Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15924 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15993/14 R.G., proposto da:

F.F., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al

ricorso, dall’Avv. Lorenzo del Federico, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Denza, n. 120;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/38/14 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 11.02.2014, non notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

Camera di consiglio dell’8 marzo 2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava a F.F. avviso di accertamento con il quale accertava, per l’anno 2004, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, e della L. 31 novembre 2001, n. 448, art. 7, un maggior reddito imponibile quale plusvalenza derivante dalla vendita di terreno effettuata dal F., pari ad Euro 168.784,00.

2. F.F. ricorreva avverso il predetto avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale di Roma rilevando che la L. 31 novembre 2001, n. 448, art. 7, non dispone che l’asseverazione della perizia debba essere anteriore alla cessione del terreno.

3. La Commissione tributaria di primo grado respingeva il ricorso, sul rilievo che il contribuente, al momento della cessione, non era in possesso della perizia di stima.

4. F.F. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, per brevità, CTR) insistendo per la riforma della sentenza di prime cure e per l’annullamento dell’avviso in quanto il valore di perizia era stato correttamente considerato quale valore di acquisto del terreno ai fini della determinazione della plusvalenza. La CTR respingeva il ricorso, confermando la prima decisione.

5. Avverso la decisione della CTR, il contribuente ha proposto ricorso affidandosi ad un unico motivo.

6. L’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione”, al solo fine di partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso F.F. deduce la violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la CTR respinto il gravame da lui proposto escludendo l’agevolazione di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, in quanto la perizia di stima risultava redatta in data (OMISSIS) e, quindi, dopo la stipula del contratto di compravendita avvenuta in data (OMISSIS). Assume il ricorrente che, tra i requisiti richiesti dalla norma in parola per l’operatività dell’agevolazione, non è previsto che la perizia e l’asseverazione debbano avvenire precedentemente alla cessione, sicchè la CTR è incorsa in un duplice errore interpretativo: in primo luogo, attribuendo rilevanza al fatto che la perizia è stata redatta successivamente all’atto di vendita nonostante il legislatore nulla dispone in tali termini; in secondo luogo, ritenendo che, a tal fine, non rileva il momento in cui è intervenuta l’asseverazione della perizia – nella specie intervenuta prima della vendita – ma quello della sua redazione.

2. Il mezzo è fondato e va accolto per quanto di seguito esposto. 2.1. L’avviso di accertamento per cui è causa è stato originato dalla mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di terreno per la quale la rideterminazione del valore di acquisto costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte dirette, di cui alla L. 30 novembre 2001, n. 448, art. 7.

2.2. Tale ultima disposizione prevede, al comma 1, che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 t.u.i.r., comma 1, lett. a) e b), – ora art. 67 t.u.i.r., comma 1, lett. a) e b), – per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002 – in luogo del costo o valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima (cui si applica l’art. 64 c.p.c.), redatta dai professionisti indicati nella citata norma, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto nei successivi commi (dal comma 2 al comma 6).

2.3. In materia di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, (ora art. 67), comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con orientamento costante e qui condiviso, che la scelta del contribuente irrevocabile anche in conseguenza di un evento successivo ed imprevedibile – di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e di versare l’imposta sostitutiva del D.Lgs. n. 448 del 2001, ex art. 7, determina il “conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sull’imposta non affrancata, ricevendone l’amministrazione finanziaria un immediato introito fiscale” (così, in motivazione, Sez. 5, Sentenza, n. 13406 del 30/06/2016).

2.4. E’ stato chiarito che la mancata indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, del valore del cespite, così come rideterminato a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumere come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1 gennaio 2002 individuato sulla base di una perizia giurata, attesa, a tal proposito, l’assenza di limitazioni poste dalla legge e l’irrilevanza di quanto, invece, previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 19242 del 28/09/2016). In tal senso è stato soggiunto che la perizia giurata determinativa del valore inziale può essere asseverata in data successiva alla stipulazione, considerato che per l’asseverazione non vi sono limitazioni poste a tal proposito dalla legge nè rileva quanto invece previsto da atti non normativi (da ultimo, cfr., Sez. 5, Ordinanza n. 26808 del 25/11/2020).

2.5. Recentemente, con la sentenza n. 2321 del 31/01/2020, le Sezioni Unite di questa Corte hanno consolidato tali principi là dove, pronunciandosi sugli effetti della mancata indicazione del valore del bene espresso dalla perizia estimativa di cui alla L., art. 7, in parola all’interno di un atto negoziale di alienazione successivamente compiuto dall’alienante che, in forza della perizia anzidetta, abbia provveduto a corrispondere l’imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, indicando nell’atto di alienazione successivo un valore inferiore a quello risultante dal valore specificato nella perizia, hanno affermato che la mancata indicazione del prezzo non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, nè la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene, con ciò ponendosi in continuità con i principi su richiamati secondo cui il beneficio previsto dalla L. ult. cit., art. 7, va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui la perizia sia stata asseverata successivamente alla stipula dell’atto di compravendita.

2.6. Da tali principi appare evidente come debba ritenersi la prevalenza del meccanismo agevolativo (e non di decadenza) per il contribuente, anche laddove la scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e di versare l’imposta sostitutiva del D.Lgs. n. 448 del 2001, ex art. 7, sia avvenuta successivamente al rogito; tale prevalenza è data dalla riconosciuta possibilità per il contribuente di scegliere di “addivenire” ad una nuova perizia estimativa senza che il mancato esercizio di tale opzione influisca, facendolo rivivere, sul valore storico del bene ceduto (cfr., S.U. 31/01/2020 n. 2321, in motivazione: “Nulla pertanto impedisce al venditore di addivenire ad una nuova perizia estimativa per rideterminare il valore del bene – quale nuovo valore normale minimo di riferimento ma il mancato esercizio di tale opzione non incide nè sull’imposta sostitutiva già all’epoca versata dal venditore sulla base della perizia – risultando ormai definito il rapporto fiscale al momento del versamento dell’imposta, nè può determinare la decadenza del beneficio e la reviviscenza del valore storico del bene al fine di consentire al fisco la rettifica del calcolo della plusvalenza”).

3. In considerazione di tali principi, il percorso argomentativo della CTR non risulta corretto, in quanto la perizia di stima successiva all’atto di cessione consente comunque di adottare il meccanismo agevolativo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, con la conseguenza che per calcolare la plusvalenza occorre considerare, quale valore normale minimo di riferimento, quello periziato e non, invece, il valore “storico” del bene di cui all’atto di cessione.

4. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti; la CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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