Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1592 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16955/2018 proposto da:

S.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

NICOLA ALDO SOLIMENA, GIOVANNI CALISI;

– ricorrente –

contro

Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente è notaio, ed in tale qualità ha autenticato la scrittura privata di cessione di quote tra i signori Q.M. e C.G., da un lato, quali cedenti, e P.V., dall’altro, quale cessionaria, nel quale atto entrambi gli stipulanti dichiaravano un debito che la società aveva verso i cedenti per 750 mila Euro.

Il Fisco ha considerato questa dichiarazione come un riconoscimento di debito, che è atto soggetto a tassazione (art. 9 tariffa di cui al testo Unico 131/1986), ed ha rivolto al notaio, quale addiectus solutionis causa, la richiesta di pagamento della imposta predetta, per un totale di 33.254,82 Euro.

Il notaio ha informato le parti della necessità di provvedere al pagamento, e, stante la loro inerzia, per impedire di subire pignoramento, ha chiesto ed ottenuto la dilazione del pagamento, che ha quindi preso ad effettuare ratealmente.

Proprio in ragione di tale pagamento il notaio ha agito in regresso verso una delle parti, il Q., che nell’atto di cessione di quote, risultava essere il cedente, ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultimo, il quale ha poi proposto opposizione tardiva.

Il Tribunale ha ritenuto non sufficiente la prova del fatto che il notaio avesse, almeno fino a quel momento, pagato l’imposta, ed ha rigettato la domanda. La corte di appello è andata oltre ed ha ritenuto che non solo non vi fosse prova del pagamento, ma neanche prova del rapporto tra le parti, ossia del fatto che il Q. fosse cliente del notaio, che tra i due vi fosse stato un rapporto professionale; ed ha ribadito altresì l’assenza di prova del pagamento.

Avverso tale sentenza il notaio ricorre con tre motivi. V’è controricorso del Q.. Il ricorrente deposita altresì memorie difensive ulteriori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata.

La Corte di appello, con motivazione del tutto sintetica, esclude apoditticamente che tra le parti vi sia stato un qualche rapporto professionale, ossia che il notaio abbia rogato un qualche atto in cui era parte il Q., ritenendo non vi siano prove in tal senso; ma afferma altresì che non risulta alcuna prova del pagamento da parte del notaio, che dunque non può pretendere il regresso verso

il coobbligato.

2.- Il S. ricorre con tre motivi.

Con il primo fa valere omesso esame di un fatto (anzi di più fatti) decisivo e rilevante; con il secondo motivo fa valere violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 58, ed infine con il terzo motivo, violazione, oltre che di tale ultima norma, altresì degli artt. 641 e 635 c.p.c..

Il primo motivo è fondato, ed il suo accoglimento rende assorbiti gli altri due. Con tale motivo, il notaio lamenta omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ossia dei fatti (provati mediante documenti in atti) consistenti nell’effettiva esistenza di un rapporto tra le parti, circostanza negata dal giudice di merito, e dell’effettivo pagamento dell’imposta da parte sua, circostanza anche questa ritenuta non provata dalla corte di appello.

Va da sè che la censura attiene all’omesso esame di un fatto, e non già della sua prova. E’ vero che il ricorrente denuncia l’omesso esame di documenti prodotti in atti, ma in quanto rappresentativi di un fatto storico, che non è stato considerato proprio per difetto di esame di quei documenti.

E’ del resto regola che solo quando il documento non era mai stato portato all’esame del giudice è da escludersi che la parte possa dolersene denunciando un omesso esame (Cass. 15043/2018). Viceversa, se il documento rappresentativo del fatto è stato prodotto e non esaminato, la parte può dolersi dell’omesso esame purchè riporti il contenuto del documento medesimo (Cass. 13625/2019).

Poichè il fatto (ossia l’accadimento storico) entra nel processo attraverso le prove, e tra esse quelle documentali, l’omesso esame di un fatto finisce inevitabilmente con il coincidere con l’omesso esame della sua fonte di conoscenza processuale.

V’è da dire comunque che il ricorrente con il primo motivo, nella rubrica, e da quanto si ricava dalla lettura degli argomenti che lo sorreggono, fa valere anche un vizio di omesso esame del documento in quanto tale, e dunque una violazione, sebbene non espressamente indicata, dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di basare la sua decisione sulle prove emerse in atti, senza omettere di valutarli, e viceversa di non assumere a fondamento della decisione prove non emerse.

Ciò detto, la decisione impugnata è del tutto apodittica, ai limiti della inesistente motivazione.

Infatti, quanto alla esistenza di un rapporto tra il notaio e la controparte, cosi esclusivamente motiva: “l’appellante inoltre non ha dedotto alcuna idonea prova documentale o testimoniale del rapporto professionale intercorso tra l’ingiunto e l’attuale appellante” (p. 4-5).

Il ricorrente fa presente di avere invece allegato (documento 5 del fascicolo di primo grado) l’atto da lui autenticato, in cui risulta come parte cedente il Q., il che sta a dimostrazione che un rapporto vi fosse. Sempre nel corpo del ricorso egli riporta il contenuto dell’atto da lui autenticato, nel quale si fa menzione del riconoscimento di debito della società (le cui quote erano oggetto dell’atto di cessione) verso il Q. medesimo; infine riporta il contenuto della cartella di pagamento con cui Agenzia delle Entrate fa espresso riferimento all’avviso integrativo per l’atto 13.9.2007, notificato il 14-9-23007, in cui indica come parti C. – Q. – P. e Corniche srl.

Si intuisce come il fatto che il notaio avesse avuto rapporti con il Q. era controverso, poichè oggetto discussione in appello. Ed è ritenuto dalla stessa corte di merito come decisivo, essendolo nei fatti: non potrebbe il notaio agire di regresso verso un soggetto con cui non ha avuto rapporti di rogito.

Infine, il ricorrente ricorda di avere allegato agli atti (doc. 11 del fascicolo di primo grado) la risposta avuta da Agenzia delle Entrate, la quale ha ribadito di avere emesso cartella perchè nell’atto di cessione si faceva riconoscimento di un debito per 750 mila Euro.

Quanto al secondo fatto controverso, ossia che il notaio abbia pagato delle somme a soddisfazione della pretesa tributaria, sono altresì allegate le ricevute di pagamento in cui non solo è indicato il numero della cartella, ma altresì è indicata la causale.

La corte di appello, con motivazione altrettanto succinta ed insufficiente di quella resa sul punto precedente, ha ritenuto che non risultasse “alcuna quietanza rilasciata da Agenzia delle Entrate per l’imposta dovuta” e che non fosse possibile provare altrimenti l’avvenuto pagamento.

Va da sè che l’esame di tali atti risulta del tutto omesso, in quanto la corte non dice che essi non hanno valore probatorio, ma dice che non esistono, che è altra cosa, o meglio motiva come se quegli atti non ci fossero, con ciò dimostrando un omesso esame, e va da sè che ove invece la corte avesse considerato quei documenti la decisione avrebbe potuto essere diversa, a dimostrazione della decisività che essi rivestono per la decisione.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini predetti.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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