Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15919 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 24/07/2020), n.15919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8670-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., in proprio e nella qualità di erede di

L.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4732/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, per Irpef IVA e Ilor, di L.E., oggi P.G. in proprio e nella qualità di erede, L. n. 289 del 2002 ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi Irpef e IVA versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la sospensione dei rimborso per i richiedenti che svolgono attività d’impresa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento comunitario, non incide sulla formazione dei titoli, preso atto della tempestività della domanda, presentata il 26.2.2009 e della presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015), della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia CE; col terzo motivo si lamenta violazione di legge, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modif. dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies.

2. I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati nei termini che seguono.

Va premesso che è pacifico e non contestato che L.E. era titolare di redditi d’impresa (rilevanti ai fini IVA) per gli anni 1990, 1991 e 1992; mentre il coniuge, P.G. era titolare di redditi d’impresa solo per l’anno 1990, mentre per il triennio 1990, 1991, 1992 era titolare di redditi da lavoro dipendente (rilevanti ai fini Irpef).

Va rilevato che le contestazioni di cui al presente ricorso riguardano solo i redditi d’impresa rilevanti ai fini IVA, non essendo contestata l’istanza di rimborso per Irpef del P., derivante da redditi di lavoro dipendente.

Ciò premesso e rilevato, il ricorso va accolto nei termini che seguono.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibiie con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, p. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, p. 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450); deve conseguentemente darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass. n. 29905 del 13/12/2017; n. 19133 del 2019; n. 19070 del 2019; n. 17484 del 2019, n. 30927 del 27/11/2019).

Una volta accertato lo svolgimento da parte del contribuente di un’attività economica assoggettata ad imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1. TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generaie disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. Cass. n. 29905/2017). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (5 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a nonna delle misure in esame” (5 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che i beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o da altre misure di aiuto; inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, 6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass., Sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).

Al riguardo si è ancora chiarito che la prova delle suddette circostanze è a carico dei soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/2017, n. 2578 del 2020, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso dei giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sula decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

Il secondo motivo, col quale si deduce violazione dell’art. 2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione alla distribuzione dell’onere della prova, va dichiarato assorbito.

Conclusivamente, accolto il primo e terzo motivo, dichiarato assorbito il secondo, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, nonchè di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e terzo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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