Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15920 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4675-2020 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3679/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA depositata

il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 13 settembre 2019, il Tribunale di Foggia in relazione all’atto di dissenso depositato da G.I. all’esito negativo dell’accertamento tecnico preventivo dalla stessa promosso nei confronti dell’INPS relativo alla ricorrenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento dalla data della domanda, accoglieva l’opposizione accertando il diritto della ricorrente alla prestazione richiesta, con liquidazione delle spese di lite in Euro 2.300,00 comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA come per legge;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la G., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS non ha svolto alcuna difesa;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014 e degli artt. 24, comma 1, L. n. 794/1942, 4, comma 1, D.M. n. 585/1994 e della L. n. 1051/1957, la ricorrente lamenta a carico del Tribunale l’immotivata liquidazione delle spese di lite sotto il limite minimo di tariffa;

– che il motivo merita accoglimento, risultando, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, applicabile il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, in forza del quale, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., SS.UU., n. 10455/2015) e derivandone, di conseguenza, relativamente al caso in esame, l’individuazione del valore della causa tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, per rientrare in tale scaglione l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta e dei parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa dei merito, in Euro 910,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, per effetto della riduzione delle prime due voci per il 50% e della terza per il 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dovendo così interpretarsi il disposto del predetto art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70%” dell’importo liquidato per tale fase) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tabella 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50,00 per studio della controversia, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione e 962,00 per la fase decisionale, per effetto della riduzione delle prime due voci e dell’ultima per il 50% e della terza per il 70%, ai sensi ancora del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ricorrendo la ragione suddetta);

– che, avuto riguardo all’importo dianzi delineato, appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato provvedimento sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni dei compensi previsti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle predette singole fasi processuali;

– che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, liquidando le spese in Euro 3.162,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%;

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 3.162,00, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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