Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15921 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29524-2011 proposto da:

C.M., (OMISSIS), B.D. (OMISSIS), BO.DA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE BUCCI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

BE.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1994/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2003, B.D., C.M. e Bo.Da. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia (OMISSIS) affinchè fosse accertato il confine conformemente a quanto determinato nella scrittura del 9 aprile 2004, con la condanna del convenuto a rettificare il confine di fatto, a ripristinare le inferriate ed ad arretrare la nuova costruzione realizzata sul confine, in conseguenza dell’autorizzazione di cui alla scrittura del 5 maggio 1994.

Deducevano che il convenuto in data 9 aprile 1994 aveva concluso con il loro dante causa, Be.Um., un accordo per determinare il confine tra i mappali n. 48 di U. e n. 248 di A., e che in tale occasione il convenuto si era altresì obbligato ad apporre delle inferriate alle finestre al piano terra che si affacciavano sul fondo del vicino, senza che però tale obbligazione fosse stata adempiuta.

Inoltre con scrittura del 5 maggio 1994 Umberto aveva autorizzato Antonio ad ampliare i suoi preesistenti fabbricati, costruendo sul confine in deroga alle norme sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici, trattandosi tuttavia di accordo nullo per contrarietà a norme imperative.

Si costituiva il convenuto il quale in via riconvenzionale chiedeva l’arretramento dei manufatti degli attori edificati ad ovest del confine e l’abbattimento delle opere abusivamente realizzate sul suo fondo.

Precisata la domanda riconvenzionale con memoria del 24.11.2003, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2103 del 2007, accoglieva la domanda di arretramento del fabbricato del convenuto, ravvisando la nullità della scrittura del 5 maggio 1994, stante l’inderogabilità delle distanze tra fabbricati, determinava il confine conformemente a quanto stabilito dal CTU, rigettava la domanda relativa alle inferriate, attesa la rinuncia all’obbligazione da parte di Be.An., erede di U., disattendeva la domanda di risarcimento danni ed accoglieva la riconvenzionale, relativamente ai fabbricati indicati con le lettere E ed F nell’elaborato peritale.

A seguito di appello proposto da Be.An., il quale sosteneva che la disciplina in tema di distanze era derogabile stante la previsione di cui agli artt. 12 e 13 del regolamento Edilizio di Mirano, che consentiva di costruire in aderenza, si costituivano gli appellati che a loro volta proponevano appello incidentale.

La Corte di Appello di Venezia con la sentenza non definitiva n. 1994 del 15/10/2010 accoglieva l’appello principale rigettando la domanda di arretramento del fabbricato del convenuto, dichiarava inammissibile il motivo A dell’appello incidentale e rigettava i motivi B), E) ed F) dell’appello incidentale, ritenendo assorbito il motivo D) e provvedendo per il prosieguo dell’istruttoria quanto alla disamina del motivo C) dell’appello incidentale.

Quanto all’appello principale, osservava che la regola posta del regolamento locale che prevedeva la distanza di 5 metri dal confine, doveva reputarsi derogabile in ragione delle previsioni di cui all’art. 13, comma 1 e art. 12, comma 5 delle NTA, le quali espressamente consentono la costruzione in unione o aderenza, quando ricorrano le condizioni di cui agli artt. 874 – 875 – 876 e 877 c.c., così che la previsione di cui all’art. 13 , comma 2 delle stesse NTA, che consente accordi tra privati purchè siano osservate le distanze tra fabbricati, deve essere letta ammettendo che possa esservi anche una distanza pari a zero, laddove vi sia una costruzione in aderenza.

In merito alla circostanza secondo cui non era possibile parlare di costruzione in aderenza, in quanto gran parte della costruzione dell’appellante era a confine con un’area nuda, osservava che la possibilità di costruire in aderenza implica anche quella di costruire sul confine anche in assenza di costruzioni ivi esistenti da parte del vicino, dovendo trovare applicazione il principio della prevenzione.

Quanto all’ulteriore deduzione concernente il fatto che il convenuto non si era tenuto esattamente sul confine, rientrando di pochi centimetri, rispetto alla porzione inedificata, e non essendo in stretta aderenza con la parte invece già edificata, riteneva di dover aderire all’opinione giurisprudenziale per la quale sono da considerare sempre in aderenza anche i corpi di fabbrica che presentino delle modeste intercapedini, che siano però suscettibili di essere colmate senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente.

In merito all’appello incidentale, dopo avere evidenziato la carenza di interesse circa il fatto che si era incluso nel giudizio anche il fabbricato contrassegnato con la lettera G, sebbene non formasse oggetto della domanda, posto che mancava alcuna statuizione relativa a tale immobile, disattendeva il motivo con il quale era riproposta l’eccezione di tardività della domanda riconvenzionale, osservando che anche a voler ritenere nulla la stessa, così come formulata nella comparsa di risposta, la precisazione della medesima avvenuta con la memoria ex art. 180 c.p.c. era da ritenersi tempestiva, atteso che il convenuto aveva addirittura anticipato il provvedimento del giudice di invito ad integrare la domanda in quanto generica, e ciò con il primo atto difensivo immediatamente all’eccezione formulata da parte attrice.

Riteneva poi necessario un approfondimento istruttorio per quanto concerneva il motivo di appello incidentale concernente la corretta individuazione della normativa urbanistica destinata a disciplinare i fabbricati degli attori oggetto dell’ordine di arretramento ad opera del giudice di primo grado, e previa declaratoria di assorbimento del motivo di appello incidentale concernente il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle distanze ad opera del fabbricato del convenuto, riteneva corretta l’individuazione dei confini così come effettuata dall’ausiliare d’ufficio e fatta propria dal Tribunale. Ed, infatti, essendo venuti meno i segni confinari ai quali le parti avevano rinviato nella scrittura del 9/4/1994, e non potendosi fare uso della piantina allegata alla successiva scrittura del 5/5/1994, appariva corretta la scelta del perito d’ufficio di avvalersi delle risultanze catastali.

Infine, quanto alla rimozione delle inferriate, riteneva che nel contrasto tra le deposizioni rese dai testi sul punto, dovesse darsi maggiore credito a quella resa da Be.An., in quanto soggetto avente diretta conoscenza dei fatti e che aveva riferito circostanze sfavorevoli al suo stesso nucleo familiare.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso B.D., C.M. e Bo.Da. sulla base di cinque motivi. Be.An. non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo, nonchè la falsa applicazione delle norme del regolamento edilizio comunale (art. 13 NTA) e degli artt. 873 e 877 c.c. Il giudice di primo grado era pervenuto all’accoglimento della domanda attorea, ravvisando la contrarietà della convenzione del 5 maggio 1994, per effetto della quale Be.An. sarebbe stato autorizzato da Be.Um. a costruire sul confine, assumendosi che trattavasi di accordo affetto da nullità in quanto volto a derogare a norme di carattere imperativo, quali quelle sulle distanze di cui allo strumento urbanistico locale.

Assumono i ricorrenti che, anche a voler ammettere, come ritenuto dalla Corte veneta, la possibilità di derogare pattiziamente alla distanza di 5 metri dai confini, in ogni caso attesa la natura preveniente delle costruzioni di parte attrice, la successiva costruzione dell’intimato si sarebbe dovuta collocare nel rispetto della distanza di cui all’art. 873 c.c.ovvero di quella di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (per il caso di pareti finestrate), e cioè di 10 metri.

Il motivo è privo di fondamento.

Orbene, mentre il giudice di primo grado era pervenuto all’accoglimento della domanda, attestandosi sulla natura inderogabile delle prescrizioni dello strumento urbanistico locale, ritenendo pertanto affetta la nullità la convenzione del 5 maggio 1994 (della quale peraltro in ricorso non risulta riprodotto il contenuto, in evidente violazione del principio di autosufficienza) nella parte in cui aveva consentito all’intimato di poter porre la propria costruzione sul confine, i giudici di appello, sulla base di un’esegesi che non appare sostanzialmente contestata dal motivo in esame, hanno valorizzato le previsioni di cui all’art. 13, comma 2 ed all’art. 12, comma 5 delle NTA, le quali, anche in riferimento alla distanza tra fabbricati, ammettono la possibilità che possa costruirsi in unione ovvero in aderenza, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni del codice civile. Pertanto, avendo il convenuto realizzato la propria costruzione lungo il confine in parte già interessato dalla precedente edificazione degli attori, ed in parte inedificato, la sentenza impugnata, ha osservato, quanto alla porzione edificata, che le menzionate previsioni delle NTA deponevano per la validità dell’accordo intercorso tra le parti, essendo prevista dalla stessa disciplina regolamentare la possibilità che la distanza tra fabbricati possa azzerarsi nel caso di costruzione in unione ovvero in aderenza, mentre quanto alla porzione inedificata, il richiamo all’art. 877 c.c. effettuato dall’art. 12, comma 5 delle NTA consentiva la costruzione sul confine, anche in assenza di preesistenti costruzioni del vicino, applicandosi sostanzialmente il principio di prevenzione.

Trattasi di conclusioni che meritano di essere condivise.

Ed, infatti, quanto alla parte del confine non interessata da preesistenti costruzioni dei vicini, vale richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 23693/2014), secondo cui il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorchè questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poichè detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco (conf. Cass. n. 8465/2010; Cass. 22896/07; Cass. 14621/2005).

In tal senso deve poi essere richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite del 19 maggio 2016 n. 10318, con il quale, risolvendosi il contrasto insorto nella giurisprudenza della Corte, si è stabilito che, ove un regolamento locale si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, ciò non impedisce l’operatività del principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, nè al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874,875 e 877 c.c..

La conseguente applicazione piena del principio di prevenzione operata da parte della Corte distrettuale in relazione alla porzione del fabbricato realizzata sul confine non edificato risulta quindi del tutto corretta.

Quanto, invece, alla parte del fabbricato dell’intimato posta a confine con le precedenti fabbriche degli attori, è la stessa previsione regolamentare a consentire la costruzione in aderenza, sicchè deve escludersi che l’accordo intercorso tra le parti contravvenga alle previsioni dello strumento urbanistico locale, e che la costruzione realizzata deroghi alla disciplina in materia di distanze.

Nè appare pertinente il richiamo alla necessità di applicare il criterio della prevenzione, atteso che, assumendo gli stessi ricorrenti che la loro costruzione preveniente era stata realizzata sul confine, è la stessa disciplina codicistica, peraltro richiamata dall’art. 12, comma 5 delle NTA, a permettere al prevenuto, di optare tra la costruzione in aderenza ex art. 877 c.c. e l’arretramento sino al rispetto della distanza legale.

La scelta per la prima opzione, espressamente consentita dal regolamento edilizio locale, rende quindi legittima la costruzione sul confine, senza che possa invocarsi in senso contrario il principio della prevenzione.

Quanto infine alla pretesa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 sul presupposto che vi fossero delle pareti finestrate, con la conseguente impossibilità di poter derogare alla distanza di 10 metri, trattasi all’evidenza di questione nuova, non emergendo che la stessa sia stata esaminata nei precedenti gradi di giudizio e che implica degli accertamenti in fatto (la verifica circa l’esistenza di finestre su una delle pareti delle costruzioni), dovendosene pertanto dichiarare l’inammissibilità.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia sempre il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonchè la violazione e falsa applicazione delle norme urbanistiche (art. 12 NTA) del Comune di Mirano e degli artt. 873 ed 877 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato la disciplina prevista per le costruzioni in aderenza, anche laddove il fabbricato realizzato dall’intimato a ridosso della proprietà dei ricorrenti crea un’intercapedine.

Si deduce che la costruzione del convenuto è stata realizzata con un lieve arretramento rispetto alla linea di confine, e precisamente, così come accertato dalla Corte di Appello, sulla scorta delle indagini dell’ausiliare, creando un’intercapedine oscillante tra i 4 ed i 37 cm. tra gli opposti muri di fabbrica(nella pane in cui il confine risulta già edificato), ed ponendosi ad una distanza tra i 7,5 cm, ed i 13 cm. rispetto alla parte non edificata.

Lamentano i ricorrenti che la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata e che cioè si tratti di intercapedini di ridotte dimensioni suscettibili di esser colmate con opportuni accorgimenti tecnici, prive quindi di incidenza in ordine all’accertamento della legittimità della costruzione, non possa essere condivisa, essendo frutto dell’adesione ad una giurisprudenza minoritaria, peraltro contrastata dalla prevalente opinione del giudice di legittimità.

Anche tale motivo appare privo di fondamento.

Ed, invero il principio del quale ha fatto applicazione la sentenza gravata risulta reiteratamente riaffermato nella giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che (Cass. n. 5894/2004) in tema di distanze fra edifici, nel caso in cui la costruzione del prevenuto non presenti una perfetta aderenza a quella realizzata con sporgenze dal preveniente secondo una linea spezzata, il giudice non può disporre l’arretramento della costruzione del prevenuto senza accertare che l’intercapedine possa essere colmata mediante opportuni accorgimenti tecnici atti a perfezionare l’aderenza senza determinare spinte in danno del muro del vicino. In tal caso non si verifica violazione del principio di prevenzione, posto che il prevenuto esercita, seppure con l’adozione di cautele rese necessarie da anomalie a lui non imputabili, la facoltà di costruire in aderenza riconosciutagli dalla legge (conf. Cass. n. 12054/1990; Cass. n. 3601/2012).

Peraltro, la valutazione circa la valutazione della natura ridotta delle dimensioni e della possibilità di colmare le stesse con opportuni accorgimenti tecnici, costituisce chiaramente una valutazione in fatto del giudice di merito, riservata esclusivamente a quest’ultimo, e non suscettibile di essere rivista in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia rappresentato dall’erronea individuazione del confine tra i fondi delle parti in causa, in quanto il giudice di merito avrebbe fatto proprie le conclusioni del CTU, che a sua volta avrebbe fatto affidamento sui dati emergenti dal catasto, anzichè fondarsi sulle convenzioni del 1994.

Dopo avere richiamato la valenza sussidiaria delle mappe catastali, così come ribadito dallo stesso art. 950 c.c., si sottolinea come la volontà delle parti manifestata nella dette scritture fosse quella di derogare alle risultanze delle mappe catastali e che quindi occorresse tenere conto in quanto emergeva dalla mappa allegata alla scrittura del maggio 1994, in quanto sebbene l’accordo volto a determinare i confini risalisse all’aprile del 1994, attesa la evidente vicinanza cronologica, era idonea ad illustrare quale fosse l’effettivo intento delle parti.

Il motivo deve essere disatteso.

A tal proposito preme rilevare che la sentenza impugnata, nel giustificare la propria adesione alle risultanze della CTU, conformemente a quanto fatto dal Tribunale, ha evidenziato che i punti fiduciali che le parti avevano valorizzato con la scrittura del 9 aprile 1994 non si rinvenivano più in loco, o comunque non erano più identificabili con precisione, mancando peraltro una rappresentazione grafica allegata alla scrittura in esame. Con specifico riferimento ad uno degli estremi del confine ovest, come convenzionalmente determinato (angolo del magazzino) ha specificato che per tracciare la retta effettivamente corrispondente al confine, non era sufficiente conoscere uno solo dei punti attraverso i quali la retta doveva passare, essendo invece necessario conoscere anche l’altro punto, elemento questo che, per le suesposte considerazioni, non era possibile individuare.

Infine, quanto alla planimetria allegata alla scrittura del 5 maggio 1994, la Corte distrettuale ha evidenziato che trattavasi di pianta poco dettagliata e peraltro connotata da evidenti difformità nella rappresentazione rispetto a quanto descritto (facendo a tal fine menzione della differente forma attribuita al fabbricato F rispetto alla realtà).

A fronte di tali argomentate considerazioni che appaiono prive di illogicità ed incongruenze, il motivo di ricorso appare sostanzialmente volto a riproporre in sede di legittimità le medesime deduzioni in fatto già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, evidenziando come in realtà si miri surrettiziamente ad una diversa valutazione dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità (e ciò anche a voler soprassedere circa la carenza del requisito di autosufficienza del motivo in esame, nella parte in cui richiama a sostegno delle proprie asserzioni alcune planimetrie depositate presso il Comune di Mirano che assume essere identiche a quella allegata alla scrittura del 5 maggio 1994, senza riprodurne il contenuto e senza nemmeno specificare se ed in quale momento tali documenti siano stati introdotti nel processo).

4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso la domanda finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto a munire le tre finestre al piano terra di inferriate.

Si sostiene che a tale rigetto si sarebbe pervenuti attribuendo rilevanza decisiva alla deposizione del teste Be.An., ed a preferenza della deposizione del teste V., assumendo che la deposizione del primo sarebbe stata resa da un teste che aveva avuto diretta conoscenza dei fatti di causa, e peraltro aveva un contenuto sfavorevole allo stesso nucleo familiare cui appartiene il teste.

Il motivo è parimenti infondato.

Ed, invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui Qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, in particolare ove si chieda una valutazione delle deposizioni prese singolarmente e non già in maniera complessiva (Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686; Cass., Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013, Rv. 628787; Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790). Inoltre, nel giudizio di cassazione, con riferimento alle testimonianze assunte nei gradi precedenti, non è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora siano richiesti apprezzamenti di fatto, compresi quelli sulla maggiore o minore attendibilità dei testi, non essendo consentito in sede di legittimità un nuovo esame di merito (Cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686).

Nella specie, a fronte di una motivazione del giudice di merito connotata da logicità e coerenza, in ordine alle ragioni in base alle quali ha ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del teste Berton, il motivo mira, analogamente al terzo, ad un’indebita sollecitazione ad una rivalutazione dei fatti di causa, attività questa preclusa a questa Corte.

5. Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come quarto) si lamenta l’omessa ovvero insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2 e art. 163 c.p.c., comma 3, laddove la sentenza di appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di arretramento delle costruzioni degli attori.

A fronte di una domanda riconvenzionale, cosi come formulata nella comparsa di risposta, assolutamente generica quanto all’individuazione dei manufatti di cui si lamentava la costruzione a distanza illegale, il convenuto aveva provveduto a specificare gli immobili effettivamente interessati da tale richiesta solo con la memoria ex art. 180 c.p.c., secondo la formulazione vigente ratione temporis.

Assumono i ricorrenti che tale specificazione avrebbe determinato un’inammissibile mutatio libelli, con la proposizione di una domanda nuova, della quale anche d’ufficio doveva rilevarsene la tardività.

Il motivo è infondato, dovendosi invece ritenere che i giudici di merito abbiano fatto una corretta applicazione delle previsioni di cui al combinato disposto dell’art. 167 c.p.c., comma 2 e dell’art. 164 c.p.c..

Ed, infatti, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 432 del 1995, conv. nella L. n. 534 del 1995, l’art. 167, comma 2 è stato riscritto nel senso di consentire, specularmente a quanto previsto per la nullità della domanda proposta con l’atto di citazione, la sanatoria della domanda riconvenzionale in caso di indeterminatezza del petitum ovvero della causa petendi.

A tal fine si è previsto che, sempre in sintonia con quanto disposto dall’art. 164 c.p.c., che ove il giudice rilevi tale nullità, debba fissare un termine perentorio per l’integrazione.

Il legislatore, secondo la formulazione delle norme processuali all’epoca vigente, aveva previsto che tale attività andasse svolta all’udienza di cui all’art. 180 c.p.c. (oggi art. 183 c.p.c.), mirando evidentemente a far sì che la questione venisse risolta in limine litis.

Nel caso di specie, tuttavia, benchè fosse stata celebrata la prima udienza di comparizione, in assenza di un rilievo del giudice della nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell’editto actionis, ed a fronte dell’eccezione di nullità sollevata dagli attori con le proprie memorie ex art. 180 c.p.c., comma 2, il convenuto, anche in assenza di un termine perentorio per l’integrazione assegnato dal giudice ex art. 167 c.p.c., ha autonomamente provveduto con la detta memoria ad individuare gli immobili di cui chiedeva l’arretramento.

Ed, invero, premesso che le verifiche preliminari di cui all’art. 180 c.p.c. (oggi 183 c.p.c.) debbono preferenzialmente essere effettuate nella sede a ciò deputata, deve tuttavia escludersi che l’eventuale omissione del rilievo officioso ne precluda il successivo compimento nel prosieguo del processo (si pensi a tal proposito alla possibilità di poter rilevare in ogni stato e grado del processo il difetto di integrità del contraddittorio, e ciò sebbene anche questa sia una delle verifiche che il legislatore auspica siano compiute nella fase iniziale).

Con specifico riferimento poi alla nullità della citazione e della domanda riconvenzionale, è evidente, alla luce del dettalo normativo, che eventuali conseguenze negative per l’interessato possono derivare solo nel caso in cui non sia rispettato il termine perentorio assegnato per l’integrazione delle stesse.

Deve pertanto ritenersi che, in mancanza del rilievo della nullità nel corso della prima udienza, era sempre nel potere del giudice, quantomeno nel corso del giudizio di primo grado, il rilievo della detta nullità, con l’obbligo di concedere un termine per la sanatoria. Tuttavia nella vicenda che occupa il Collegio, il convenuto a fronte dell’eccezione di nullità proposta dagli attori con la memoria di cui all’art. 180 c.p.c., evidentemente avvedutosi della sua fondatezza, prevenendo l’assegnazione del termine da parte del giudice a norma dell’art. 167 c.p.c., comma 2 ha spontaneamente provveduto ad integrare la domanda riconvenzionale, per la cui tempestività occorre sempre avere riguardo alla data della sua formulazione in comparsa di risposta.

La detta integrazione pertanto, lungi dall’avere dato vita ad una non consentita mutatio libelli, ha avuto il più limitato fine di dare specificazione al contenuto della già avanzata domanda riconvenzionale, emendandola dei vizi generici dei quale era affetta, e permettendo, una volta specificata nel suo effettivo contenuto, proprio l’esercizio del diritto di difesa alla controparte, che invece i ricorrenti erroneamente assumono essere stato pregiudicato dalla spontanea attività del convenuto.

Il motivo deve pertanto essere rigettato e ciò sulla base del principio di diritto secondo cui ” in caso di nullità della domanda riconvenzionale per vizi dell’editio actionis, deve ritenersi consentito al convenuto provvedere spontaneamente all’integrazione della domanda stessa, anche laddove il giudice non l’abbia officiosamente rilevata nel corso dell’udienza di prima comparizione (oggi di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., nel testo scaturente dalle modifiche di cui al D.L. n. 80 del 2005 conv. nella L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 3, lett. c ter) omettendo pertanto di assegnare il termine perentorio di cui all’art. 167 c.p.c., comma 2 dovendosi altresì escludere che l’integrazione compiuta in tal modo implichi la proposizione di una domanda nuova”.

6. Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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