Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15919 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5642-2012 proposto da:

L.E., (OMISSIS), A.M. (OMISSIS), CONIUGI,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE ACCADEMIE 47, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NERIO CARUGNO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

C.T.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO

CALCULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2011 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 05/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Luca Di Paolo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Pellicciari Claudio difensore della controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, la Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. Taranto, con sentenza 5.9.2011, per quanto ancora interessa in questa sede, accogliendo l’impugnazione proposta da C.T.M.D., ha condannato L.E. e A.M. (convenuti in primo grado) alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e alla ricostituzione di una servitù di scarico ravvisando la violazione delle distanze legali e la manomissione della servitù di scarico con riferimento ad immobili siti in una villa in località (OMISSIS).

La Corte di merito ha motivato l’accoglimento della domanda proposta dalla C. osservando (sempre per quanto interessa):

– che il manufatto realizzato dai convenuti non era stato edificato “totalmente al di sotto del piano di campagna” e non aveva le caratteristiche di un garage sicchè non poteva applicarsi l’esenzione dal rispetto delle distanze prevista dalla Legge Tognoli;

– che, la servitù di scarico vantata dall’attrice era stata oggetto di manomissione e quindi anche sotto tale profilo l’appello era fondato.

Gli A.- L. ricorrono per cassazione con due motivi a cui resiste la C. con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con un primo motivo si denunzia violazione della L. n. 122 del 1989, art. 9 e l’omessa motivazione. I ricorrenti procedono ad analizzare il contenuto della norma e propongono una interpretazione estensiva dell’espressione “sottosuolo”, non ravvisando ragioni per ritenere che tale termine debba indicare esclusivamente un ambiente “totalmente interrato”. Ritengono pertanto che anche un box seminterrato, come quello di cui si discute, debba essere ricompreso nella formulazione adoperata dal legislatore.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Come costantemente affermato da questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (tra le varie,. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 Rv. 619427; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011 Rv. 615988; Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009 Rv. 610146).

Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello, dopo avere descritto le caratteristiche del manufatto realizzato dai coniugi convenuti – appellati, evidenziando, tra l’altro, la presenza di finestre, pareti intonacate e pavimento in piastrelle di ceramica, nonchè la presenza di due pini ad ostruzione dell’apertura (pini poi ridotti ad uno), ha ritenuto, tra l’altro, che detto manufatto “non ha le caratteristiche del garage” e dunque non può ritenersi esentato ex Lege Tognoli dal rispetto della normativa vigente in tema di distanze (v. pagg. 5 e 6 sentenza impugnata).

Ebbene, tale conclusione, frutto di un tipico accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla scorta di quanto verificato dal consulente tecnico) non risulta oggetto di censura, pur essendo autonoma e da sola idonea a sorreggere la decisione a prescindere da ogni discussione sul posizionamento del locale rispetto al livello del suolo, avendo i ricorrenti incentrato la loro linea difensiva esclusivamente sull’interpretazione della disposizione della L. n. 122 del 1999, art. 9 dando così per scontato ciò che scontato non è affatto (cioè che si tratti di locale destinato a parcheggio, destinazione, invece, chiaramente esclusa dalla Corte d’Appello, come si è visto).

2 Col secondo motivo si denunzia violazione di norme di diritto nonchè omessa e insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Secondo la tesi dei ricorrenti non vi è stata nessuna violazione dell’art. 1068 c.c. perchè lo spostamento di pochi metri della servitù è avvenuto nel medesimo fondo servente e con maggiore facilità di accesso per fini manutentivi.

Ritengono laconica la motivazione e segnalano l’avvenuta inutilizzabilità di tale sistema fognario per avere il Comune completato le opere di urbanizzazione della zona con l’installazione di condotti idonei alla raccolta e allo scarico delle acque luride ed i relativi allacciamenti.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi e come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte nell’atto con cui viene proposta perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

Nel caso in esame, i ricorrenti si limitano a definire “laconica”la a poi si limitano ad una alternativa ricostruzione dei fatti tralasciando completamente di criticare il nucleo della decisione adottata dalla Corte d’Appello, fondato “sulle conseguenze pregiudizievoli per l’esercizio della servitù” desunte dalle risultanze dell’ispezione giudiziale del 21.3.2003.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese ai ricorrenti con vincolo solidale.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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