Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15919 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15902-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

C.L., B.S., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dagli avvocati MASSIMO TURCHI ed ALESSANDRO

TURCHI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2922/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva accolto l’appello di B.A. e C.L. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso dei contribuenti, contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2008;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato come non si potesse ritenere che il negozio effettivamente ed oggettivamente voluto dalle parti consistesse, di fatto, nella vendita non di un immobile ma di un terreno edificabile.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, nonchè degli artt. 1367, 2729 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: dal complesso delle circostanze in cui si era sviluppata l’attività dei contribuenti sarebbe risultato evidente che il progetto originario, oggettivamente intrapreso prima dell’atto e proseguito dopo di esso, era quello di edificare, sicchè oggetto dell’acquisizione sarebbe stata la potenzialità edificatoria dell’area sottostante;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso, svolgendo ricorso incidentale condizionato per censurare l’affermazione della CTR, secondo la quale, ai sensi dell’art. 20 della legge di registro, l’Ufficio avrebbe potuto riqualificare il contratto a fini reddituali;

che il motivo del ricorso principale è infondato;

che, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) – bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso “di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato, ancorchè, come nella specie, le parti ne abbiano previsto la demolizione unitamente alla successiva edificazione, da parte dell’acquirente, di un nuovo immobile da trasferire in proprietà dell’alienante, non potendo la potenzialità edificatoria dipendere da elementi la cui realizzazione è futura ed eventuale, rimessa, peraltro, ad un soggetto diverso da quello interessato dall’imposizione (Sez. 6-5, n. 4361 del 20/02/2017; Sez. 5, n. 7853 del 20/04/2016);

che, nel caso di specie la CTR si è attenuta a detti principi;

che il motivo di ricorso incidentale resta assorbito;

che la particolarità della fattispecie ed il contrasto di giurisprudenza sul punto induce la Corte a compensare interamente le spese di lite.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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