Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15919 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 476-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI

ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 17 giugno 2019, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione dell’avv. U.M. alla Gestione separata dell’Inps;

2. a motivo della decisione, essa individuava, avendo la predetta conseguito nell’anno 2010 un reddito inferiore alla soglia minima di Euro 5.000,00, il difetto del requisito reddituale come caratterizzante un esercizio non abituale, ma soltanto occasionale, della professione: così interpretando l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso di obbligatoria iscrizione alla Gestione separata per l’esercizio non soltanto abituale, ma anche occasionale (entro il limite del reddito annuo suindicato), di un’attività professionale comportante l’iscrizione ad un albo o elenco;

3. con atto notificato il 17 (23) dicembre 2019, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l’avvocato resisteva con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. l’Istituto ricorrente deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma da 26 a 31, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 11 e 12 conv. con mod. in L. n. 111 del 2011, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, mod. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. con mod. in L. n. 326 del 2003, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto un avvocato iscritto all’albo professionale, ma non alla Cassa Nazionale Forense (in periodi anteriori alla L. n. 247 del 2012), non tenuto all’obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto del difetto di superamento del limite reddituale (Euro 5.000,00), tale da qualificarne l’esercizio come occasionale (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;

3. secondo indirizzo consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non abbiano – secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segua la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3799);

3.1. da ultimo, esso è stato ulteriormente specificato nel senso della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000,00 a norma del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, di un’attività professionale per la quale sia prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto sia già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento); restando fermo che il requisito dell’abitualità (che deve essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto) deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni (ricavabili dall’iscrizione all’albo, dall’apertura della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività), potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, per il superiore accertamento e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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