Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1592 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 19/01/2022), n.1592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21558-2020 proposto da:

D.M.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR PRESSO LA

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA SIMEONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ISCHIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8871/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La parte contribuente ricorreva avverso ingiunzione di pagamento relativo a TARSU/TIA per l’anno d’imposta 2001;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ne respingeva l’appello affermando che è pacifica e non contestata la circostanza che l’atto preliminare alla contestata ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, contenente le somme chieste dal comune di Ischia, è stato oggetto di altra lite e che la stessa è stata definita con sentenza passata in cosa giudicata; tale situazione determina l’irretrattabilità della quantificazione del credito del Comune, il cui importo è chiesto con questa ingiunzione e ciò assorbe ogni altra domanda inerente l’inesistenza di attività istruttoria, di carenza di atti prodromici e di motivazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo mentre il comune di Ischia non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per essere la motivazione meramente apparente, consistendo la stessa in uno scarno e generico richiamo alla sentenza di primo grado.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti:

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);

in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che è pacifica la circostanza che l’atto preliminare alla contestata ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, contenente le somme chieste dal comune di Ischia, è stato oggetto di altra lite e che la stessa è stata definita con sentenza passata in cosa giudicata; tale situazione determina l’irretrattabilità della quantificazione del credito del Comune, il cui importo è chiesto con questa ingiunzione e ciò assorbe ogni altra domanda inerente l’inesistenza di attività istruttoria, di carenza di atti prodromici e di motivazione – evidenziando in maniera chiara che, essendo passata in giudicato la sentenza relativa all’impugnazione dell’atto presupposto, non è più possibile contestare il merito della pretesa del comune di Ischia, ha fornito una motivazione circa il merito della lite ragionevole e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost..

Il motivo di impugnazione è pertanto infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il comune di Ischia.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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