Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15919 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 20/07/2011), n.15919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27492/2006 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEVERO

CARMIGNANO 9 presso lo studio dell’avvocato PIETRANGELI BERNABEI

Mauro, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in

persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorenti –

avverso la sentenza n. 125/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PIETRANGELI BERNABEI MAURO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. N.G. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 1987, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che – previa riunione – aveva rigettato i ricorsi proposti dal contribuente.

In particolare, quanto alla dedotta nullità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico alle cartelle impugnate, i giudici d’appello rilevavano che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, le notificazioni si fanno nel domicilio fiscale del destinatario e che, a norma dell’art. 60 del medesimo D.P.R., le variazioni e le modifiche di indirizzo hanno effetto ai fini delle notificazioni dalla variazione anagrafica, nella specie intervenuta successivamente alla notifica in contestazione. Rilevavano altresì i suddetti giudici che la chiusura di una partita Iva e la successiva (ma non coeva) apertura di altra per una diversa attività, con variazione della sede, è irrilevante, posto che si tratta di posizioni distinte e che, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, nel testo applicabile ratione temporis, anche dopo la cessazione dell’attività, nel termine di trenta giorni va fatta la dichiarazione all’ufficio di ogni variazione, ivi compresa quella della sede.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 324 c.p.c., il ricorrente si duole che i giudici d’appello non abbiano considerato che nel fascicolo della C.T.P. vi era copia conforme, con attestazione del passaggio in giudicato, della sentenza n. 363/69/04, che aveva annullato la cartella esattoriale conseguente agli avvisi di sanzioni Iva per gli anni 1984/1987 per nullità della notificazione degli avvisi stessi, eseguita contestualmente a quella degli avvisi per cui è causa ed affetta dal medesimo vizio denunciato in questa sede.

La censura è infondata.

E’ vero che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, quando due giudizi tra le stesse parti hanno per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato o risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo, tuttavia è sufficiente rilevare che nella specie, a tacer d’altro, la questione che è stata risolta attiene ad altri rapporti, ad altri fatti e ad altri atti, riguardando la valutazione della ritualità di notifiche diverse (ed aventi ad oggetto atti dell’amministrazione tributaria diversi da quelli rilevanti nel presente giudizio), anche se, in ipotesi, affette dai medesimi vizi.

Col secondo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 e L. n. 241 del 1990, art. 18, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero male interpretato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, posto che in detta norma le variazioni, nel corso dell’attività, degli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo (domicilio, residenza, eventuale ditta) e la cessazione dell’attività sono disciplinate distintamente, senza nulla precisare circa i presunti obblighi di comunicazione successivi alla cessazione dell’attività.

Il ricorrente aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove attribuisce rilevanza al fatto che la chiusura della precedente attività e l’apertura della nuova non furono coeve e sostiene infine che erroneamente i giudici d’appello avrebbero omesso di considerare che, già prima della vigenza dello Statuto del contribuente, ai sensi L. n. 241 del 1990, art. 18, qualora l’interessato dichiari fatti, stati e qualità che siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione procedente, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio ad acquisirli.

La censura è infondata, anche se la motivazione della sentenza impugnata – il cui dispositivo è conforme a diritto – deve essere integrata nei termini che seguono. E’ infatti da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, ogni variazione degli elementi che connotano l’attività d’impresa, come indicati nella denunzia di inizio dell’attività (ivi compreso il luogo di esercizio), deve essere dichiarato entro trenta giorni all’ufficio IVA competente: in mancanza della denunzia di variazione, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell’attività, così come la modificazione di ogni altro elemento indicato nella denunzia, è inopponibile all’amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 18818 del 2006).

Considerato pertanto che devono essere comunicate a norma di detto articolo le variazioni degli elementi che connotano l’attività di impresa (quindi se ed in quanto riferibili ad una impresa in attività), deve ritenersi che quando viene dichiarata la cessazione dell’attività di impresa non vi è ovviamente più alcun obbligo di comunicare il trasferimento del luogo di esercizio di un’attività che è stata dichiarata cessata (e ciò a prescindere dalla circostanza, meramente eventuale, dell’inizio di altra attività di impresa e del momento, coevo o successivo alla chiusura della precedente attività).

La norma cui fare riferimento nella specie pertanto non è il citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, bensì quella dettata in via generale per la notificazione degli atti tributari al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, norma alla quale peraltro ha correttamente fatto riferimento la sentenza impugnata. Tanto premesso, occorre altresì rilevare che nella specie la suddetta norma risulta rispettata, posto che, da accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello e non specificamente censurato in questa sede, risulta che le notifiche di cui si discute sono state effettuate presso la residenza anagrafica del contribuente e che il mutamento anagrafico è intervenuto successivamente alle suddette notifiche.

Giova inoltre evidenziare che il vizio di motivazione, sia pure sotto il denunciato profilo della contraddittorietà, è configurabile solo con riguardo all’accertamento in fatto operato dai giudici di merito, non con riguardo alla motivazione in diritto della sentenza impugnata.

E’ infine da evidenziare l’irrilevanza, nella specie, del richiamo alla L. n. 241 del 1990, art. 18, in quanto, anche prescindendo dalla considerazione che la norma citata si riferisce ad ipotesi assolutamente differenti e che nella specie non vi è stata alcuna dichiarazione dell’interessato circa fatti, stati e qualità attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione procedente, è sufficiente evidenziare che la disciplina in materia di notifiche degli atti tributari, come risultante dalla integrazione delle norme dettate espressamente in materia e di quelle del codice di procedura civile ivi richiamate, costituisce un “sistema” dotato di una propria specificità ed autonomia.

Col terzo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 e art. 60, lett. c), e art. 140 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che dal combinato disposto degli artt. 58 e 60 D.P.R. citato, emerge che per ritenere rituale la notifica ai sensi dell’art. 140 occorreva non solo l’irreperibilità presso il domicilio fiscale di via Ucria dove il contribuente non era stato rinvenuto, bensì l’espressa valutazione che anche in tutti gli altri luoghi indicati dalla lett. e), art. 60, D.P.R. n. 600 del 1973, non fosse possibile reperire il contribuente.

Il ricorrente aggiunge che i giudici d’appello avrebbero errato nell’interpretare del citato art. 60, u.c., attribuendo esclusiva rilevanza alle variazioni del domicilio risultanti dall’anagrafe, e richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 citato nella parte in cui affermava che le variazioni anagrafiche dell’indirizzo avevano effetto dal sessantesimo giorno della effettuata variazione, sentenza nella quale si è affermato che nella disciplina delle notificazioni un limite inderogabile per il legislatore è costituito dall’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato.

La censura è infondata. E’ vero che, con sentenza n. 360 del 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., nella parte in cui prevede che le variazioni o le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, con conseguente espansione della regola generale, secondo la quale l’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato, tuttavia, come sopra rilevato, i giudici d’appello hanno affermato che nella specie i mutamenti anagrafici sono intervenuti successivamente alle notifiche de quibus.

Tanto premesso, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. c), art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (1206 del 2011).

E’ vero che questo giudice di legittimità ha precisato che, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, tuttavia la stessa giurisprudenza ha precisato che la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti “a posteriori” che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che, al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune per circostanze non addebitabili nè opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici, (v. Cass. n. 4925 del 2007): nella specie, come più volte rilevato, i giudici d’appello hanno accertato che i mutamenti anagrafici erano intervenuti successivamente alla notifica, onde l’ignoranza del nuovo indirizzo non poteva addebitarsi all’amministrazione notificante, alla quale non può essere richiesta un’opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici – nella specie i registri anagrafici comunali – avendo peraltro il legislatore posto a carico del contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alle relative variazioni.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 850,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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