Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1592 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1592 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 5115-2012 proposto da:
FALLIMENTO

DELLA

ELETTROMECCANICA

MONTEPAONE PASQUALE & C. SNC 00259970739, in persona
del suo Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN
SABA 7, presso lo studio dell’avvocato MAGLIO SERGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DALENA PIETRO giusta
mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INTESA SANPAOLO SPA, (già Banca Intesa Spa), Capogruppo del
Gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” in persona del funzionario,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso
lo studio dell’avvocato COSTANTINO GIORGIO, che la rappresenta
e difende giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrente
avverso la sentenza n. 7/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Maglio Sergio (delega Dalena Pietro) difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso come da relazione.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria e comunicata alle parti la seguente
relazione:” Il consigliere relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che la Curatela del Fallimento della “Elettromeccanica
Montepaone Pasquale & c. s.n.c.”, dichiarata fallita dal Tribunale di
Taranto con sentenza del 23 aprile 1985, ha proposto ricorso per
cassazione della sentenza n.7/2011 del 12 gennaio 2011 con la quale la
Corte di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto da Intesa
Gestione Crediti s.p.a. avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Taranto nel gennaio 2001, ha rigettato le domande della Curatela
dirette alla revocatoria, ex art.67 comma 1 n.2 1.fall., dei pagamenti per
complessive lire 113.346.057 eseguiti, mediante cessione di crediti,
dalla società poi fallita in favore della Cassa di Risparmio di Puglia (poi
incorporata in Banca Intesa s.p.a., mandante di Intesa Gestione Crediti
s.p.a.) nel biennio anteriore alla sentenza di fallimento;
che l’intimata Intesa Gestione Crediti s.p.a. resiste con controricorso,
rilevando la inammissibilità sotto più profili, o in subordine

Ric. 2012 n. 05115 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

l’infondatezza, del ricorso;
considerato che con la sentenza impugnata la Corte di merito ha
ritenuto che la Curatela non abbia adempiuto all’onere di provare, da
un lato, che le cessioni in questione fossero avvenute nel biennio
anteriore alla dichiarazione di fallimento, dall’altro che le cessioni

estinguere debiti pecuniari della banca scaduti ed esigibili (ciò che parte
convenuta aveva contestato deducendo sin dall’inizio che si trattava di
mere operazioni di sconto fatture con esclusione di debiti scaduti
preesistenti);
che con il primo motivo parte ricorrente censura, sotto il profilo della
violazione dell’art.67 comma 1 n.2 1.fall. nonché (è da ritenere) sotto
quello del vizio di motivazione, la prima statuizione, deducendo che,
avendo la documentazione in atti consentito al giudice di primo grado
di accertare che una delle cessioni era avvenuta in data anteriore al
periodo sospetto, non potrebbe revocarsi in dubbio che tutte le altre,
che peraltro sarebbero “riportate nei bonifici, quanto alle date di rilascio, in

apposito paragrafo, distinto dagli ordinativi di pagamento”, rientravano in
epoca sospetta; con il secondo motivo, censura la seconda statuizione,
sotto il profilo della violazione dell’art.67 comma 1 n.2 1.fall. e
dell’art.2697 cod.civ. nonché (è da ritenere) sotto quello del vizio di
motivazione, deducendo, da un lato, che la parte convenuta non aveva
assolto all’onere di provare la propria inscientia decoctionis, dall’altro che
dalla stessa comparsa di risposta di controparte in primo grado
emergeva la necessità dell’utilizzo delle cessioni di credito per
sopperire alle necessità di liquidità delle aziende che, come quella della
società fallita, operavano come fornitori dell’ILVA, ed infine che la
cessione di credito pattuita in funzione solutoria costituisce mezzo
anormale di pagamento e può quindi sottrarsi alla revocatoria solo ove
Ric. 2012 n. 05115 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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stesse avessero funzione solutoria, fossero cioè state concluse per

il cessionario provi —e nella specie non lo avrebbe fatto- che essa sia
stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del
debito con essa estinto;
ritenuto che il primo motivo appare inammissibile, sia perché denuncia
un vizio previsto dall’art.360 n.3 c.p.c. senza precisare in cosa

contiene la specifica indicazione dei documenti (con i dati necessari al
reperimento degli stessi) dai quali dovrebbe trarsi la prova delle date
nelle quali le cessioni di credito sarebbero state pattuite, sia perché
espone una critica alla motivazione che in effetti appare limitarsi alla
proposizione di una tesi interpretativa delle risultanze istruttorie
diversa da quella —che non appare illogica o contraddittoria o carenteespressa nella sentenza impugnata;
che il secondo motivo appare in parte inammissibile e in parte
infondato: inammissibile per la parte, attinente all’elemento soggettivo
dell’azione, non collegata alla ratio decidendi della sentenza impugnata,
che si riferisce invece al difetto di prova della natura solutoria delle
cessioni; infondato per la parte residua, che non appare contenere
adeguata confutazione delle rafiones decidendi esposte nella sentenza,
secondo le quali la stessa deduzione, da parte della Curatela, della
natura delle cessioni in questione quali mezzi anormali di pagamento
implica l’onere —inadempiuto dalla Curatela- di allegare e provare che
un debito scaduto ed esigibile della banca preesistesse e con esse si
fosse inteso estinguerle, a prescindere dalla prova contraria che il
convenuto, in presenza di tali allegazioni e prove, abbia l’onere di
fornire;
ritiene che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”
Ric. 2012 n. 05115 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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consisterebbe la violazione di legge denunciata, sia perché non

2. Il collegio, in esito alla odierna adunanza camerale, condivide
—conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale- i motivi
in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale non sono state
esposte da parte ricorrente argomentazioni risolutive nella memoria
depositata, atteso che: a)le questioni sulla conoscenza dello stato di

fondata essenzialmente sulla mancanza -che resta priva di valida
confutazione- di allegazione e prova della natura solutoria delle
cessioni in questione; b)quanto al primo motivo di ricorso, alla
inammissibile genericità evidenziata in relazione si aggiunge la erronea
interpretazione del contenuto della statuizione censurata, con la quale
la Corte di merito si è invero limitata ad affermare che una soltanto tra
le cessioni impugnate non rientrava nel c.d.periodo sospetto, per le
altre mancando invece (non tale requisito temporale bensì) la natura
solutoria.
3. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio,
che si liquidano come in dispositivo.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso in
favore della resistente delle spese di questo giudizio, in complessivi €
8.100 —di cui € 8.000 per compenso- oltre access ri di legge.
Roma, 15 ottobre 2013

insolvenza non rientrano tra le ragioni della decisione impugnata,

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