Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15923 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5688-2012 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

CAVOUR presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELO EMANUELE TUBOLINO;

– ricorrente –

contro

BASSANI EDILIZIA SPA, (GIA’ BASSANI SPA), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA AMORESANO, rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO

MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1136/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il tribunale di Massa rigettava 1′ opposizione proposta da Bassani spa avverso il decreto con cui le era stato ingiunto di pagare all’arch. B.M. la somma di Euro 8.045,99 a titolo di corrispettivo per progetto di lottizzazione X ed Euro 28.028,40 per i progetti dei fabbricati (OMISSIS).

Con sentenza dep. il 18 novembre 2011 la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione impugnata dall’opponente, revocava il decreto, condannando l’appellante al pagamento dell’importo di Euro 1.549,37 oltre accessori.

I giudici di appello ritenevano che, in base alle stesse ammissioni dell’opposto, il rapporto contrattuale intercorso fra le parti era disciplinato dalla lettera di incarico del 18-3-1981 e che dalla lettera del 2-7-1982, proveniente dalla committente, richiamata da quella del 13-7-1982 con cui il professionista aveva inviato la notula richiestagli, era emerso il recesso dal contratto da parte dell’opponente: ciò nonostante, l’opposto presentò, successivamente alla comunicazione del recesso, le domande volte a ottenere la licenza a costruire; al riguardo, pertanto, nessun compenso era dovuto, essendo irrilevanti la sottoscrizione dei progetti da parte della proprietà. Al professionista era dovuto il compenso limitatamente al punto 4) dell’accordo, secondo quanto riconosciuto dal committente con l’atto di recesso.

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.M. sulla base di due motivi.

Resiste Bassani Edilizia spa (già Bassani spa).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la lettera di accordo del 18-3-1981 potesse contenere i termini e la disciplina pattizia del rapporto intercorso fra le parti, posto che la stessa non era stata sottoscritta dal professionista, essendo irrilevanti sia la lettera del 2/7/1982, proveniente dalla sola committente, sia quanto era stato dedotto nei capitoli di prova da esso ricorrente che con la lettera del 13/7/1982, nel trasmettere i progetti, aveva escluso la esistenza di alcun accordo. Se erroneamente la sentenza impugnata aveva posto a carico di esso ricorrente l’obbligo di proteste e di richiesta di chiarimenti circa la valenza della predetta lettera di accordo, evidenzia che comunque tutta la complessa attività era stata portata a compimento prima della comunicazione del recesso, come era emerso dalla ctu. Peraltro, il recesso era stato limitato alla progettazione della lottizzazione e non era relativo pure a quelle dei due edifici per le quali erano state prodotte due distinte notule; la sentenza non aveva fatto applicazione della previsione di cui all’art. 2237 c.c. sul compenso per l’opera svolta, dovuto al professionista nel caso di recesso. Peraltro, l’attuale ricorrente aveva offerto la prova di cui era onerato.

2. Il secondo motivo censura la sentenza laddove non aveva considerato che la lettera del 18-3-1981 era limitata alla progettazione della lottizzazione, mentre con il ricorso per decreto erano state prodotte ed invocate anche altre due notule relative al compenso per l’avvenuta progettazione di due edifici.

3. I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

In primo luogo, la sentenza ha ritenuto che: a) il rapporto contrattuale intercorso fra le parti era stato disciplinato dalla lettera del 18-3-1981; b) la committente aveva receduto da tale accordo; 3) la presentazione delle domande di concessione erano avvenute successivamente al recesso, per cui al professionista sarebbe spettato il compenso di cui al punto 4 dell’accordo secondo quanto precisato nella lettera del 2-7-1982.

Ciò premesso, va rilevato che la prova della esistenza di un accordo fra le parti così come la comunicazione dell’avvenuto recesso sono state tratte dalle stesse ammissioni del professionista a stregua di quanto dal medesimo dedotto in sede di formulazione del capitolato di prova articolato e da quanto emerso dalla documentazione in atti dal medesimo proveniente: non essendo richiesta la prova scritta ad substantiam del contratto di opera professionale, appare irrilevante la mancata sottoscrizione della scrittura del 18-3-1981.

Orbene, le doglianze formulate con i motivi si risolvono: a) nella censura degli apprezzamenti compiuti in merito alla valenza probatoria degli elementi in base ai quali è stato ritenuto che la lettera del 18-3-81 contenesse la disciplina pattizia del rapporto processuale, in relazione al quale era stato comunicato il recesso; b) nella denuncia dell’interpretazione sia della summenzionata lettera sia dell’oggetto dell’avvenuto recesso del 18-3-81.

Orbene, qui va osservato che: 1) le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza, posto che le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere, come già sopra rilevato, l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici che, avendo a oggetto un accertamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità se non per il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che peraltro deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato ovvero alla sua incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice, e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella prospettata dal ricorrente;

2) in particolare, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, chè altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione di verificare la sussistenza della denunciata violazione decisività.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass.7500/2007; 24539/2009).

Il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dei documenti dei quali denuncia la non corretta interpretazione, denunciando la violazione dei criteri ermeneutici, in modo da dimostrare l’erronea ricostruzione del rapporto in relazione al contenuto effettivo della prestazione convenuta nella lettera del 18-3-1981 e di quella realizzata ed oggetto della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo (e delle notule poste a suo fondamento), costituendo oggetto di un accertamento di fatto l’indagine circa l’opera effettivamente svolta in esecuzione del contratto intercorso fra le parti prima dell’avvenute recesso.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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