Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15918 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15918 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 25824-2008 proposto da:
BAGALA’

FRANCESCO BGLFNC50H30E041C, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo
studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato BORGESE VINCENZO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ERGO ASSICURAZIONI SPA (gia’ AMBROSIANA ASSIC SPA,
poi BAYERISCHE ASSICURAZIONI SPA) 07707320151, in
persona del suo procuratore speciale dott. GIUSTO

Data pubblicazione: 11/07/2014

SCALISI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI
ENRICO, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente

di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/07/2007 R.G.N.
49/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine rigetto.

2

avverso la sentenza n. 216/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Francesco Bagalà, nel novembre 1990, convenne in giudizio la
Compagnia Italiana di Assicurazioni Ambrosiana (poi Bayerische Spa, poi
Ergo Spa) e, premesso di aver subìto il furto della propria autovettura in
data, (come rettificata nel corso del giudizio), 24 gennaio 1990, chiese il
pagamento dell’indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione,
per un importo pari a 15 milioni di lire, oltre accessori. L’assicurazione,

il mancato pagamento del premio.
Il Tribunale di Palmi rigettò la domanda.
Ritenne non assolto l’onere probatorio a carico dell’attore, risultando dalla
documentazione prodotta che il contratto era scaduto il 29 dicembre
1989, quindi in data antecedente al furto, nonché che nessuna efficacia
probatoria poteva avere il “foglio cassa” dell’Agenzia Bagalà del 30
dicembre 1989, ex art. 2707 cod. civ., trattandosi di atto proveniente
dallo stesso attore, privo di data certa opponibile e di incerto contenuto.
La Corte di appello di Reggio Calabria rigettò l’impugnazione del Bagalà
(sentenza del 19 luglio 2007).
2.Avverso la suddetta sentenza, Bagalà propone ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Ergo spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Secondo la Corte di merito, correttamente il giudice di primo grado
aveva ritenuto il “foglio cassa” come proveniente dall’attore, atteso che
questi era un sub-agente dell’assicurazione, sulla base di quanto
risultante dalla dicitura in alto a destra dello stesso foglio e
contrariamente a quanto l’attore si era dimenticato di specificare.
Inoltre, ha aggiunto la Corte, il duplicato della polizza, prodotta (come
consentito dal rito applicabile ratione temporis) dallo stesso appellante,
conferma la mancanza del pagamento relativo al semestre 30 dicembre
1989/29 giugno 1990. Infatti, a fronte di un frazionamento semestrale
del premio, è prodotta la quietanza di pagamento sino al dicembre 1989,
mentre se avesse corrisposto il pagamento avrebbe potuto produrre il
duplicato del secondo semestre.

3

costituita in giudizio, sostenne la mancanza di copertura assicurativa per

2.Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa valutazione e
motivazione in ordine al punto decisivo dell’avvenuto pagamento del
premio, in riferimento all’omesso esame di punti decisivi relativi al foglio
cassa e al soggetto che ricevette il premio, con travisamento delle
risultanze probatorie e conseguente erronea applicazione dell’art. 2707
cod. civ., unitamente alla violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Si assume che la Corte di merito sarebbe pervenuta ad una falsa

provenienza del foglio cassa dallo stesso attore, quale sub-agente
dell’assicurazione, desunto dalla dicitura agenzia Bagalà in altro a destra
del foglio, senza avvedersi che, come risultante dal retro del foglio,
l’agenzia era intestata a tale Santo Bagalà, persona diversa dall’attore
Francesco Bagalà.
3. Con il secondo motivo si deduce omessa valutazione e motivazione in
ordine alla prova decisiva della “ricevuta contabile” del pagamento del
premio, con conseguente travisamento in ordine alla non esistenza della
copertura assicurativa per mancanza di pagamento del premio e
violazione degli artt. 2704-2709 cod. civ., unitamente alla violazione
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Si assume che se la Corte avesse considerato, oltre al duplicato della
polizza prodotto in appello, attestante l’assicurazione annuale e il
pagamento della prima rata, anche il “documento contabile” allegato alla
stessa, contenente la quietanza di pagamento della seconda rata fino al
giugno 1990, documento peraltro già prodotto in copia in primo grado, e
nel retro del quale l’agenzia Finass, che rappresentava anche
l’Ambrosiana, aveva attestato che il sub-agente Bagalà Santo le aveva
spedito il premio del secondo semestre il 30 dicembre 1989, non sarebbe
potuto incorrere nell’errore di ritenere che l’attore avrebbe potuto
produrre il duplicato della quietanza.
4. In entrambi i motivi il richiamo dei documenti è rispettoso dell’art. 366
n. 6 cod. proc. civ.; essi sono, oltre che esaurientemente descritti nel
ricorso, anche richiamati con indicazioni precise rispetto alla loro
collocazione negli atti processuali e sono allegati in copia al ricorso.
4.1. Entrambe le censure vanno accolte.

4

applicazione dell’art. 2707 cod. civ. sulla base dell’assunto della

La Corte di merito si è pronunciata su un documento, il “foglio cassa”,
valutandolo irrilevante rispetto al fatto controverso del pagamento della
seconda rata del premio assicurativo, senza considerare e motivare in
ordine a quanto attestato sul retro, contrastante con l’assunto della
stessa Corte in ordine alla provenienza dei documento da parte
dell’attore, atteso che, sul retro, l’agenzia risulta intestata a tale Santo
Bagalà, persona diversa dall’attore Francesco Bagalà.

documento, “ricevuta contabile”, (doc. 10, appello) attestante il
pagamento della seconda rata, prodotto in appello e già prodotto in copia
in primo grado, con attestazione di ricevimento del premio da parte della
Finass (doc. 20, primo grado), che rappresentava anche l’Ambrosiana.
La Corte di appello è incorsa, pertanto, in un grave difetto di omessa
motivazione e valutazione rispetto ai due documenti suddetti, che non ha
considerato nella loro completezza e che appaiono decisivi per mutare
l’esito della domanda attorea, riguardando, entrambi, la copertura
assicurativa per il periodo di interesse.
5. In conclusione, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza
impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Reggio
Calabria, in diversa composizione, che deciderà la controversia
esaminando i documenti nella loro completezza e deciderà anche sulle
spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in
diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014

Il giudice estensore

Inoltre, ha ritenuto non provato il fatto controverso senza esaminare il

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