Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15918 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.26/06/2017), n. 15918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15861-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SAN VINCENZO FERRO S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11601/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA della depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. San Vincenzo Ferro avverso un avviso di accertamento, in materia IRPEF, IRAP ed IVA, per l’anno 2008;
che la CTR ha affermato che l’accertamento sarebbe conseguito ad una constatazione della presenza di ricavi non congrui, sicchè i dati degli studi di settore sarebbero stati gli unici posti a base della presunzione di infedeltà dei ricavi contabilizzati;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 2, lett. d – bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la CTR avrebbe indebitamente modificato la qualificazione dell’accertamento svolto, non limitandosi a valutare se su di esso vi fossero le condizioni, ma procedendo arbitrariamente ad una reinterpretazione dell’avviso di accertamento;
che l’intimata non si è costituita;
che il motivo è fondato;
che, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, sancisce la mera facoltà, e non l’obbligo, per l’Ufficio, di invitare il contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, sicchè, come la sua omissione, anche l’esistenza di eventuali, lievi difformità dell’invito stesso rispetto al modello legale, soprattutto quando esso sia comunque idoneo a garantire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, non determina l’invalidità dell’accertamento induttivo sintetico operato dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d bis), del citato decreto. (Sez. 5, n. 1857 del 29/01/2014);
che, pertanto, la legittimità dell’avviso di accertamento va valutata in base ai presupposti di legge (Sez. 5, n. 13735 del 06/07/2016);
che, nella specie, la CTR ha preteso di sindacare i presupposti formali alla base dell’accertamento induttivo (ossia, la mancata risposta al questionario), fra l’altro di per sè idonei ad ingenerare un sospetto in ordine all’attendibilità delle scritture esibite dalla società, rendendo “grave” la presunzione di attività non dichiarate (Sez. 5, n. 17968 del 24/07/2013; Sez. 6-5, n. 26150 del 21/11/2013);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017