Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15918 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 20/07/2011), n.15918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29054/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SCHIAVI VALTER COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE

N. 22, presso lo studio dell’avvocato TIRABOSCHI GIUSEPPE MARIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINI ZAMBELLI

GIAN PIERO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 22/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza 22 luglio 2005 ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società “Schiavi Walter Costruzioni S.r.l.” avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale di registro dalla Agenzia delle entrate emesso in relazione ad un lordo arbitrale. La società aveva dedotto che il lodo si era limitato ad individuare il maggior valore di L. 500 milioni rispetto al corrispettivo pattuito nel contratto di appalto con la società Rocca Park, mentre l’ufficio aveva calcolato l’imposta sul complessivo valore, in considerazione del fatto che del contratto di appalto non si era avuta prima notizia.

Ha rilevato il giudice di appello che, dovendosi applicare l’imposta in base alla natura e agli effetti dell’atto sottoposto a registrazione ed essendo l’atto una decisione di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, sulla base delle richieste dei soggetti proponenti il lodo, la pronuncia era consistita nella attribuzione del maggiore importo rispetto a quello -pacifico tra le parti – previsto dal contratto, sicchè il contenuto patrimoniale del lodo corrispondeva esclusivamente a L. 500 milioni, sul quale ha dichiarato doversi applicare l’imposta.

Propone ricorso con un motivo l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2 e 37, e art. 8, lett. c) dell’allegata tariffa, p. 1. Poichè il tributo si applica sugli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono il giudizio, anche parzialmente, e si risolve in una imposta di atto, è necessario fare riferimento al suo intrinseco contenuto e agli effetti giuridici che produce, senza la possibilità di utilizzare elementi ad esso estranei.

La censura è priva di consistenza, ancor più ove si consideri il richiamo giurisprudenziale posto a base di essa, del tutto inconferente.

La sentenza citata (Cass. 14.649/2005) ha enunciato il principio che “laddove un soggetto chieda la affermazione di un suo diritto in più atti giudiziari (nel caso di specie sentenza di condanna e successivo decreto ingiuntivo) è tenuto al pagamento dell’imposta di registro su ciascuno di questi atti sebbene il diritto sostanziale dedotto sia sempre lo stesso”.

E’ evidente l’assoluta estraneità alla controversa del precedente invocato posto che l’atto sottoposto all’imposta di registro è unico e la materia del contendere ha interessato esclusivamente la pretesa relativa ad opere aggiuntive rispetto a quelle del contratto di appalto, che contemplava un corrispettivo rimasto incontroverso e soggetto ad imposte di altra natura (Iva).

La circostanza correttamente evidenziata dalla sentenza impugnata, in conformità al disposto del D.P.R. n. 131, art. 20, e art. 8 sub c) della tariffa allegata, che cioè debbano essere la intrinseca natura e gli effetti dell’atto sottoposto a registrazione, cioè del lodo, a dover essere apprezzati, non solo non è stata contestata, ma anzi è stata ribadita laddove il ricorso afferma che la tassazione deve compiersi “senza possibilità di utilizzare elementi estranei o diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato”; assunto che però finisce per contraddire la pretesa tributaria, volta a comprendere nella portata giuridica della decisione gli effetti di un contratto ad essa estraneo ed esposto a tassazione attraverso discipline diverse da quella in discussione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 3.700,00, di cui 200 per esborsi e 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00 di cui 200 per esborsi e 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA