Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15919 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15919 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 26530-2008 proposto da:
CARLEVARO ANTONIETTA CRLNNT64D59D969Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE,

che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio AMILCAR DIAZ in New York il 30/10/2007;
– ricorrente –

2014

contro

1300

AXA ASSICURAZIONI SPA ;
– intimata –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 11/07/2014

AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018 in persona del
Dirigente Procuratore Speciale Dott. MAURIZIO RAINO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende

procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

CARLEVARO ANTONIETTA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 919/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 01/08/2007, R.G.N.
1311/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI;
udito l’Avvocato GIANCARLO FALETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE cje ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi (principale e
incidentale);

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unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO giusta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia,
Antonietta Carlevaro convenne in giudizio la AXA Assicurazioni
Spa per sentir dichiarare risolto il contratto di assicurazione
relativo a polizza sanitaria, con restituzione del premio
versato, e per la condanna dell’assicurazione al risarcimento
dei danni. Espose di aver programmato – per il tramite della

giorno 10 luglio 1998, presso la clinica Villa Serena, e di aver
differito l’intervento alla data del 7 agosto successivo, presso
una struttura pubblica, poiché l’Assicurazione le aveva
comunicato che l’intervento sarebbe stato escluso dalla
copertura assicurativa.
Il Tribunale dichiarò risolto il contratto per inadempimento e
condannò l’Assicurazione a restituire il premio (circa 1.500,00
euro, oltre accessori). Rigettò la domanda di danni
asseritamente derivanti dal differimento dell’intervento, che
l’assicurazione si era rifiutata di far eseguire presso la clinica
con copertura diretta.
La Corte di appello di Genova accolse parzialmente l’appello
proposto dalla Carlevaro e condannò l’Assicurazione al
risarcimento del danno nella misura di euro 7.500,00 oltre
accessori.
In particolare, la Corte di appello non riconobbe che il ritardo
(di circa quaranta giorni) nell’intervento avesse aggravato la
patologia e inciso sulla capacità di procreare della paziente e
per tale aspetto rigettò l’impugnazione.
Invece, accogliendo parzialmente l’impugnazione, riconobbe i
danni alla vita di relazione, ivi incluse le sofferenze fisiche e
psicologiche, sofferti dalla attrice nel tempo intercorrente tra la
data programmata e quella effettiva dell’intervento chirurgico
e ricollegabili al grave inadempimento contrattuale della
assicurazione. Escluse l’imputabilità del ritardo ex art. 1227
cod. civ., avendo la Carlevaro scelto di rivolgersi alla struttura
pubblica su consiglio dello stesso ginecologo dell’assicurazione,

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Assicurazione – un intervento chirurgico all’ovaio destro per il

una volta che questa aveva escluso la copertura assicurativa
(sentenza del 1° agosto 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza la Carlevaro propone ricorso
per cassazione affidato a tre motivi.
L’Axa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale,
affidato a un motivo, esplicato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

avverso la stessa sentenza.
1.1.Quanto al ricorso principale, con il primo motivo si deduce
la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod.
civ. e del giudicato interno e il motivo si conclude con un
quesito (pag. 34 del ricorso).
Con il secondo motivo, subordinato, si deduce la violazione
dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2727 cod. civ., degli artt.
61 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 167 cod. civ. (recte cod.
proc. civ.) e 111 Cost.; il motivo si conclude con un quesito
(pag. 37 del ricorso).
Con il terzo motivo, ulteriormente subordinato, si deducono
tutti i vizi motivazionali dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
manca il cd quesito di fatto. Non può qualificarsi tali
l’individuazione del fatto controverso (pag. 52 del ricorso).
1.2. Quanto al ricorso incidentale, si deduce la violazione degli
artt. 1453, 1223 e 127 cod. civ.; il motivo si conclude con un
quesito (pag. 15 del ricorso incidentale).
1.3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per violazione
dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
2. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il
quesito di diritto deve essere formulato in modo tale da
esplicitare una sintesi logico giuridica della questione, così da
consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iurís
suscettibile di applicazione anche in casi ulteriori, rispetto a
quello deciso dalla sentenza impugnata. Esso deve
comprendere: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di
fatto sottoposti al giudice di merito (siccome da questi ritenuti

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1.La decisione ha per oggetto entrambi i ricorsi proposti

per veri, mancando, altrimenti, la critica di pertinenza alla
ratio decidendi della sentenza impugnata); b) la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c)
la diversa regola di diritto applicabile che – ad avviso del
ricorrente – si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Il
quesito, quindi, non deve risolversi in una enunciazione di
carattere generico e astratto, priva di qualunque indicazione

fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente; né si
può desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della
norma.
Inoltre, il ricorrente che denunci un vizio di motivazione delta
sentenza impugnata è tenuto – nel confezionamento del
relativo motivo – a formulare in riferimento alla anzidetta
censura, un c.d. quesito di fatto, e cioè indicare chiaramente,
in modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso
rispetto al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione. A tale fine è necessaria la enucleazione conclusiva
e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso
nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco. Tale requisito,
infine, non può ritenersi rispettato allorquando solo la
completa lettura della illustrazione del motivo – all’esito di una
interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della
parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto e il
significato delle censure, atteso che la Corte, in ragione del
carattere vincolato delta critica che può essere rivolta atta
sentenza impugnata, deve essere posta in condizione di
comprendere, dalla lettura del solo quesito di fatto, quale sia
l’errore commesso dal giudice del merito.

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sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla

3. Nella specie, nel terzo motivo del ricorso principale, manca
il c.d. quesito di fatto in riferimento al dedotto vizio
motivazionale.
Quanto alle dedotte violazioni di legge con tutti gli altri motivi
del ricorso principale e con l’unico motivo del ricorso
incidentale, tutti i quesiti sono astratti e indeterminati,
mancando ogni concreto riferimento alla specie.

devono essere dichiarati inammissibili. Le spese sono
interamente compensate in ragione della reciproca
soccombenza.
P.Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibili il ricorso
principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le
spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014

Il consigliere estensore

4. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale

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