio dell’Avv. Dettori Masala Giovanna Angela;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/01/2007, della Commissione Tributaria di
Secondo Grado di Trento – Sezione n. 01, in data 16/07/2007,
depositata i 06 agosto 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26085/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 76/01/2007, pronunziata dalla C.T. di Secondo Grado di Trento, Sezione n. 01, il 16.07.2007 e DEPOSITATA il 06 agosto 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente e negato il diritto al rimborso, ritenendo sussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso IRAP per gli anni dal 2000 al 2004, è affidato a tre mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.
4 – Alle censure formulate con il primo ed il terzo mezzo può rispondersi, con il richiamo a guanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo omesso ogni verifica in ordine agli elementi indici dell’autonoma organizzazione, quali fissati dai richiamati principi, ed affermato, con motivazione erronea, che l’autonoma organizzazione costituisce caratteristica peculiare del lavoro libero-professionale, a prescindere dall’esistenza di detti elementi.
5 – Si ritiene, sulla base di tali considerazioni, che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene il relativo accoglimento, con assorbimento del secondo mezzo. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e la memoria 18.05.2010 dell’Agenzia Entrate, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso della contribuente va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della C.T. di Secondo Grado di Trento, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione, motivando adeguatamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Accoglie il ricorso della contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T. di Secondo Grado di Trento.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010