Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15918 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10003 – 2009 proposto da:

C.I.R., ASSOCIAZIONE CONSORZIO IL CARPINE in

persona del Presidente pro tempore, M.C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 34, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI RABACCHI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE ARSOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ANGELONI, lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 920/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito l’Avvocato RABACCHI Giovanni, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese ed osservazioni esposte;

udito l’Avvocato ANGELONI Giovanni difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese ed osservazioni esposte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Questa Corte ha pronunciato ordinanza interlocutoria n. 25809/2014, pubblicata il 5 dicembre 2014, il cui contenuto di seguito si trascrive.

“Il Comune di Arsoli conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l’Associazione Consorzio il Carpine (d’ora innanzi, per brevità, il Consorzio o l’Associazione) per chiedere la rimozione di un cancello che impediva ai cittadini del Comune l’esercizio della servitù di uso pubblico sulle strade consortili, costituita in esecuzione della convenzione urbanistica del 30/12/1976 a favore dello stesso Comune con sentenza del Tribunale di Roma del 1987, passata in giudicato.

“Il convenuto Consorzio chiedeva che fosse integrato il contraddittorio tra tutti i soggetti facenti parte del consorzio e contestava che la presenza del cancello limitasse l’uso della servitù e chiedeva in riconvenzionale l’accertamento degli oneri gravanti sul Comune.

“Dopo l’ordine di integrazione del contraddittorio si costituivano M.C.R. e C.I.R. deducendo che la sentenza che aveva costituito la servitù non era a loro opponibile in quanto non trascritta e che comunque era inefficace nei confronti dei consorziati che non avevano partecipato al giudizio. Il Tribunale di Roma con sentenza del 2/4/2003, pur ritenendo l’opponibilità ai singoli consorziati della sentenza costitutiva della servitù pronunciata nei confronti del Consorzio, escludeva che la domanda di rimozione del cancello potesse trovare accoglimento in quanto il cancello non poteva ritenersi ostativo all’esercizio della servitù; rigettava la domanda riconvenzionale di determinazione degli oneri di manutenzione a carico del Comune ritenendo che non potessero essere posti a suo carico solo per l’esistenza di un quasi teorico diritto di passaggio. Il Comune di Arsoli proponeva appello insistendo nella domanda di rimozione del cancello in quanto impeditivi del libero transito dei cittadini.

“Il Consorzio si costituiva proponendo appello incidentale in relazione all’omessa valutazione delle eccezioni di nullità del giudicato per difetto della propria legittimazione passiva oltre che per il rigetto della domanda riconvenzionale diretta a far partecipare il Comune alle spese di manutenzione.

” M.C.R. e C.I.R. invece deducevano, con appello incidentale, che le strade consortili dovevano considerarsi private e che la convenzione del 1976 non poteva esplicare alcun effetto nei loro confronti in quanto il Presidente del Consorzio non poteva legittimamente stipularla; deducevano quale ulteriore motivo di inopponibilità il fatto che esse si erano rese acquirenti in epoca successiva alla stipula della convenzione non trascritta; insistevano nel chiedere che fosse stabilito che l’esercizio della servitù pubblica doveva essere subordinato al previo adempimento, da parte del Comune, di oneri, con la condanna dello stesso Comune a realizzare le opere necessarie all’esercizio del diritto e a contribuire alle spese di manutenzione. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 7/3/2008 in accoglimento dell’appello del Comune, condannava il Consorzio alla rimozione del cancello; rigettava gli appelli incidentali.

“L’Associazione Consorzio il Carpine, M.C.R. e C.I.R. hanno proposto ricorso affidato a sei motivi.

Il Comune di Arsoli non ha depositato controricorso nei termini, ma si è costituito con comparsa di costituzione depositata il 23/3/2010.

“Il ricorso per cassazione non è stato notificato ai Consorziati non ricorrenti che erano stati parte del giudizio di appello (come indicati nell’intestazione della sentenza di appello e individuati quali appellati) in conseguenza di un ordine di integrazione del contraddittorio pronunciato dal giudice del primo grado. Pertanto, impregiudicata ogni altra questione, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti entro il termine perentorio di gg. 180 gg. dalla comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza; di conseguenza la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo”.

In seguito, su istanza dei ricorrenti, era autorizzata, con decreto del 14 gennaio 2015, la notifica con le formalità di cui all’art. 150 c.p.c., oltre che attraverso la pubblicazione dell’atto su di un quotidiano nazionale.

Non consta deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, come da attestazione della cancelleria della Corte resa il 22 dicembre 2015, nè vi è evidenza dell’avvenuta notificazione dell’atto stesso.

Consegue da ciò l’inammissibilità del ricorso, trovando applicazione il principio per cui allorquando la S.C. constati che manca la prova dell’esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio (o di una sua esecuzione tempestiva), la sanzione della inammissibilità fa aggio su quella della improcedibilità, che, dunque, può essere applicata solo se consti che l’ordine di integrazione sia stato eseguito ed anzi sia stato eseguito tempestivamente, cioè entro il termine perentorio assegnato (Cass. 23 marzo 2005, n. 6220 e successive conformi).

Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, in base alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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