Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15921 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 24/07/2020), n.15921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9591-2019 proposto da:

REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI 51,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANGELO VOZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3977/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Reale Compagnia Italiana S.p.a ricorre per la cassazione della sentenza delle CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione di 12 avvisi di accertamento per rendita ed estimi catastali emessi ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, in relazione a unità immobiliari siti in (OMISSIS).

La CTP di Milano, rigettava il ricorso proposto dalla contribuente.

La CTR, riuniti i ricorsi, rigettava gli appelli, in quanto “nell’avviso di accertamento è chiaramente indicato che la revisione del casamento origina da un’esplicita richiesta del Comune di Milano, in base alla previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il cui contenuto è stato riportato nell’avviso stesso” e che è stato effettuato il confronto con altre unità immobiliari similari “site nella stessa zona e dettagliatamente riportate sull’avviso di accertamento”,; nè la contribuente ha provato con elementi idonei l’appartenenza degli immobili all’originario classamento.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, e L. n. 212 del 2000, art. 7 ex art. 360 c.p.c., n. 3;

2. Col secondo motivo violazione e falsa applicazione L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, nonchè L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla motivazione della revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Milano.

3. I motivi, suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.

3.1. Va premesso che, in base all’avviso di accertamento riportato per stralcio nel ricorso e ad esso allegato, emerge che il riclassamento, di cui all’avviso impugnato è stato effettuato “in base alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 (concernente il riclassamento in base al c. d. estimo comparativo)”, sul presupposto che le unità immobiliari oggetto di revisione avevano caratteristiche simili a quelle di immobili siti nella adiacente microzona 1, per i quali è stata applicata la revisione parziale L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335.

3.2. Ciò premesso va alla fattispecie applicato il principio secondo cui in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (n. 25037 del 23/10/2017).

3.3. Ha pertanto errato la C.T.R. a ritenere assolto l’onere motivazionale dell’Ufficio, mediante allegazione all’avviso di accertamento di un elenco di fabbricati aventi caratteristiche similari e tali da aver giustificato il nuovo classamento, senza illustrare le caratteristiche dell’immobile in relazione a quelle, analoghe, degli immobili ritenuti “similari”.

3.4. Quanto alla motivazione dell’atto di riclassamento in materia di accertamento, rettifica ed aggiornamento catastale, in relazione alla L. n. 662 del 1996, la giurisprudenza è andata consolidandosi nel senso della necessità di adeguata e specifica motivazione da parte dell’amministrazione finanziaria; e ciò anche nei casi di revisione catastale nei quali il potere di rettifica sia esercitato – come nella specie su sollecitazione mirata dell’autorità comunale L. n. 662 del 1996 ex art. 3, comma 58.

3.5. Si è in proposito affermato (Cass. Sez. 6-5, ord. 5784/13) che: “In tema di estimo catastale, la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile, già munito di rendita catastale, deve esplicitare se l’atto sia stato emesso ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 (conseguente alla richiesta del Comune, formulata all’Agenzia del territorio, di verifica del classamento in essere), in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, indicando la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento”.

Nello stesso senso si è espressa Cass. 2184/15, secondo la quale: “In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, ed, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.” Orientamento analogo è stato manifestato, più recentemente, da Cass. 6-5 ord. 25037/17; n. 3107/2019.

3.6. Non può dirsi pertanto integrato il requisito motivazionale di legge così delineato. In esso l’Amministrazione si è limitata a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale (come tali, valevoli per ogni ipotesi); mentre, là dove apparentemente finalizza l’accertamento alla concretezza della fattispecie (mediante richiamo ad immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche e costruttive “del tutto simili a quelle delle unità poste nelle stesse vie e che rientrano nella adiacente microzona 1”), omette di indicare specificamente tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche, che li renderebbero concretamente assimilabili a quello accertato.

4. Sussistono dunque i presupposti per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale impugnata, con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del presente giudizio di legittimità vanno liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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