Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15920 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15920

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15906-2016 proposto da:

B.V., T.M.R. in qualità di procuratore di

S.F., P.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

RINALDI GALLICANI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO

MONTAGNANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1364/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che P.V., B.V. e T.M.R. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ferrara. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti, contro un avviso di accertamento IRPEF e registro, relativo all’anno 2008;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato come, nella compravendita in questione, il complesso immobiliare fosse in pessimo stato conservativo e come i venditori avessero manifestato l’intenzione di demolire la struttura, per costruire sull’intera area un nuovo agglomerato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe focalizzato l’attenzione sulla portata antielusiva del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, trascurando che i fabbricati oggetto di compravendita erano già compresi nel Catasto fabbricati;

che, col secondo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè fin dal primo momento essi avevano disconosciuto la sottoscrizione della scrittura (volta ad ottenere il permesso di costruire), mentre l’Ufficio non avrebbe avanzato alcuna richiesta di verificazione;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), (ora 67) e art. 16 (ora 17), comma 1, lett. g) – bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso “di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato, ancorchè, come nella specie, le parti ne abbiano previsto la demolizione unitamente alla successiva edificazione, da parte dell’acquirente, di un nuovo immobile da trasferire in proprietà dell’alienante, non potendo la potenzialità edificatoria dipendere da elementi la cui realizzazione è futura ed eventuale, rimessa, peraltro, ad un soggetto diverso da quello interessato dall’imposizione (Sez. 6-5, n. 4361 del 20/02/2017; Sez. 5, n. 7853 del 20 aprile 2016);

che il secondo motivo resta assorbito;

che il ricorso va dunque accolto in ordine al primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia Romagna, in diversa

composizione, affinchè si adegui alla statuizione sopra indicata, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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