Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15920 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 20/07/2011), n.15920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28783/2006 proposto da:

COMMERPLAST DI CANCIANI ROBERTO & C SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO N. 20 presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI Cesare,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPOMACCHIA

SALVATORE, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, in persona del

Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6881/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi la Commerplast di Roberto Canciani & C. s.n.c. (d’ora innanzi soltanto società) impugnò, in tempi diversi, cinque avvisi (tre dei quali di accertamento e due di rettifica) notificati dall’ufficio provinciale Iva di Udine a seguito di p.v. di constatazione della polizia tributaria, riguardanti violazione degli obblighi di fatturazione di vendite avvenute negli anni dal 1978 al 1983 compresi, attestate da cambiali non registrate in contabilità.

I ricorsi vennero accolti in parte, previa esclusione, cioè, della rilevanza della violazione rispetto a taluni beni considerati alla stregua di omaggio della società alla propria clientela.

Le relative sentenze – nn. 111, 112 e 164 del 1994 – della commissione tributaria di secondo grado di Udine vennero ulteriormente gravate dall’amministrazione finanziaria con ricorso alla commissione centrale.

La commissione tributaria centrale, con sentenza in data 25 luglio 2005, riuniti i ricorsi detti, li accolse ritenendo condivisibile la tesi secondo cui “dal mancato riscontro tra gli effetti e gli assegni emessi non era possibile effettuare alcun controllo”. Ne ritenne avvalorata “la legittima presunzione che gli effetti fossero stati emessi a pagamento di cessioni di beni oggetto dell’attività dell’impresa senza rilascio dei relativi documenti”. Invero la commissione centrale richiamò il principio secondo il quale “non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati”, essendo sufficiente “che la operata interferenza rientri in un ambito di probabilità”, tale da rendere “verosimile il suo verificarsi secondo la comune esperienza”.

Avverso detta decisione, la società propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Articola due motivi.

L’intimata agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società, seppure riferendosi a una supposta “violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.” censura la sentenza unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “per omessa o apparente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, nonchè per “contraddittorietà intrinseca della motivazione”. Le ascrive di aver confermato la validità del ragionamento presuntivo omettendo la motivazione sulle circostanze di fatto poste a fondamento della presunzione, così da pervenire a una conclusione priva di coerenza logica.

2. – Il motivo è inammissibile in ragione del principio – ancora rilevante alla luce del quadro normativo vigente pro tempore, anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – in base al quale l’impugnazione della decisione della commissione tributaria centrale avanti la Corte di cassazione è ammissibile nei limiti disposti dall’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 15885/2000). Sicchè, con il relativo rimedio straordinario, sono deducibili soltanto i vizi di violazione di legge, non anche quelli di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (tra le tante sez. un. n. 10952/1996, cui adde Cass. n. 3719/1998; n. 1147/1999; n. 11684/2002).

3. – Con il secondo motivo, la società, denunciando omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2729 c.c., lamenta che la corretta affermazione teorica dell’impugnata sentenza, in ordine all’operare della prova presuntiva, non è stata seguita da una specifica analisi dei fatti posti a suo fondamento, così da risultare ridotta a un mero simulacro.

Assume invece che, affinchè il ragionamento presuntivo possa valere, è necessario che il giudice abbia indicato gli elementi posti a fondamento del sillogismo, fornendo al riguardo congrua motivazione.

Mentre, nella specie, sarebbe mancata per l’appunto siffatta congruità di analisi, avendo la commissione tralasciato “immotivatamente di considerare tutti gli altri elementi noti valorizzati nella sentenza di secondo grado ed eccepiti da Commerplast (quali, la pluralità di assegni circolari emessi per il pagamento delle tratte in scadenza; il fatto che le tratte alla scadenza e dopo il pagamento fossero ancora nella disponibilità della Commerplast e non dei clienti; la sentenza penale del Tribunale di Udine che aveva acclarato come fosse abitudine di Commerplast quella di autofinanziarsi illecitamente attraverso cambiali di comodo)”.

4. – Il motivo, ove non inammissibile per difetto di autosufficienza rispetto a quanto da ultimo affermato in merito agli asseriti “elementi noti”, la cui considerazione sarebbe stata, nella sentenza, omessa, è comunque inammissibile per le medesime ragioni indicate all’anteriore punto 2.

E difatti il motivo, a dispetto di quanto evidenziato in rubrica in merito alla violazione delle previsioni di legge appositamente dedicate alla prova su base presuntiva, appare in realtà anch’esso diretto a denunziare non già un errore di diritto (neppure limitato a profili processuali attinenti alla completa mancanza o all’apparenza della motivazione, quale componente contenutistica essenziale della sentenza), sebbene il semplice vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Può osservarsi che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, il rammentato principio, secondo cui con il ricorso per cassazione di cui all’art. 111 Cost., si possono denunziare soltanto “violazioni di legge”, va coniugato con gli opportuni riferimenti sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo (v. Cass. n. 24985/2006; n. 13978/2006). Ne deriva che solo la inosservanza dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra “violazioni di legge”, e come tale è denunciabile con il detto ricorso, nella misura in cui giustappunto si traduce in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito formale indispensabile).

Tanto nondimeno si verifica nel caso – del tutto diverso da quello denunciato – di radicale carenza di essa, ovvero di c.d. motivazione apparente, in presenza della quale la motivazione è censurata in considerazione del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (v. la lontana, ma sempre condivisibile sez. un. 5888/1992).

Mentre è risolutivo osservare che, nella specie, il ricorrente censura la supposta manchevolezza della motivazione in concreto adottata dalla commissione centrale, al fine di sostenere che questa, nell’indicare il fondamento dell’operato sillogismo (per cui dall’emissione di tratte non risultanti in contabilità va dedotta la vendita di merce senza fatturazione), ha “immotivatamente tralascia(to) di considerare tutti gli altri elementi noti valorizzati nella sentenza di secondo grado ed eccepiti da Commerplast (..)”.

5. – In conclusione, quindi, il ricorso va ritenuto inammissibile.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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