Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15924 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DARTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti FILIPPELLI Nicola e Flavio

Brusciano, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

D.F., res.te ad (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 115, della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli – Sezione n. 29, in data 13/06/2007, depositata il 18 giugno

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18844/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 115, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 29, il 13.06.2 007 e DEPOSITATA il 18 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della DARTI srl e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso della TOSAP per gli anni 2000, 2001 e 2002, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito prospettato a conclusione del mezzo, deve rispondersi, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 04221/2004).

Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38, comma 1, che assoggetta alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni effettuate – oltre che nelle strade, nei corsi, nelle piazze sugli altri beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, e dunque anche sui beni demaniali costituiti dai pubblici mercati, trova applicazione – al pari dell’abrogato R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 192 – tutte le volte in cui i mercati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilità municipale, ed occasionalmente destinati dall’ente territoriale allo svolgimento di attività di vendita al pubblico, mentre la sua applicabilità deve essere esclusa nel caso in cui i mercati stessi abbiano luogo in edifici stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli, atteso che il tributo in questione trova il suo fondamento nel venir meno, per la collettività e per l’ente che la rappresenta, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario. Nè la previsione del pagamento del tributo contenuta nell’atto di concessione vale, nel medesimo caso, a giustificare la corrispondente pretesa del comune, poichè1 detta previsione non può certo autorizzare la riscossione di un tributo non dovuto, che, oltretutto, finisce con il risolversi in una contribuzione in contrasto con la L. 25 marzo 1959, n. 125, art. 9, comma 4, che vieta, nei mercati all’ingrosso, l’imposizione di pagamenti privi di funzione corrispettiva di prestazioni effettivamente rese. (CONF. Cass. n. 21215/2004, n. 6020/2004, n. 4386/2004, n. 19254/2003, n. 4124/2002).

4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo affermato, nel caso, l’insussistenza dei presupposti impositivi, per essere emerso che trattavasi di area appositamente delimitata e destinata allo svolgimento del commercio, la quale, in quanto tale, non veniva sottratta all’uso della collettività.

D’altronde, con il ricorso di che trattasi si censura, come erroneo, l’operato della CTR, tacciando, genericamente, di incongruità la relativa decisione, sostenendo l’imponibilità TOSAP delle aree ricadenti nei mercati comunali, senza criticare la ratio della decisione impugnata e senza contestare (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) che la realtà fattuale fosse quella considerata e verificata dal Giudice di merito.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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