Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1592 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 15/06/2016, dep.20/01/2017),  n. 1592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. METERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2025-2012 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO FESTUCCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO BLAGA;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3196/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato FESTUCCIA Fabio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BLAGA Vincenzo, difensore del ricorrente che deposita

istanza di liquidazione delle spese di difensore di parte ammessa al

gratuito patrocinio, che chiede l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.M., quale titolare dell’impresa individuale con ditta “I sapori di Sicilia” conveniva nel (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Busto Arsizio S.P., titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di pizzeria e gastronomia d’asporto. L’attore esponeva che nel (OMISSIS) aveva stipulato dapprima un contratto preliminare e successivamente un definito di compravendita con la convenuta avente ad oggetto la di lei azienda (comprensiva di attrezzature ed arredi) per il prezzo complessivo di Euro 48mila e che, successivamente, era risultato che i beni della medesima azienda erano viziati e inidonei all’uso e, pertanto, chiedeva che – accertato il minor valore dell’azienda – la convenuta andava condannata alla restituzione della differenza del prezzo, nonchè al risarcimento dei danni sofferti ex art. 1494 c.c..

Nella contumacia della convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza n. 211/2008 rigettava le domande dell’attore.

Quest’ultimo interponeva appello per la riforma della gravata decisione.

Sempre nella contumacia della S., l’adita Corte di Appello di Milano rigettava il gravame.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte distrettuale ricorre il C. con atto affidato a quattro ordini di motivi. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1491 c.c..

Si lamenta che la Corte d’Appello abbia erroneamente escluso la garanzia sia per i vizi conosciuti dall’acquirente sia per quelli (concernenti i locali) scoperti in epoca successiva alla stipulazione dell’atto definitivo a seguito della consegna dei beni aziendali, sia per aver escluso erroneamente l’operatività della garanzia prevista dall’art. 1491 c.c., per i vizi riscontrati successivamente, pur facilmente riconoscibili, nonostante che la parte venditrice avesse dichiarato che i beni oggetto di compravendita erano esenti da vizi.

Il motivo qui scrutinato va accolto sulla base del seguente dirimente ordine di considerazioni.

L’art. 1491 c.c., esclude la garanzia non solo per i vizi conosciuti, ma anche per quelli facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto.

Tuttavia la medesima norma fa salva l’ipotesi dei vizi riconoscibili al momento della conclusione del contratto quando il venditore abbia dichiarato che il bene venduto era esente da vizi.

Orbene, nella concreta fattispecie in esame, la venditrice S., con la scrittura dell’8.5.2006, aveva (come rilevato anche nella gravata decisione al f. 5) garantito “la perfetta funzionalità delle attrezzature facenti parte dell’attività in corso di cessione e l’assenza di qualsivoglia anomalia”.

D’altra parte nella impugnata sentenza è stato anche rilevato (a f. 6) che la dichiarazione del venditore che la cosa è esente da vizi produce la riviviscenza della garanzia per il solo caso di facile riconoscibilità dei vizi, ma non per quello di effettiva conoscenza dei medesimi.

Da tutto quanto innanzi detto deve concludersi che, essendo stato dato atto della esistenza di ulteriori vizi non conosciuti, ma facilmente riconoscibili, in relazione agli stessi andava riconosciuta l’operatività della garanzia ex art. 1491 c.c..

Pertanto il motivo in esame è fondato e va accolto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo rappresentato dalla facile riconoscibilità (rilevata, peraltro, d’ufficio) al momento della stipula dell’atto di cessione d’azienda.

Il motivo è del tutto incentrato su una inammissibile rivalutazione in fatto di profili della controversia relativi eminentemente al merito.

Al riguardo non può che richiamarsi la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14.no novembre 2013, n. 25608).

Il motivo va, pertanto, respinto.

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado e dei relativi procedimenti in conseguenza del rilievo d’ufficio della esclusione della garanzia per vizi ai sensi dell’art. 1492 c.c., senza consentire lo svolgimento delle richieste difese in punto.

Il motivo prospetta la nullità della sentenza di primo grado.

Tuttavia non risulta che analoga pertinente censura sia stata svolta innanzi alla Corte di Appello.

La questione sollevata col motivo qui in esame, costituisce – quindi – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio, ex art. 360, comma 1, n. 4 e 5, di nullità del procedimento e della sentenza di appello per omessa pronuncia sull’istanza di ammissione della prova testimoniale dedotta, nonchè omessa motivazione sul rigetto implicito dell’istanza istruttoria.

Il motivo va accolto sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la sentenza gravata non ha affatto motivato in ordine alla prova testimoniale diretta a dimostrare la non facile conoscibilità dei vizi successivamente scoperti, in quanto occultati (prova, la cui richiesta era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni di appello trascritte a pag. 2 della impugnata decisione).

5. – Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto e conseguentemente all’accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso, l’impugnata sentenza va cassata.

La causa va rimessa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che – decidendo anche in ordine alle spese del presente. Giudizio – provvederà uniformandosi ai principi innanzi enunciati.

PQM

La Corte accoglie primo ed il quarto motivo del ricorso, rigettati – il secondo ed il terzo motivo del ricorso medesimo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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